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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. 384-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Patrizia Fantin Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott. Francesco Ambrosio Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 384-1/2025 promosso da
(C.F. ), con sede legale in TO RS (VA), Parte_1 P.IVA_1 via Ciro Menotti n. 1, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Bastianon e Marilena
Sicuro nei confronti di
(C.F. ) quale titolare Controparte_1 CodiceFiscale_1 della omonima impresa individuale, con sede legale in Vimercate (MB), via Carlo
Galbusera n. 10
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 5.11.2025, ha chiesto Parte_1
l'apertura del procedimento di liquidazione controllata nei confronti di
[...] uale titolare della omonima impresa individuale;
Controparte_1
• la ricorrente ha esposto: ➢ di essere creditrice nei confronti dell'imprenditore individuale Controparte_1 in forza del decreto ingiuntivo n. 49/2025 emesso dal Tribunale di
[...]
TO RS e dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647
c.p.c. in data 27.2.2025;
➢ il credito ammonta a complessivi € 44.937,85 ed è così composto:
(i) € 37.831,54 a titolo di capitale risultante dal decreto ingiuntivo;
(ii) € 1.864,16 per interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. 231/2001 maturati fino al 10.3.2025;
(iii) € 40,00 per risarcimento danni ex art. 6, comma secondo, d.lgs. 231/2002 liquidati nel decreto ingiuntivo;
(iv) € 1.500 per compensi professionali liquidati nel decreto ingiuntivo;
(v) € 286 per rimborso spese vive liquidate nel decreto ingiuntivo;
(vi) € 124 per spese per estratti notarili liquidate nel decreto ingiuntivo;
(vii) € 331 per compensi professionali relativi all'atto di precetto;
(viii) € 2.483,15 per interessi moratori maturati dal 10.3.2025 al 21.10.2025;
(ix) € 478 per la tassa di registro sul decreto ingiuntivo;
➢ di aver già proposto dinanzi al Tribunale di Monza un ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore ma tale ricorso è stato rigettato in data 16.7.2025 in ragione dell'insussistenza dei requisiti dimensionali;
➢ che sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata in quanto il debitore si trova in stato di insolvenza e l'esposizione debitoria complessiva è superiore a € 50.000, considerato che – oltre al debito nei suoi confronti per complessivi € 44.937,85 – risultano debiti per imposte derivanti da cartelle o avvisi per € 4.061,16 e IVA da versare relativamente all'anno
2024 per € 3.03,21;
• fissata l'udienza al 9.12.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal
Registro delle Imprese in data 11.11.2025;
• il debitore non si è costituito in giudizio ed all'udienza del 9.12.2025 il procuratore della creditrice ha insistito per l'apertura della liquidazione controllata.
Ritenuto che: • sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale dell'impresa è situata in
Vimercate, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, la quale, come si evince dalla documentazione depositata, vanta un credito fondato su un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.;
• il debitore è qualificabile come “imprenditore minore” ai sensi dell'art. 2, lett. d),
CCII, atteso che – come già rilevato da questo Tribunale con decreto del
16.7.2025 – “dai modelli IVA e dalla dichiarazione dei redditi in atti relative al biennio antecedente la domanda di apertura della liquidazione giudiziale si rinvengono valori molto al di sotto delle soglie normativamente previste. In particolare, relativamente all'anno 2023 viene riportato un volume d'affari pari
a € 22.000 e nel 2024 pari a € 112.150. Nella dichiarazione dei redditi viene confermato che, per l'anno 2023, i ricavi registrati sono stati pari a € 22.000.
Anche in punto debiti la documentazione in atti porta a supporre il mancato superamento della soglia in quanto, oltre al debito esposto dalla ricorrente, il certificato dei carichi pendenti riporta debiti derivanti da cartelle o avvisi per €
4.061,16 e l'IVA da versare relativamente all'anno 2024 per € 3.034,21. Non risulta nessuna ulteriore esposizione debitoria e la visura protesti è negativa”.
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, comma 2 secondo periodo,
C.C.I.I., considerato che dall'istruttoria sono emersi debiti per complessivi €
52.033,22, di cui € 44.937,85 nei confronti del ricorrente e € 7.095,37 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, come risulta dalla certificazione acquisita d'ufficio nell'ambito del giudizio per l'apertura della liquidazione giudiziale e prodotta in questo giudizio dal ricorrente (doc. 6);
• ricorre infine, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) un effettivo stato di CP_2 sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza desumibile:
➢ dall'ingente esposizione debitoria maturata nei confronti della ricorrente (pari ad € 44.937,85);
➢ dalla sussistenza di debiti tributari per € 7.095,37.
Sulla base di quanto sopra esposto, emerge la situazione di sovraindebitamento di uale titolare della omonima impresa individuale, ai Controparte_1 sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., poiché il suo patrimonio non consente il soddisfacimento integrale delle obbligazioni assunte.
Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di Controparte_1
(C.F. ) quale titolare della omonima impresa
[...] CodiceFiscale_1 individuale, con sede legale in Vimercate (MB), via Carlo Galbusera n. 10, procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I. (art. 3 regolamento UE 2015/848);
- nomina Giudice Delegato per la procedura il dott. Francesco Ambrosio;
- nomina Liquidatore il dott. (C.F. ) con Persona_1 C.F._2 studio in Besana in Brianza, via Giovanni Corti n. 3;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, C.C.I.I.;
- ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
- dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- autorizza il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies
e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti
- dispone che il Liquidatore:
• pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del
Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
• trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili dei debitori;
• proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1,
C.C.I.I.;
• proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2,
C.C.I.I.;
• predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;
• informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale dei debitori e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282
C.C.I.I.;
- dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Ambrosio dott.ssa Patrizia Fantin
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Patrizia Fantin Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott. Francesco Ambrosio Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 384-1/2025 promosso da
(C.F. ), con sede legale in TO RS (VA), Parte_1 P.IVA_1 via Ciro Menotti n. 1, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Bastianon e Marilena
Sicuro nei confronti di
(C.F. ) quale titolare Controparte_1 CodiceFiscale_1 della omonima impresa individuale, con sede legale in Vimercate (MB), via Carlo
Galbusera n. 10
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 5.11.2025, ha chiesto Parte_1
l'apertura del procedimento di liquidazione controllata nei confronti di
[...] uale titolare della omonima impresa individuale;
Controparte_1
• la ricorrente ha esposto: ➢ di essere creditrice nei confronti dell'imprenditore individuale Controparte_1 in forza del decreto ingiuntivo n. 49/2025 emesso dal Tribunale di
[...]
