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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 834/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CASO LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 62/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12391/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239048963317 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: In via principale riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio
Resistente/Appellato: In via principale, dichiarare inammissibile e, in ogni caso, respingere l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata. Condannare l'Agenzia delle Entrate alle spese del grado, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate propone appello avverso la sentenza n. 12391/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 19, del 29/05/2024, depositata il 10/10/2024, con la quale era stato accolto parzialmente il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239048963317, dell'importo complessivo di € 276.798,20, notificata in data 03/07/2023, riguardante i seguenti atti:
1. Cartella di pagamento n. 09720170108288941000 relativo all'anno di imposta 2014;
2. Avviso di addebito n. 39720190037558047000
3. Avviso di accertamento n. TK501R104799/2017 relativo all'anno di imposta 2011;
4. Avviso di accertamento n. TK501R101219/2018 relativo all'anno di imposta 2013;
5. Avviso di accertamento n. TK501R103717/2018 relativo all'anno di imposta 2014;
6. Avviso di accertamento n. TK501R103718/2018 relativo all'anno di imposta 2015;
7. Avviso di accertamento n. TK501R100172/2019 relativo all'anno di imposta 2016; I Giudici di prime cure osservavano che “l'Ufficio ha depositato copia delle ricevute di notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'intimazione quivi impugnata consegnati nelle mani del cugino del reale destinatario e nelle mani di un soggetto incaricato;
tuttavia, l'Ufficio non ha poi provveduto al perfezionamento della notifica attraverso l'invio della raccomandata informativa consegnata al reale destinatario con conseguente vizio del processo di notifica e mancato perfezionamento delle stesse. La Corte di Giustizia Tributaria osserva, relativamente all'avviso di accertamento TK501R103717/2018 l'Ufficio non ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica dell'atto” Conseguentemente i Giudici di prime cure accoglievano “parzialmente il ricorso relativamente ai tributi Irpef - Add. Comunale e regionale Irpef 2011 poiché decorsi i termini di prescrizione dei tributi, mentre lo rigetta per i restanti tributi poiché le imposte non sono prescritte”. L'Agenzia delle Entrate contesta la sentenza di primo grado per: Violazione dell'art. 36 n. 4 del D.lgs. n. 546/92 - Errata istruttoria e valutazione degli atti;
Erroneità della sentenza - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 60, comma 1, lett. b - bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 posto che prevede esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata» e non di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento come da Giurisprudenza di riferimento. Resistente_1Si costituisce in giudizio il sig. che eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per assenza di specificità dei motivi. Nel merito contesta la fondatezza dell'appello eccependo l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello. Nella pubblica udienza del 05/02/2026, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate che ha ribadito la fondatezza delle proprie ragioni;
all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre anzitutto precisare che la sentenza di primo grado ha accolto solo parzialmente il ricorso – relativamente ai tributi Irpef 2011 ritenuti prescritti – rigettandolo per i restanti tributi in quanto non prescritti. Tale precisazione è necessaria sia per delimitare l'oggetto dell'appello dell'ente impositore, da ritenersi necessariamente rivolto alla parte della sentenza che ha accolto il ricorso del contribuente (ovvero i tributi Irpef 2011), sia anche per precisare che per tutti gli altri tributi oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento, per i quali la sentenza di primo grado ha rigettato il ricorso, la pronuncia è divenuta ormai definitiva perchè non appellata dal contribuente. Ciò premesso In via preliminare, il Collegio ritiene infondate le due eccezioni opposte dal contribuente: 1) L'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia delle Entrate per mancanza di motivi specifici d'impugnazione, ai sensi dell'art. 53, D. Lgs. n. 546/92, non può trovare accoglimento. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 per chiarire la portata del requisito della specificità dei motivi d'appello e dei requisiti minimi dell'appello. La Suprema Corte ha statuito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". Chiariscono ulteriormente le Sezioni Unite citate che “nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado”. Nel caso in esame l'Ufficio odierno appellante ha formulato specifiche doglianze, riprendendo le linee difensive del primo grado che sono state sviluppate nei punti della sentenza di primo grado ritenuti censurabili. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, "nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione." (Cass. 15/01/2019, n. 707; Cass. 21/07/2020, n. 15519). Inoltre, la formulazione dei motivi d'appello attraverso la riproposizione delle considerazioni già contenute nelle difese di primo grado dell'appellante non integra, di per sè, la pretesa inammissibilità del gravame. La Cassazione ha infatti statuito sul punto che " nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci " (Cass. 20/12/2018, n. 32954, ex plurimis). L'Ufficio odierno appellante ha precisato le argomentazioni a supporto delle proprie asserite ragioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati e pertanto il Collegio ritiene il ricorso in appello, siccome formulato, ammissibile. 2) il Collegio ritiene pure priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate in questo grado. Infatti la Corte Costituzionale, con sentenza n. 36/2025 - pur dichiarando la conformità costituzionale del divieto di produzione in appello delle “notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità”, sancito dall'art. 58 comma 3 D.Lgs. 546/92 (comma introdotto ex novo dall'art. 1, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 220/23) - ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 220/23 nella parte in cui applica tale divieto anche ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal 5 gennaio 2024, anzichè ai soli giudizi di appello in cui il ricorso di primo grado sia stato notificato a decorrere dal 5 gennaio 2024. Pertanto, considerato che il ricorso di primo grado è stato notificato in data 13.07.2023 la nuova produzione documentale in appello è da ritenersi ammissibile.
Nel merito, il Collegio ritiene che l'appello (parziale) dell'Agenzia sia meritevole di accoglimento. I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso del contribuente limitatamente ai crediti erariali Irpef- Add. Comunale e regionale Irpef 2011 poiché hanno ritenuto viziato il procedimento di notifica del relativo avviso di accertamento, non avendo l'Ufficio fornito prova del perfezionamento della notifica attraverso l'invio della raccomandata informativa al destinatario, ed è su questo punto della sentenza, sul quale è risultata soccombente, che l'Agenzia ha proposto l'appello. Al riguardo il Collegio osserva che l'avviso di accertamento n. TK501R104799/2017 relativo all'anno di imposta 2011, prodromico all'intimazione di pagamento impugnata, è stato notificato ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73 a mezzo di messo speciale del Comune di Roma che, nella relativa relata di notifica, ha dato atto di aver consegnato in data 6.11.2017 l'avviso di accertamento, nel luogo di Resistente_1 Nominativo_1residenza anagrafica del destinatario sig. , a mani del sig. , qualificatosi cugino incaricato al ritiro, e di aver dato notizia di ciò al destinatario a mezzo di raccomandata n. 15268966329-3 in data 8.11.2017 (vedi relata di notifica prodotta in primo grado). L'attestazione di tali circostanze e dell'attività compiuta dal messo notificatore (dunque anche dell'invio al destinatario di una raccomandata informativa semplice con numero e data di spedizione) nella relata di notifica (atto avente natura fidefaciente) ne costituisce prova a tutti gli effetti, superabile solo mediante querela di falso nella specie non presentata. L'art. 60, comma 1, lett. b - bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede espressamente che “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. Il Collegio ritiene che, ai fini del perfezionamento della notifica disciplinata dall'art. 60, comma 1 lettera b-bis, Dpr n. 600/1973 sia sufficiente la spedizione della raccomandata informativa semplice (come del resto richiesto dalla norma) e non occorra l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento. In tal senso si è espressa in modo specifico la Corte di Cassazione con le Ordinanze n. 2377/2022 e n. 30821/2024, alle quali questo collegio aderisce pienamente condividendone la motivazione: «la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa semplice, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine».
Su questo tema specifico, per dovere di correttezza, è opportuno anche dare atto che la Cassazione, con ordinanza n. 14089/2025 ha sostenuto la tesi contraria - "In tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, per cui è necessario, ai fini del suo perfezionamento, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione”; ma tale diversa interpretazione non appare convincente perchè, a differenza delle altre due ordinanze ( n. 2377/2022 e n. 30821/2024), questa ordinanza non fornisce alcuna motivazione circa la ritenuta necessità dell'effettiva ricezione della raccomandata da parte del destinatario (prova che può essere data solo dall'avviso di ricevimento), specie in una ipotesi nella quale la norma non richiede una tale incombenza.
