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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2456/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
PERINELLI NT, Relatore
EGIDI GIORGIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13205/2023 depositato il 26/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_6
Inps Direzione Subprovinciale Roma Aurelio - Via Enrico De Osso 16 00165 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239042784574000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060226339001000 TRIBUTI VARI 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070363640641000 TRIBUTI VARI 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110083128107000 TRIBUTI VARI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110239888091000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110293120786000 TRIBUTI VARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130113500653000 TRIBUTI VARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130330429322000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140050480604000 TRBUTI VARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140247873912000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150002715072000 TRIBUTI VARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150098336258000 IRPEF-ALIQUOTE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160047967037000 TRIBUTI VARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160088934951000 TRIBUTI VARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170190994245000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170218695915000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170246792932000 RITENUTA FONTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180002584114000 TRIBUTI VARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180013991166000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190043559990000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190138675744000 TRIBUTI VARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190172357516000 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190184716004000 IVA-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190234282774000 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9042784574/000 per l'importo di totali euro 280.798,93 e le sottostanti 32 cartelle proponendo i seguenti motivi:
A) Illegittimità dell'intimazione di pagamento - omessa prova dell'avvenuta notificazione delle cartelle sottese all'intimazione impugnata - prescrizione delle pretese creditorie per complessivi euro 175.189,96 S.
E.& O..
B) Illegittimità della pretesa intimata – omessa comunicazione entro i termini previsti ed indicati dalla Legge
n. 197/2022 – Rottamazione quater – inutile decorso del termine per la definizione agevolata da parte del contribuente – inadempimento grave dell'Agente della Riscossione – omesso annullamento delle cartelle con i requisiti di cui all'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022.
Tanto premesso chiedeva l'annullamento degli atti impugnati con refusione delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – DP1 di Roma, la Camera di Commercio di Roma, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Regione
Lazio deducendo l'infondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto con refusione delle spese di lite.
Non si costituivano in giudizio il Comune di Roma Capitale e l'INPS.
La difesa del ricorrente depositava memorie illustrative con cui insisteva nei motivi di ricorso contestando la regolarità delle notifiche.
All'udienza pubblica di discussione del 22.01.2026, la Corte, uditi i difensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9042784574/000 per l'importo di totali euro 280.798,93 e le sottostanti 32 cartelle.
2.Si tratta precisamente delle seguenti cartelle:
1) cartella n. 097 2006 0226339001000 notificata il 6/02/2007 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2, avente ad oggetto il pagamento di euro 20.806,94 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2003;
2) cartella n. 097 2007 0363640641000 notificata il 7/12/2007 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2, avente ad oggetto il pagamento di euro 24.548,10 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2004;
3) cartella n. 097 2011 0083128107000 notificata il 19/05/2011 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 27.058,16 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2007, salvo l'importo di euro 3.634,92 dovuto per contributi IVS omessi, sanzioni e interessi;
4) cartella n. 097 2011 0239888091000 notificata il 15/02/2012 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 4.450,64 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2008;
5) cartella n. 097 2011 0293120786000 notificata il 27/08/2012 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 21.608,50 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2008, salvo l'importo di euro 3.046,80 dovuto per contributi IVS omessi, sanzioni e interessi;
6) cartella n. 097 2013 0113500653000 notificata il 7/11/2013 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 3.054,31 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2009;
7) cartella n. 097 2013 0330429322000 notificata il 22/08/2015 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 4.955,70 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2010;
8) cartella n. 097 2014 0050480604000 notificata il 5/02/2015 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 24.081,13 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2010;
9) cartella n. 097 2014 0247873912000 notificata il 02/11/2015 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 3.000,81 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2011;
10) cartella n. 097 2015 0002715072000 notificata il 2/11/2015 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 31.619,27 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2011;
11) cartella n. 097 2015 0098336258000 notificata il 20/10/2015 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 3 - Settebagni, avente ad oggetto il pagamento di euro 10.777,93 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2010;
12) cartella n. 097 2016 0047967037000 notificata il 04/10/2016 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Regione Lazio – Tassa automobilistica, avente ad oggetto il pagamento di euro 3.054,31 relativo a tasse automobilistiche dell'anno 2013, nonché per la riscossione del ruolo emesso dalla Camera di Commercio di Roma – Ufficio diritto annuale, per l'importo di euro 162,01 dell'anno 2013;
13) cartella n. 097 2016 0088934951000 notificata il 10/11/2016 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 2.019,68 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2015;
14) cartella n. 097 2017 0190994245000 notificata il 17/05/2018 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Regione Lazio – Tassa automobilistica, avente ad oggetto il pagamento di euro 624,54 relativo a tasse automobilistiche dell'anno 2015;
15) cartella n. 097 2017 0218695915000 notificata il 02/07/2018 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 809,84 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2014;
16) cartella n. 097 2017 0246792932000 notificata il 17/09/2018 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 247,83 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2014;
17) cartella n. 097 2018 0002584114000 notificata il 17/07/2018 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 8.751,74 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2014;