TO RS e dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647
c.p.c. in data 27.2.2025;
➢ il credito ammonta a complessivi € 44.937,85 ed è così composto:
(i) € 37.831,54 a titolo di capitale risultante dal decreto ingiuntivo;
(ii) € 1.864,16 per interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. 231/2001 maturati fino al 10.3.2025;
(iii) € 40,00 per risarcimento danni ex art. 6, comma secondo, d.lgs. 231/2002 liquidati nel decreto ingiuntivo;
(iv) € 1.500 per compensi professionali liquidati nel decreto ingiuntivo;
(v) € 286 per rimborso spese vive liquidate nel decreto ingiuntivo;
(vi) € 124 per spese per estratti notarili liquidate nel decreto ingiuntivo;
(vii) € 331 per compensi professionali relativi all'atto di precetto;
(viii) € 2.483,15 per interessi moratori maturati dal 10.3.2025 al 21.10.2025;
(ix) € 478 per la tassa di registro sul decreto ingiuntivo;
➢ di aver già proposto dinanzi al Tribunale di Monza un ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore ma tale ricorso è stato rigettato in data 16.7.2025 in ragione dell'insussistenza dei requisiti dimensionali;
➢ che sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata in quanto il debitore si trova in stato di insolvenza e l'esposizione debitoria complessiva è superiore a € 50.000, considerato che – oltre al debito nei suoi confronti per complessivi € 44.937,85 – risultano debiti per imposte derivanti da cartelle o avvisi per € 4.061,16 e IVA da versare relativamente all'anno
2024 per € 3.03,21;
• fissata l'udienza al 9.12.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal
Registro delle Imprese in data 11.11.2025;
• il debitore non si è costituito in giudizio ed all'udienza del 9.12.2025 il procuratore della creditrice ha insistito per l'apertura della liquidazione controllata.
Ritenuto che: • sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale dell'impresa è situata in
Vimercate, Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, la quale, come si evince dalla documentazione depositata, vanta un credito fondato su un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.;
• il debitore è qualificabile come “imprenditore minore” ai sensi dell'art. 2, lett. d),
CCII, atteso che – come già rilevato da questo Tribunale con decreto del
16.7.2025 – “dai modelli IVA e dalla dichiarazione dei redditi in atti relative al biennio antecedente la domanda di apertura della liquidazione giudiziale si rinvengono valori molto al di sotto delle soglie normativamente previste. In particolare, relativamente all'anno 2023 viene riportato un volume d'affari pari
a € 22.000 e nel 2024 pari a € 112.150. Nella dichiarazione dei redditi viene confermato che, per l'anno 2023, i ricavi registrati sono stati pari a € 22.000.
Anche in punto debiti la documentazione in atti porta a supporre il mancato superamento della soglia in quanto, oltre al debito esposto dalla ricorrente, il certificato dei carichi pendenti riporta debiti derivanti da cartelle o avvisi per €
4.061,16 e l'IVA da versare relativamente all'anno 2024 per € 3.034,21. Non risulta nessuna ulteriore esposizione debitoria e la visura protesti è negativa”.
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, comma 2 secondo periodo,
C.C.I.I., considerato che dall'istruttoria sono emersi debiti per complessivi €
52.033,22, di cui € 44.937,85 nei confronti del ricorrente e € 7.095,37 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, come risulta dalla certificazione acquisita d'ufficio nell'ambito del giudizio per l'apertura della liquidazione giudiziale e prodotta in questo giudizio dal ricorrente (doc. 6);
• ricorre infine, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) un effettivo stato di CP_2 sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza desumibile:
➢ dall'ingente esposizione debitoria maturata nei confronti della ricorrente (pari ad € 44.937,85);
➢ dalla sussistenza di debiti tributari per € 7.095,37.
Sulla base di quanto sopra esposto, emerge la situazione di sovraindebitamento di uale titolare della omonima impresa individuale, ai Controparte_1 sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I., poiché il suo patrimonio non consente il soddisfacimento integrale delle obbligazioni assunte.
Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di Controparte_1
(C.F. ) quale titolare della omonima impresa
[...] CodiceFiscale_1 individuale, con sede legale in Vimercate (MB), via Carlo Galbusera n. 10, procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I. (art. 3 regolamento UE 2015/848);
- nomina Giudice Delegato per la procedura il dott. Francesco Ambrosio;
- nomina Liquidatore il dott. (C.F. ) con Persona_1 C.F._2 studio in Besana in Brianza, via Giovanni Corti n. 3;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, C.C.I.I.;
- ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
- dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- autorizza il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies
e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti
- dispone che il Liquidatore:
• pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del
Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
• trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili dei debitori;
• proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1,
C.C.I.I.;
• proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2,
C.C.I.I.;
• predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;
• informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale dei debitori e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282
C.C.I.I.;
- dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Ambrosio dott.ssa Patrizia Fantin