Pertanto quets Corte ritiene che la notifica dell'avviso di accertamento n. TK501R104799/2017, relativo a Irpef per l'anno di imposta 2011, sia stata legittimamente effettuata in data 6.11.2017; che il relativo credito erariale non si sia prescritto, in quanto il termine di prescrizione ordinaria decennale è stato interrotto dall'intimazione di pagamento n. 09720239048963317 (impugnata in questo giudizio) notificata il 3.07.2023 e che, di conseguenza, la sentenza impugnata debba essere riformata in tal senso.
In questo grado del giudizio, infine, l'Agenzia delle Entrate ha depositato anche una precedente intimazione di pagamento n. 09720229003484819 000, notificata a mezzo posta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione mediante raccomandata consegnata in data 22/04/2022 a persona di famiglia, diversa dal destinatario. Per quanto possa rilevare in questa sede, il Collegio ritiene comunque che la procedura di notifica di questo atto sia viziata poiché, attesa la consegna della raccomandata a persona diversa dal destinatario, avrebbe dovuto provvedersi anche all'invio al destinatario della prescritta raccomandata informativa, adempimento questo del quale non è stata fornita prova in giudizio. Gli allegati depositati al riguardo dall'Agenzia delle Entrate in data 23/05/2025 riguardano infatti esclusivamente la copia dell'intimazione di pagamento n. 09720229003484819 000, la ricevuta di consegna dell'intimazione di pagamento de quo a persona di famiglia ed una copia di relata, barrata con la dicitura ANNULLATO.
Nonostante l'accoglimento dell'appello, si ritiene di dover compensare le spese del giudizio, stante la non univoca valutazione interpretativa espressa dalla Corte di legittimità sulla questione di diritto rivelatasi decisiva ai fini dell'accoglimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. II, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, conferma la legittimità dell'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CASO LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 62/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12391/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239048963317 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: In via principale riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio
Resistente/Appellato: In via principale, dichiarare inammissibile e, in ogni caso, respingere l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata. Condannare l'Agenzia delle Entrate alle spese del grado, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate propone appello avverso la sentenza n. 12391/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 19, del 29/05/2024, depositata il 10/10/2024, con la quale era stato accolto parzialmente il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239048963317, dell'importo complessivo di € 276.798,20, notificata in data 03/07/2023, riguardante i seguenti atti:
1. Cartella di pagamento n. 09720170108288941000 relativo all'anno di imposta 2014;
2. Avviso di addebito n. 39720190037558047000
3. Avviso di accertamento n. TK501R104799/2017 relativo all'anno di imposta 2011;
4. Avviso di accertamento n. TK501R101219/2018 relativo all'anno di imposta 2013;
5. Avviso di accertamento n. TK501R103717/2018 relativo all'anno di imposta 2014;
6. Avviso di accertamento n. TK501R103718/2018 relativo all'anno di imposta 2015;
7. Avviso di accertamento n. TK501R100172/2019 relativo all'anno di imposta 2016; I Giudici di prime cure osservavano che “l'Ufficio ha depositato copia delle ricevute di notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'intimazione quivi impugnata consegnati nelle mani del cugino del reale destinatario e nelle mani di un soggetto incaricato;
tuttavia, l'Ufficio non ha poi provveduto al perfezionamento della notifica attraverso l'invio della raccomandata informativa consegnata al reale destinatario con conseguente vizio del processo di notifica e mancato perfezionamento delle stesse. La Corte di Giustizia Tributaria osserva, relativamente all'avviso di accertamento TK501R103717/2018 l'Ufficio non ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica dell'atto” Conseguentemente i Giudici di prime cure accoglievano “parzialmente il ricorso relativamente ai tributi Irpef - Add. Comunale e regionale Irpef 2011 poiché decorsi i termini di prescrizione dei tributi, mentre lo rigetta per i restanti tributi poiché le imposte non sono prescritte”. L'Agenzia delle Entrate contesta la sentenza di primo grado per: Violazione dell'art. 36 n. 4 del D.lgs. n. 546/92 - Errata istruttoria e valutazione degli atti;