18) cartella n. 097 2016 0088934951000 notificata il 10/11/2016 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Camera di Commercio di Roma – Diritto annuale, avente ad oggetto il pagamento di euro 123,25 relativo a diritti camerali omessi dell'anno 2015;
19) cartella n. 097 2019 0043559990000 notificata il 16/08/2019 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Regione Lazio- Tassa Automobilistica anno 2016 per totali euro 602,89, nonché da Roma Capitale Dip.to
Risorse economiche – contravvenzioni, avente ad oggetto il pagamento di euro 1.021,47 relativo contravvenzioni e sanzioni dell'anno 2015;
20) cartella n. 097 2019 0138675744000 notificata il 05/11/2019 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 6.866,80 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2015;
21) cartella n. 097 2019 0172357516000 notificata il 03/06/2022 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 3.420,46 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2017;
22) cartella n. 097 2019 0184716004000 notificata il 3/06/2022 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 16.361,74 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2016;
23) cartella n. 097 2019 0200261657000 notificata il 03/06/2022 per la riscossione del ruolo emesso Roma
Capitale dip.to Ris. Economiche - contravvenzioni, avente ad oggetto il pagamento di euro 297,66 relativo a contravvenzioni e sanzioni dell'anno 2016;
24) cartella n. 097 2019 0234282774000 notificata il 3/06/2022 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 3.054,19 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2016;
25) avviso addebito n. 397 2012 0009474101000 notificato il 24/05/2012 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 9.834,83 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2010;
26) avviso addebito n. 397 2013 0024735578000 notificato il 27/02/2014 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 12.816,88 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2011 e 2012;
27) avviso addebito n. 397 2014 0024750525000 notificato il 22/01/2015 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 16.238,12 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2013 e 2014;
28) avviso addebito n. 397 2015 0012795152000 notificato il 29/10/2015 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 5.433,12 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2014;
29) avviso addebito n. 397 2016 0002195256000 notificato il 15/04/2016 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 5.405,12 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2015 e 2016;
30) avviso addebito n. 397 2016 0018179229000 notificato il 10/11/2016 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 5.353,77 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2015;
31) avviso addebito n. 397 2019 0036513417000 notificato il 08/02/2020 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 469,93 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2014 e 2015;
32) avviso addebito n. 397 2021 0014946776000 notificato il 26/01/2022 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 3.817,44 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2010.
3.Deve innanzitutto dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria relativa-mente alle seguenti cartelle
23) cartella n. 097 2019 0200261657000 notificata il 03/06/2022 per la riscossione del ruolo emesso Roma
Capitale dip.to Ris. Economiche - contravvenzioni, avente ad oggetto il pagamento di euro 297,66 relativo a contravvenzioni e sanzioni dell'anno 2016;
25) avviso addebito n. 397 2012 0009474101000 notificato il 24/05/2012 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 9.834,83 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2010;
26) avviso addebito n. 397 2013 0024735578000 notificato il 27/02/2014 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 12.816,88 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2011 e 2012;
27) avviso addebito n. 397 2014 0024750525000 notificato il 22/01/2015 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 16.238,12 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2013 e 2014;
28) avviso addebito n. 397 2015 0012795152000 notificato il 29/10/2015 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 5.433,12 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2014;
29) avviso addebito n. 397 2016 0002195256000 notificato il 15/04/2016 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 5.405,12 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2015 e 2016;
30) avviso addebito n. 397 2016 0018179229000 notificato il 10/11/2016 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 5.353,77 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2015;
31) avviso addebito n. 397 2019 0036513417000 notificato il 08/02/2020 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 469,93 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2014 e 2015;
32) avviso addebito n. 397 2021 0014946776000 notificato il 26/01/2022 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 3.817,44 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2010; in quanto non aventi ad oggetto crediti tributari bensì contravvenzioni al codice della strada e contributi INPS rientranti nella cognizione del giudice ordinario (rispettivamente Giudice di Pace e Tribunale – sezione lavoro) dinnanzi al quale il processo potrà essere riassunto nei termini di legge.
4.Relativamente alle altre cartelle il ricorrente ne ha dedotto la nullità per difetto di notifica.
L'Ader, nel costituirsi in giudizio, ha prodotto prova delle notifiche effettuate. Il ricorrente, nelle memorie illustrative, ha innanzitutto eccepito che “il mancato deposito della attestazione di conformità all'originale di tutte le ricevute di ritorno attestanti la presunta notifica determina la nullità e/o l'inefficacia dei titoli esecutivi su cui l'Ader fonda la propria azione”.
L'eccezione non coglie nel segno.
Invero l'ufficio ha depositato copie delle ricevute di ritorno.
“In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria” (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 134 del 05/01/2025 -
Rv. 673697 - 01).
“In tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento” (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 8604 del 01/04/2025 (Rv. 674477 - 01)
Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito alcun elemento volto ad evidenziare una difformità delle copie rispetto agli originali prodotti.
Il ricorrente ha quindi contestato la regolarità delle notifiche effettuate.
4.1. Innanzitutto, il ricorrente ha disconosciuto le firme apposte alle relate di notifica deducendo di aver presentato denunzia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Osserva la Corte che l'impugnativa della sottoscrizione del destinatario nell'avviso di ricevimento non può essere proposta se non con querela di falso, in quanto l'assenza dell'obbligo dell'agente postale di accertarsi dell'identità della persona del destinatario stesso non esclude che la fede dell'atto pubblico si estenda alla dichiarazione di costui, ai sensi dell'art 2700 cod. civ.
Nel caso di specie non essendo stata presentata querela di falso innanzi al giudice civile le sottoscrizioni debbono essere considerate valide.
4.2. In ordine alle altre contestazioni deve osservarsi quanto segue:
1) cartella n. 097 2006 0226339001000 notificata il 6/02/2007 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2, avente ad oggetto il pagamento di euro 20.806,94 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2003.
