Art. 28. (Dirigenti)
Il passaggio dell'impiegato o dell'operaio iscritto al Fondo alla categoria dei dirigenti comporta la cessazione di diritto dell'iscrizione al Fondo stesso e la liquidazione delle prestazioni spettanti a norma della presente legge.
E' tuttavia in facolta' dell'iscritto di chiedere, all'atto del passaggio a dirigente, che, agli effetti della liquidazione di tutta l'indennita' di servizio maturata, compresa quella di dirigente, venga mantenuta e continuata l'applicazione delle norme della presente legge, in sostituzione del trattamento previsto per i dirigenti di aziende industriali.
Per l'esercizio di tale facolta', il dirigente dovra' presentare domanda al Fondo corredata del parere della azienda, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ovvero entro tre mesi dalla data di passaggio a dirigente, per coloro che conseguono tale qualifica successivamente. II Fondo comunichera' l'importo della retribuzione di cui al seguente comma all'iscritto, che, entro un mese da tale comunicazione, e' tenuto a partecipare al Fondo la propria definitiva accettazione.
L'importo della retribuzione, fino a concorrenza del quale sono dovuti i contributi al Fondo nei casi previsti dai commi precedenti, viene determinato annualmente dal Fondo in base alla media delle retribuzioni globali mensili corrisposte dall'azienda o dall'esercizio aziendale cui il dirigente appartiene, agli impiegati della categoria piu' elevata di iscritti al Fondo, aumentata del 20 per cento.
I contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti sono determinati in relazione alla retribuzione corrisposta al dirigente e soggetta a contribuzione secondo le norme vigenti in detta assicurazione.
Nei confronti dei dirigenti, che alla data del 1° novembre 1967 si siano gia avvalsi della facolta' prevista dall' articolo 28 della legge 1° luglio 1955, n. 638 , si applicano, dalla stessa data, le disposizioni del presente articolo. Ai medesimi e' tuttavia data facolta', entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, di optare per l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, previa cessazione dell'iscrizione al Fondo e liquidazione delle prestazioni maturate a carico di questo.
Il passaggio dell'impiegato o dell'operaio iscritto al Fondo alla categoria dei dirigenti comporta la cessazione di diritto dell'iscrizione al Fondo stesso e la liquidazione delle prestazioni spettanti a norma della presente legge.
E' tuttavia in facolta' dell'iscritto di chiedere, all'atto del passaggio a dirigente, che, agli effetti della liquidazione di tutta l'indennita' di servizio maturata, compresa quella di dirigente, venga mantenuta e continuata l'applicazione delle norme della presente legge, in sostituzione del trattamento previsto per i dirigenti di aziende industriali.
Per l'esercizio di tale facolta', il dirigente dovra' presentare domanda al Fondo corredata del parere della azienda, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ovvero entro tre mesi dalla data di passaggio a dirigente, per coloro che conseguono tale qualifica successivamente. II Fondo comunichera' l'importo della retribuzione di cui al seguente comma all'iscritto, che, entro un mese da tale comunicazione, e' tenuto a partecipare al Fondo la propria definitiva accettazione.
L'importo della retribuzione, fino a concorrenza del quale sono dovuti i contributi al Fondo nei casi previsti dai commi precedenti, viene determinato annualmente dal Fondo in base alla media delle retribuzioni globali mensili corrisposte dall'azienda o dall'esercizio aziendale cui il dirigente appartiene, agli impiegati della categoria piu' elevata di iscritti al Fondo, aumentata del 20 per cento.
I contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti sono determinati in relazione alla retribuzione corrisposta al dirigente e soggetta a contribuzione secondo le norme vigenti in detta assicurazione.
Nei confronti dei dirigenti, che alla data del 1° novembre 1967 si siano gia avvalsi della facolta' prevista dall' articolo 28 della legge 1° luglio 1955, n. 638 , si applicano, dalla stessa data, le disposizioni del presente articolo. Ai medesimi e' tuttavia data facolta', entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, di optare per l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, previa cessazione dell'iscrizione al Fondo e liquidazione delle prestazioni maturate a carico di questo.