Erroneità della sentenza - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 60, comma 1, lett. b - bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 posto che prevede esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata» e non di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento come da Giurisprudenza di riferimento. Resistente_1Si costituisce in giudizio il sig. che eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per assenza di specificità dei motivi. Nel merito contesta la fondatezza dell'appello eccependo l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello. Nella pubblica udienza del 05/02/2026, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate che ha ribadito la fondatezza delle proprie ragioni;
all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre anzitutto precisare che la sentenza di primo grado ha accolto solo parzialmente il ricorso – relativamente ai tributi Irpef 2011 ritenuti prescritti – rigettandolo per i restanti tributi in quanto non prescritti. Tale precisazione è necessaria sia per delimitare l'oggetto dell'appello dell'ente impositore, da ritenersi necessariamente rivolto alla parte della sentenza che ha accolto il ricorso del contribuente (ovvero i tributi Irpef 2011), sia anche per precisare che per tutti gli altri tributi oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento, per i quali la sentenza di primo grado ha rigettato il ricorso, la pronuncia è divenuta ormai definitiva perchè non appellata dal contribuente. Ciò premesso In via preliminare, il Collegio ritiene infondate le due eccezioni opposte dal contribuente: 1) L'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia delle Entrate per mancanza di motivi specifici d'impugnazione, ai sensi dell'art. 53, D. Lgs. n. 546/92, non può trovare accoglimento. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 per chiarire la portata del requisito della specificità dei motivi d'appello e dei requisiti minimi dell'appello. La Suprema Corte ha statuito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". Chiariscono ulteriormente le Sezioni Unite citate che “nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado”. Nel caso in esame l'Ufficio odierno appellante ha formulato specifiche doglianze, riprendendo le linee difensive del primo grado che sono state sviluppate nei punti della sentenza di primo grado ritenuti censurabili. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, "nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione." (Cass. 15/01/2019, n. 707; Cass. 21/07/2020, n. 15519). Inoltre, la formulazione dei motivi d'appello attraverso la riproposizione delle considerazioni già contenute nelle difese di primo grado dell'appellante non integra, di per sè, la pretesa inammissibilità del gravame. La Cassazione ha infatti statuito sul punto che " nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci " (Cass. 20/12/2018, n. 32954, ex plurimis). L'Ufficio odierno appellante ha precisato le argomentazioni a supporto delle proprie asserite ragioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati e pertanto il Collegio ritiene il ricorso in appello, siccome formulato, ammissibile. 2) il Collegio ritiene pure priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate in questo grado. Infatti la Corte Costituzionale, con sentenza n. 36/2025 - pur dichiarando la conformità costituzionale del divieto di produzione in appello delle “notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità”, sancito dall'art. 58 comma 3 D.Lgs. 546/92 (comma introdotto ex novo dall'art. 1, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 220/23) - ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 220/23 nella parte in cui applica tale divieto anche ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal 5 gennaio 2024, anzichè ai soli giudizi di appello in cui il ricorso di primo grado sia stato notificato a decorrere dal 5 gennaio 2024. Pertanto, considerato che il ricorso di primo grado è stato notificato in data 13.07.2023 la nuova produzione documentale in appello è da ritenersi ammissibile.