Deduce il ricorrente che “L'asserita documentazione relativa alla notificazione della cartella n. 097 2006
0226339001000, asseritamente notificata il 6/02/2007 Euro 20.806,94 (doc. 1) è priva di relata di notificazione, ovvero la raccomandata di spedizione del presunto avviso raccomandato presenta timbro totalmente leggibile ed è ancora incompleta quanto al numero di cartella che alla fine rappresenterebbe”.
La deduzione è infondata in quanto nel documento si legge la data di spedizione “16/01/07” ed il numero della cartella in alto a destra.
2) cartella n. 097 2007 0363640641000 notificata il 7/12/2007 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2, avente ad oggetto il pagamento di euro 24.548,10 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2004.
Deduce il ricorrente che “L'asserita documentazione relativa alla notificazione della cartella n. 097 2007
0363640641000 asseritamente notificata il 7/12/2007 Euro 24.548,10 (doc. 2), è priva di relata di notificazione e la raccomandata di spedizione dell'avviso presenta timbro illeggibile e numero della cartella incompleto”.
La deduzione è infondata in quanto nel documento si legge la data di spedizione “14/01/07” ed il numero della cartella in alto a destra.
3) cartella n. 097 2011 0083128107000 notificata il 19/05/2011 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 27.058,16 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2007, salvo l'importo di euro 3.634,92 dovuto per contributi IVS omessi, sanzioni e interessi.
Deduce il ricorrente che “L'asserita documentazione relativa alla notificazione della cartella n. 097 2011
0083128107000 asseritamente notificata il 19/05/2011 di Euro 27.058,16 (doc 3), è priva di relata di notificazione e dell'avviso di giacenza”. La deduzione è infondata in quanto la raccomandata veniva ricevuta dallo stesso destinatario talché non erano necessari ulteriori adempimenti.
4) cartella n. 097 2011 0239888091000 notificata il 15/02/2012 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 4.450,64 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2008.
Deduce il ricorrente che “La documentazione relativa alla notificazione della cartella n. 097 2011
0239888091000, asseritamente notificata il 15/02/2012 di Euro 4.450,64 (doc 4) è inesistente, atteso che la notificazione prodotta è quella relativa alla cartella n. 097 2011 0083128107000”.
L'eccezione è fondata.
In effetti l'avviso prodotto al documento n. 4 si riferisce ad altra cartella.
5) cartella n. 097 2011 0293120786000 notificata il 27/08/2012 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 21.608,50 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2008, salvo l'importo di euro 3.046,80 dovuto per contributi IVS omessi, sanzioni e interessi.
Deduce il ricorrente che “La documentazione relativa alla notificazione della cartella n. 097 2011
0293120786000 asseritamente notificata il 27/08/2012 di Euro 21.608,50 (doc. 5) a quanto pare eseguita personalmente con firma disconosciuta in precedenza sopra, presenta comunque un lasciato avviso con raccomandata in bianco, priva comunque del timbro di spedizione”.
La deduzione è infondata perché, comunque, la relata reca “compiuta giacenza” e raccomandata spedita il
16/01/2012 e “avviso 13.02.12”.
6) cartella n. 097 2013 0113500653000 notificata il 7/11/2013 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 3.054,31 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2009.
Eccepisce il ricorrente la mancata notifica di detta cartella.
L'eccezione è fondata.
Non sono state rinvenute infatti le notifiche relative a detta cartella.
7) cartella n. 097 2013 0330429322000 notificata il 22/08/2015 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 4.955,70 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2010;
8) cartella n. 097 2014 0050480604000 notificata il 5/02/2015 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 24.081,13 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2010.
La stessa risulta essere stata notificata con raccomandata n. 68906897628-3.
Deduce il ricorrente è stato prodotto un “avviso raccomandato senza riferimenti alla cartella.
Tuttavia, l'abbinamento si ricava dal prospetto riepilogativo (doc.
8.b) in cui la raccomandata è abbinata alla cartella ed al nominativo Ricorrente_1. 9) cartella n. 097 2014 0247873912000 notificata il 02/11/2015 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 3.000,81 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2011;
10) cartella n. 097 2015 0002715072000 notificata il 2/11/2015 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 31.619,27 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2011;
11) cartella n. 097 2015 0098336258000 notificata il 20/10/2015 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 3 - Settebagni, avente ad oggetto il pagamento di euro 10.777,93 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2010.
Deduce il ricorrente che essa “presenta una comunicazione informativa raccomandata a.r. priva del riferimento del destinatario e della cartella”.
La deduzione è infondata in quanto il documento 11/B reca tali indicazioni.
12) cartella n. 097 2016 0047967037000 notificata il 04/10/2016 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Regione Lazio – Tassa automobilistica, avente ad oggetto il pagamento di euro 3.054,31 relativo a tasse automobilistiche dell'anno 2013, nonché per la riscossione del ruolo emesso dalla Camera di Commercio di Roma – Ufficio diritto annuale, per l'importo di euro 162,01 dell'anno 2013;
13) cartella n. 097 2016 0088934951000 notificata il 10/11/2016 per la riscossione del ruolo emesso dalla Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 2.019,68 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2015.
Deduce il ricorrente che è stata depositata una comunicazione informativa priva del riferimento del destinatario e della cartella”.
In realtà il documento contiene tali indicazioni.
14) cartella n. 097 2017 0190994245000 notificata il 17/05/2018 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Regione Lazio – Tassa automobilistica, avente ad oggetto il pagamento di euro 624,54 relativo a tasse automobilistiche dell'anno 2015;
15) cartella n. 097 2017 0218695915000 notificata il 02/07/2018 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 809,84 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2014;
16) cartella n. 097 2017 0246792932000 notificata il 17/09/2018 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 247,83 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2014.
Deduce il ricorrente che il documento 16/b “presenta una comunicazione con raccomandata AR informativa assolutamente priva del destinatario effettivo”.
La deduzione è infondata perché il documento presenta tali indicazioni.
17) cartella n. 097 2018 0002584114000 notificata il 17/07/2018 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 8.751,74 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2014;
18) cartella n. 097 2016 0088934951000 notificata il 10/11/2016 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Camera di Commercio di Roma – Diritto annuale, avente ad oggetto il pagamento di euro 123,25 relativo a diritti camerali omessi dell'anno 2015;
19) cartella n. 097 2019 0043559990000 notificata il 16/08/2019 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Regione Lazio- Tassa Automobilistica anno 2016 per totali euro 602,89, nonché da Roma Capitale Dip.to
Risorse economiche – contravvenzioni, avente ad oggetto il pagamento di euro 1.021,47 relativo contravvenzioni e sanzioni dell'anno 2015;
20) cartella n. 097 2019 0138675744000 notificata il 05/11/2019 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 6.866,80 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2015.
D4educe il ricorrente che il documento 20 “presenta una comunicazione con raccomandata AR priva del destinatario effettivo”.
La deduzione è infondata perché il documento contiene tali indicazioni.
21) cartella n. 097 2019 0172357516000 notificata il 03/06/2022 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 3.420,46 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2017;
22) cartella n. 097 2019 0184716004000 notificata il 3/06/2022 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 16.361,74 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2016.
24) cartella n. 097 2019 0234282774000 notificata il 3/06/2022 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 3.054,19 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2016.
4.3.Deduce ancora la ricorrente che “la documentazione relativa alla presunta notificazione della cartelle nn.097 2016 0047967037000 notificata il 04/10/2016 (doc. 12), n. 097 2016 0088934951000 notificata il
10/11/2016 Euro 2.019,68 (doc. 13), n. 097 2017 0190994245000 notificata il 17/05/2018 Euro 624,54 (doc.
14), n. 097 2017 0246792932000 notificata il 17/09/2018 di Euro 247,83 (doc. 16), eseguite in
Indirizzo_1, sono da considerarsi inesistenti, in quanto indirizzate alla sede della ditta individuale cessata in data 12/01/2016, come da produzione documentale della scrivente (all. 3 nota deposito del 02/01/26)”.
La deduzione è fondata infatti la ditta individuale ha cessato la sua attività in data 12.01.2016 talché le notifiche effettuate oltre quella data nella sede sociale debbono considerarsi inesistenti.
4.4.Deduce ancora il ricorrente che “Quanto alle cartelle n. 097 2017 0218695915000 del 02/07/2018 di
Euro 809,84 (doc. 15), la cartella n. 097 2018 0002584114000 del 17/07/2018 di Euro 8.751,74 (doc. 17), la cartella n. 097 2016 0088934951000 del 10/11/2016 Euro 123,25 (doc. 18), presuntivamente notificate al fratello Sig. Nominativo_2, trattasi di un famigliare non convivente, in quanto non sussiste certificazione a riguardo e comunque non vengono ivi prodotti gli avvisi richiesti dalla legge”.
La deduzione è fondata.
Infatti, non vi è prova della convivenza tra fratelli né della ricezione della raccomandata informativa.
4.5. Deduce ancora la ricorrente che “Quanto alla cartella n. 097 2019 0043559990000 del 16/08/2019 di Euro 602,89 (doc 19), viene prodotta relata indicante l'indirizzo di Roma Indirizzo_2, non collimante con la residenza anagrafica del Sig. Ricorrente_1, come per le altre relate prodotte e per questo motivo del tutto nulla e/o inesistente”.
La deduzione è infondata. Invero il primo accesso veniva effettuato a Indirizzo_2 (indirizzo esatto) dove veniva inviata la raccomandata informativa.
L'indicazione di Indirizzo_2 è pertanto un mero refuso.
4.6.Deduce quindi il ricorrente che “Quanto infine alle cartelle: n. 097 2019 0172357516000 del 03/06/2022
Euro 3.420,46 (DOC. 21), n. 097 2019 0184716004000 del 3/06/2022 Euro 16.361,74 (DOC. 22), n. 097
2019 0200261657000 del 03/06/2022 Euro 297,66 (DOC. 23), n. 097 2019 0234282774000 del 3/06/2022 di Euro 3.054,19 (DOC. 24), presentanti relate indicanti il deposito in casa comunale per assenza del destinatario, non viene offerta prova della raccomandata informativa diretta all'interessato, eloquenti sono le indicazioni dei tentativi di notificazioni indicate date risalenti al 2019 e al 2020 per cartelle del 2022!”.
Il motivo è infondato si vedano i documenti 21/D, 22/A, 23/B e 24/E contenenti le raccomandate informative.
Dunque, tutte le cartelle sono state notificate ad eccezione delle cartelle n. 097 2013 0113500653000
n. 097 2011 0239888091000, n. 097 2016 0047967037000, n. 097 2016 0088934951000, n. 097 2017
0190994245000, n. 097 2017 0246792932000, 097 2017 0218695915000, n. 097 2018 0002584114000 e n. 097 2016 0088934951000.
Le cartelle notificate non sono state impugnate tempestivamente e ciò rende definitivi i crediti in esse contenuti.
4.7.Non resta che verificare se i termini di prescrizione sono maturati dopo le notifiche.