Nel merito, il Collegio ritiene che l'appello (parziale) dell'Agenzia sia meritevole di accoglimento. I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso del contribuente limitatamente ai crediti erariali Irpef- Add. Comunale e regionale Irpef 2011 poiché hanno ritenuto viziato il procedimento di notifica del relativo avviso di accertamento, non avendo l'Ufficio fornito prova del perfezionamento della notifica attraverso l'invio della raccomandata informativa al destinatario, ed è su questo punto della sentenza, sul quale è risultata soccombente, che l'Agenzia ha proposto l'appello. Al riguardo il Collegio osserva che l'avviso di accertamento n. TK501R104799/2017 relativo all'anno di imposta 2011, prodromico all'intimazione di pagamento impugnata, è stato notificato ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73 a mezzo di messo speciale del Comune di Roma che, nella relativa relata di notifica, ha dato atto di aver consegnato in data 6.11.2017 l'avviso di accertamento, nel luogo di Resistente_1 Nominativo_1residenza anagrafica del destinatario sig. , a mani del sig. , qualificatosi cugino incaricato al ritiro, e di aver dato notizia di ciò al destinatario a mezzo di raccomandata n. 15268966329-3 in data 8.11.2017 (vedi relata di notifica prodotta in primo grado). L'attestazione di tali circostanze e dell'attività compiuta dal messo notificatore (dunque anche dell'invio al destinatario di una raccomandata informativa semplice con numero e data di spedizione) nella relata di notifica (atto avente natura fidefaciente) ne costituisce prova a tutti gli effetti, superabile solo mediante querela di falso nella specie non presentata. L'art. 60, comma 1, lett. b - bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede espressamente che “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. Il Collegio ritiene che, ai fini del perfezionamento della notifica disciplinata dall'art. 60, comma 1 lettera b-bis, Dpr n. 600/1973 sia sufficiente la spedizione della raccomandata informativa semplice (come del resto richiesto dalla norma) e non occorra l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento. In tal senso si è espressa in modo specifico la Corte di Cassazione con le Ordinanze n. 2377/2022 e n. 30821/2024, alle quali questo collegio aderisce pienamente condividendone la motivazione: «la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa semplice, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine».
Su questo tema specifico, per dovere di correttezza, è opportuno anche dare atto che la Cassazione, con ordinanza n. 14089/2025 ha sostenuto la tesi contraria - "In tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, per cui è necessario, ai fini del suo perfezionamento, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione”; ma tale diversa interpretazione non appare convincente perchè, a differenza delle altre due ordinanze ( n. 2377/2022 e n. 30821/2024), questa ordinanza non fornisce alcuna motivazione circa la ritenuta necessità dell'effettiva ricezione della raccomandata da parte del destinatario (prova che può essere data solo dall'avviso di ricevimento), specie in una ipotesi nella quale la norma non richiede una tale incombenza.
Pertanto quets Corte ritiene che la notifica dell'avviso di accertamento n. TK501R104799/2017, relativo a Irpef per l'anno di imposta 2011, sia stata legittimamente effettuata in data 6.11.2017; che il relativo credito erariale non si sia prescritto, in quanto il termine di prescrizione ordinaria decennale è stato interrotto dall'intimazione di pagamento n. 09720239048963317 (impugnata in questo giudizio) notificata il 3.07.2023 e che, di conseguenza, la sentenza impugnata debba essere riformata in tal senso.
In questo grado del giudizio, infine, l'Agenzia delle Entrate ha depositato anche una precedente intimazione di pagamento n. 09720229003484819 000, notificata a mezzo posta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione mediante raccomandata consegnata in data 22/04/2022 a persona di famiglia, diversa dal destinatario. Per quanto possa rilevare in questa sede, il Collegio ritiene comunque che la procedura di notifica di questo atto sia viziata poiché, attesa la consegna della raccomandata a persona diversa dal destinatario, avrebbe dovuto provvedersi anche all'invio al destinatario della prescritta raccomandata informativa, adempimento questo del quale non è stata fornita prova in giudizio. Gli allegati depositati al riguardo dall'Agenzia delle Entrate in data 23/05/2025 riguardano infatti esclusivamente la copia dell'intimazione di pagamento n. 09720229003484819 000, la ricevuta di consegna dell'intimazione di pagamento de quo a persona di famiglia ed una copia di relata, barrata con la dicitura ANNULLATO.
Nonostante l'accoglimento dell'appello, si ritiene di dover compensare le spese del giudizio, stante la non univoca valutazione interpretativa espressa dalla Corte di legittimità sulla questione di diritto rivelatasi decisiva ai fini dell'accoglimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. II, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, conferma la legittimità dell'atto impugnato. Spese compensate.