Deduce l'ADER che i termini di prescrizione sarebbero quindi stati interrotti dalla notifica dei seguenti atti:
-in data 3.07.2014 avviso di intimazione N. 09720149071762634000;
-in data 28.02.2015 comunicazione preventiva di ipoteca 09776201500000273000;
-in data 28.04.2015 sollecito procedurale 09720159050897053000;
-in data 05.02.2016 avviso di intimazione N. 09720169003751902000;
-in data 04.07.2016 avviso di intimazione N. 09720169012450937000;
-in data 27.02.2017 avviso di intimazione 09720179001663930000;
-in data 22.11.2017 comunicazione preventiva di ipoteca N. 09776201700001432000;
-in data 10.05.2018 avviso di intimazione N. 09720179065211638000;
-in data 20.09.2019 avviso di intimazione N. 09720199056380240000;
-in data 29.03.2022 avviso di intimazione N. 09720229005250708000;
-in data 04.08.2023 avviso di intimazione N. 09720239045732270000.
Tuttavia, non vi è prova della notifica di tali atti.
Deve quindi dichiararsi che sono maturati i termini di prescrizione decennale relativamente alle seguenti cartelle:
- n. 097 2006 0226339001000 notificata il 6/02/2007;
- n. 097 2007 0363640641000 notificata il 7/12/2007;
- n. 097 2011 0083128107000 notificata il 19/05/2011;
- n. 097 2011 0239888091000 notificata il 15/02/2012;
- n. 097 2011 0293120786000 notificata il 27/08/2012;
5.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta di non aver ricevuto la comunicazione dei crediti tributari entro i termini di cui alla legge n. 197/2022 e di non aver potuto quindi accedere alla rottamazione quater.
Tuttavia, era onere del ricorrente adoperarsi per accedere alle definizioni agevolate essendo già a conoscenza dei suoi debiti nei confronti dell'erario.
In ogni caso tale omissione non potrebbe incidere sulla validità dell'intimazione.
6.In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto e, per l'effetto, l'intimazione impugnata deve essere annullata limitatamente alle cartelle n. 097 2013 0113500653000, n. 097 2011 0239888091000, n. 097 2016 0047967037000, n. 097 2016 0088934951000, n. 097 2017 0190994245000, n. 097 2017
0246792932000, 097 2017 0218695915000, n. 097 2018 0002584114000, n. 097 2006 0226339001000,
097 2007 0363640641000, n. 097 2011 0083128107000 e n. 097 2011 0293120786000.
7.La soccombenza reciproca consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di giustizia tributaria riguardo alle cartelle indicate al punto
3 con facoltà per il ricorrente di riassumere il giudizio innanzi al giudice ordinario nei termini di legge;
2. accoglie, per il resto il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
3. spese di lite compensate.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2026.
Il Relatore
IO IN
Il Presidente
TO RO
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
PERINELLI NT, Relatore
EGIDI GIORGIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13205/2023 depositato il 26/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_6
Inps Direzione Subprovinciale Roma Aurelio - Via Enrico De Osso 16 00165 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239042784574000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060226339001000 TRIBUTI VARI 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070363640641000 TRIBUTI VARI 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110083128107000 TRIBUTI VARI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110239888091000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110293120786000 TRIBUTI VARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130113500653000 TRIBUTI VARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130330429322000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140050480604000 TRBUTI VARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140247873912000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150002715072000 TRIBUTI VARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150098336258000 IRPEF-ALIQUOTE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160047967037000 TRIBUTI VARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160088934951000 TRIBUTI VARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170190994245000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170218695915000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170246792932000 RITENUTA FONTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180002584114000 TRIBUTI VARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180013991166000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190043559990000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190138675744000 TRIBUTI VARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190172357516000 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190184716004000 IVA-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190234282774000 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9042784574/000 per l'importo di totali euro 280.798,93 e le sottostanti 32 cartelle proponendo i seguenti motivi:
A) Illegittimità dell'intimazione di pagamento - omessa prova dell'avvenuta notificazione delle cartelle sottese all'intimazione impugnata - prescrizione delle pretese creditorie per complessivi euro 175.189,96 S.
E.& O..
B) Illegittimità della pretesa intimata – omessa comunicazione entro i termini previsti ed indicati dalla Legge
n. 197/2022 – Rottamazione quater – inutile decorso del termine per la definizione agevolata da parte del contribuente – inadempimento grave dell'Agente della Riscossione – omesso annullamento delle cartelle con i requisiti di cui all'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022.
Tanto premesso chiedeva l'annullamento degli atti impugnati con refusione delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – DP1 di Roma, la Camera di Commercio di Roma, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Regione
Lazio deducendo l'infondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto con refusione delle spese di lite.
Non si costituivano in giudizio il Comune di Roma Capitale e l'INPS.
La difesa del ricorrente depositava memorie illustrative con cui insisteva nei motivi di ricorso contestando la regolarità delle notifiche.
All'udienza pubblica di discussione del 22.01.2026, la Corte, uditi i difensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9042784574/000 per l'importo di totali euro 280.798,93 e le sottostanti 32 cartelle.
2.Si tratta precisamente delle seguenti cartelle:
1) cartella n. 097 2006 0226339001000 notificata il 6/02/2007 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2, avente ad oggetto il pagamento di euro 20.806,94 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2003;
2) cartella n. 097 2007 0363640641000 notificata il 7/12/2007 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2, avente ad oggetto il pagamento di euro 24.548,10 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2004;
3) cartella n. 097 2011 0083128107000 notificata il 19/05/2011 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 27.058,16 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2007, salvo l'importo di euro 3.634,92 dovuto per contributi IVS omessi, sanzioni e interessi;
4) cartella n. 097 2011 0239888091000 notificata il 15/02/2012 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 4.450,64 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2008;
5) cartella n. 097 2011 0293120786000 notificata il 27/08/2012 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 21.608,50 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2008, salvo l'importo di euro 3.046,80 dovuto per contributi IVS omessi, sanzioni e interessi;
6) cartella n. 097 2013 0113500653000 notificata il 7/11/2013 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 3.054,31 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2009;
7) cartella n. 097 2013 0330429322000 notificata il 22/08/2015 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 4.955,70 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2010;
8) cartella n. 097 2014 0050480604000 notificata il 5/02/2015 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 24.081,13 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2010;
9) cartella n. 097 2014 0247873912000 notificata il 02/11/2015 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 3.000,81 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2011;
10) cartella n. 097 2015 0002715072000 notificata il 2/11/2015 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 31.619,27 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2011;
11) cartella n. 097 2015 0098336258000 notificata il 20/10/2015 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 3 - Settebagni, avente ad oggetto il pagamento di euro 10.777,93 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2010;
12) cartella n. 097 2016 0047967037000 notificata il 04/10/2016 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Regione Lazio – Tassa automobilistica, avente ad oggetto il pagamento di euro 3.054,31 relativo a tasse automobilistiche dell'anno 2013, nonché per la riscossione del ruolo emesso dalla Camera di Commercio di Roma – Ufficio diritto annuale, per l'importo di euro 162,01 dell'anno 2013;
13) cartella n. 097 2016 0088934951000 notificata il 10/11/2016 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 2.019,68 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2015;
14) cartella n. 097 2017 0190994245000 notificata il 17/05/2018 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Regione Lazio – Tassa automobilistica, avente ad oggetto il pagamento di euro 624,54 relativo a tasse automobilistiche dell'anno 2015;
15) cartella n. 097 2017 0218695915000 notificata il 02/07/2018 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 809,84 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2014;
16) cartella n. 097 2017 0246792932000 notificata il 17/09/2018 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 247,83 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2014;
17) cartella n. 097 2018 0002584114000 notificata il 17/07/2018 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 8.751,74 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2014;
18) cartella n. 097 2016 0088934951000 notificata il 10/11/2016 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Camera di Commercio di Roma – Diritto annuale, avente ad oggetto il pagamento di euro 123,25 relativo a diritti camerali omessi dell'anno 2015;
19) cartella n. 097 2019 0043559990000 notificata il 16/08/2019 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Regione Lazio- Tassa Automobilistica anno 2016 per totali euro 602,89, nonché da Roma Capitale Dip.to
Risorse economiche – contravvenzioni, avente ad oggetto il pagamento di euro 1.021,47 relativo contravvenzioni e sanzioni dell'anno 2015;
20) cartella n. 097 2019 0138675744000 notificata il 05/11/2019 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 6.866,80 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2015;
21) cartella n. 097 2019 0172357516000 notificata il 03/06/2022 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 3.420,46 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2017;
22) cartella n. 097 2019 0184716004000 notificata il 3/06/2022 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 16.361,74 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2016;
23) cartella n. 097 2019 0200261657000 notificata il 03/06/2022 per la riscossione del ruolo emesso Roma
Capitale dip.to Ris. Economiche - contravvenzioni, avente ad oggetto il pagamento di euro 297,66 relativo a contravvenzioni e sanzioni dell'anno 2016;
24) cartella n. 097 2019 0234282774000 notificata il 3/06/2022 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 3.054,19 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2016;
25) avviso addebito n. 397 2012 0009474101000 notificato il 24/05/2012 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 9.834,83 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2010;
26) avviso addebito n. 397 2013 0024735578000 notificato il 27/02/2014 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 12.816,88 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2011 e 2012;
27) avviso addebito n. 397 2014 0024750525000 notificato il 22/01/2015 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 16.238,12 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2013 e 2014;
28) avviso addebito n. 397 2015 0012795152000 notificato il 29/10/2015 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 5.433,12 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2014;
29) avviso addebito n. 397 2016 0002195256000 notificato il 15/04/2016 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 5.405,12 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2015 e 2016;
30) avviso addebito n. 397 2016 0018179229000 notificato il 10/11/2016 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 5.353,77 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2015;
31) avviso addebito n. 397 2019 0036513417000 notificato il 08/02/2020 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 469,93 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2014 e 2015;
32) avviso addebito n. 397 2021 0014946776000 notificato il 26/01/2022 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 3.817,44 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2010.
3.Deve innanzitutto dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria relativa-mente alle seguenti cartelle
23) cartella n. 097 2019 0200261657000 notificata il 03/06/2022 per la riscossione del ruolo emesso Roma
Capitale dip.to Ris. Economiche - contravvenzioni, avente ad oggetto il pagamento di euro 297,66 relativo a contravvenzioni e sanzioni dell'anno 2016;
25) avviso addebito n. 397 2012 0009474101000 notificato il 24/05/2012 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 9.834,83 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2010;
26) avviso addebito n. 397 2013 0024735578000 notificato il 27/02/2014 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 12.816,88 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2011 e 2012;
27) avviso addebito n. 397 2014 0024750525000 notificato il 22/01/2015 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 16.238,12 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2013 e 2014;
28) avviso addebito n. 397 2015 0012795152000 notificato il 29/10/2015 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 5.433,12 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2014;
29) avviso addebito n. 397 2016 0002195256000 notificato il 15/04/2016 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 5.405,12 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2015 e 2016;
30) avviso addebito n. 397 2016 0018179229000 notificato il 10/11/2016 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 5.353,77 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2015;
31) avviso addebito n. 397 2019 0036513417000 notificato il 08/02/2020 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 469,93 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2014 e 2015;
32) avviso addebito n. 397 2021 0014946776000 notificato il 26/01/2022 per la riscossione del ruolo INPS
Roma Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 3.817,44 relativo a contributi previdenziali, sanzioni e interessi dell'anno 2010; in quanto non aventi ad oggetto crediti tributari bensì contravvenzioni al codice della strada e contributi INPS rientranti nella cognizione del giudice ordinario (rispettivamente Giudice di Pace e Tribunale – sezione lavoro) dinnanzi al quale il processo potrà essere riassunto nei termini di legge.
4.Relativamente alle altre cartelle il ricorrente ne ha dedotto la nullità per difetto di notifica.
L'Ader, nel costituirsi in giudizio, ha prodotto prova delle notifiche effettuate. Il ricorrente, nelle memorie illustrative, ha innanzitutto eccepito che “il mancato deposito della attestazione di conformità all'originale di tutte le ricevute di ritorno attestanti la presunta notifica determina la nullità e/o l'inefficacia dei titoli esecutivi su cui l'Ader fonda la propria azione”.
L'eccezione non coglie nel segno.
Invero l'ufficio ha depositato copie delle ricevute di ritorno.
“In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria” (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 134 del 05/01/2025 -
Rv. 673697 - 01).
“In tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento” (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 8604 del 01/04/2025 (Rv. 674477 - 01)
Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito alcun elemento volto ad evidenziare una difformità delle copie rispetto agli originali prodotti.
Il ricorrente ha quindi contestato la regolarità delle notifiche effettuate.
4.1. Innanzitutto, il ricorrente ha disconosciuto le firme apposte alle relate di notifica deducendo di aver presentato denunzia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Osserva la Corte che l'impugnativa della sottoscrizione del destinatario nell'avviso di ricevimento non può essere proposta se non con querela di falso, in quanto l'assenza dell'obbligo dell'agente postale di accertarsi dell'identità della persona del destinatario stesso non esclude che la fede dell'atto pubblico si estenda alla dichiarazione di costui, ai sensi dell'art 2700 cod. civ.
Nel caso di specie non essendo stata presentata querela di falso innanzi al giudice civile le sottoscrizioni debbono essere considerate valide.
4.2. In ordine alle altre contestazioni deve osservarsi quanto segue:
1) cartella n. 097 2006 0226339001000 notificata il 6/02/2007 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2, avente ad oggetto il pagamento di euro 20.806,94 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2003.
Deduce il ricorrente che “L'asserita documentazione relativa alla notificazione della cartella n. 097 2006
0226339001000, asseritamente notificata il 6/02/2007 Euro 20.806,94 (doc. 1) è priva di relata di notificazione, ovvero la raccomandata di spedizione del presunto avviso raccomandato presenta timbro totalmente leggibile ed è ancora incompleta quanto al numero di cartella che alla fine rappresenterebbe”.
La deduzione è infondata in quanto nel documento si legge la data di spedizione “16/01/07” ed il numero della cartella in alto a destra.
2) cartella n. 097 2007 0363640641000 notificata il 7/12/2007 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2, avente ad oggetto il pagamento di euro 24.548,10 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2004.
Deduce il ricorrente che “L'asserita documentazione relativa alla notificazione della cartella n. 097 2007
0363640641000 asseritamente notificata il 7/12/2007 Euro 24.548,10 (doc. 2), è priva di relata di notificazione e la raccomandata di spedizione dell'avviso presenta timbro illeggibile e numero della cartella incompleto”.
La deduzione è infondata in quanto nel documento si legge la data di spedizione “14/01/07” ed il numero della cartella in alto a destra.
3) cartella n. 097 2011 0083128107000 notificata il 19/05/2011 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 27.058,16 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2007, salvo l'importo di euro 3.634,92 dovuto per contributi IVS omessi, sanzioni e interessi.
Deduce il ricorrente che “L'asserita documentazione relativa alla notificazione della cartella n. 097 2011
0083128107000 asseritamente notificata il 19/05/2011 di Euro 27.058,16 (doc 3), è priva di relata di notificazione e dell'avviso di giacenza”. La deduzione è infondata in quanto la raccomandata veniva ricevuta dallo stesso destinatario talché non erano necessari ulteriori adempimenti.
4) cartella n. 097 2011 0239888091000 notificata il 15/02/2012 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 4.450,64 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2008.
Deduce il ricorrente che “La documentazione relativa alla notificazione della cartella n. 097 2011
0239888091000, asseritamente notificata il 15/02/2012 di Euro 4.450,64 (doc 4) è inesistente, atteso che la notificazione prodotta è quella relativa alla cartella n. 097 2011 0083128107000”.
L'eccezione è fondata.
In effetti l'avviso prodotto al documento n. 4 si riferisce ad altra cartella.
5) cartella n. 097 2011 0293120786000 notificata il 27/08/2012 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 21.608,50 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2008, salvo l'importo di euro 3.046,80 dovuto per contributi IVS omessi, sanzioni e interessi.
Deduce il ricorrente che “La documentazione relativa alla notificazione della cartella n. 097 2011
0293120786000 asseritamente notificata il 27/08/2012 di Euro 21.608,50 (doc. 5) a quanto pare eseguita personalmente con firma disconosciuta in precedenza sopra, presenta comunque un lasciato avviso con raccomandata in bianco, priva comunque del timbro di spedizione”.
La deduzione è infondata perché, comunque, la relata reca “compiuta giacenza” e raccomandata spedita il
16/01/2012 e “avviso 13.02.12”.
6) cartella n. 097 2013 0113500653000 notificata il 7/11/2013 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 3.054,31 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2009.
Eccepisce il ricorrente la mancata notifica di detta cartella.
L'eccezione è fondata.
Non sono state rinvenute infatti le notifiche relative a detta cartella.
7) cartella n. 097 2013 0330429322000 notificata il 22/08/2015 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 4.955,70 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2010;
8) cartella n. 097 2014 0050480604000 notificata il 5/02/2015 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 24.081,13 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2010.
La stessa risulta essere stata notificata con raccomandata n. 68906897628-3.
Deduce il ricorrente è stato prodotto un “avviso raccomandato senza riferimenti alla cartella.
Tuttavia, l'abbinamento si ricava dal prospetto riepilogativo (doc.
8.b) in cui la raccomandata è abbinata alla cartella ed al nominativo Ricorrente_1. 9) cartella n. 097 2014 0247873912000 notificata il 02/11/2015 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 3.000,81 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2011;
10) cartella n. 097 2015 0002715072000 notificata il 2/11/2015 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 31.619,27 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2011;
11) cartella n. 097 2015 0098336258000 notificata il 20/10/2015 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 3 - Settebagni, avente ad oggetto il pagamento di euro 10.777,93 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2010.
Deduce il ricorrente che essa “presenta una comunicazione informativa raccomandata a.r. priva del riferimento del destinatario e della cartella”.
La deduzione è infondata in quanto il documento 11/B reca tali indicazioni.
12) cartella n. 097 2016 0047967037000 notificata il 04/10/2016 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Regione Lazio – Tassa automobilistica, avente ad oggetto il pagamento di euro 3.054,31 relativo a tasse automobilistiche dell'anno 2013, nonché per la riscossione del ruolo emesso dalla Camera di Commercio di Roma – Ufficio diritto annuale, per l'importo di euro 162,01 dell'anno 2013;
13) cartella n. 097 2016 0088934951000 notificata il 10/11/2016 per la riscossione del ruolo emesso dalla Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 2.019,68 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2015.
Deduce il ricorrente che è stata depositata una comunicazione informativa priva del riferimento del destinatario e della cartella”.
In realtà il documento contiene tali indicazioni.
14) cartella n. 097 2017 0190994245000 notificata il 17/05/2018 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Regione Lazio – Tassa automobilistica, avente ad oggetto il pagamento di euro 624,54 relativo a tasse automobilistiche dell'anno 2015;
15) cartella n. 097 2017 0218695915000 notificata il 02/07/2018 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 809,84 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2014;
16) cartella n. 097 2017 0246792932000 notificata il 17/09/2018 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 247,83 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2014.
Deduce il ricorrente che il documento 16/b “presenta una comunicazione con raccomandata AR informativa assolutamente priva del destinatario effettivo”.
La deduzione è infondata perché il documento presenta tali indicazioni.
17) cartella n. 097 2018 0002584114000 notificata il 17/07/2018 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 8.751,74 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2014;
18) cartella n. 097 2016 0088934951000 notificata il 10/11/2016 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Camera di Commercio di Roma – Diritto annuale, avente ad oggetto il pagamento di euro 123,25 relativo a diritti camerali omessi dell'anno 2015;
19) cartella n. 097 2019 0043559990000 notificata il 16/08/2019 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Regione Lazio- Tassa Automobilistica anno 2016 per totali euro 602,89, nonché da Roma Capitale Dip.to
Risorse economiche – contravvenzioni, avente ad oggetto il pagamento di euro 1.021,47 relativo contravvenzioni e sanzioni dell'anno 2015;
20) cartella n. 097 2019 0138675744000 notificata il 05/11/2019 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 6.866,80 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2015.
D4educe il ricorrente che il documento 20 “presenta una comunicazione con raccomandata AR priva del destinatario effettivo”.
La deduzione è infondata perché il documento contiene tali indicazioni.
21) cartella n. 097 2019 0172357516000 notificata il 03/06/2022 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 3.420,46 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2017;
22) cartella n. 097 2019 0184716004000 notificata il 3/06/2022 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 16.361,74 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2016.
24) cartella n. 097 2019 0234282774000 notificata il 3/06/2022 per la riscossione del ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le I Ufficio terr.le di Roma 2 - Aurelio, avente ad oggetto il pagamento di euro 3.054,19 relativo a tributi erariali, sanzioni e interessi dell'anno 2016.
4.3.Deduce ancora la ricorrente che “la documentazione relativa alla presunta notificazione della cartelle nn.097 2016 0047967037000 notificata il 04/10/2016 (doc. 12), n. 097 2016 0088934951000 notificata il
10/11/2016 Euro 2.019,68 (doc. 13), n. 097 2017 0190994245000 notificata il 17/05/2018 Euro 624,54 (doc.
14), n. 097 2017 0246792932000 notificata il 17/09/2018 di Euro 247,83 (doc. 16), eseguite in
Indirizzo_1, sono da considerarsi inesistenti, in quanto indirizzate alla sede della ditta individuale cessata in data 12/01/2016, come da produzione documentale della scrivente (all. 3 nota deposito del 02/01/26)”.
La deduzione è fondata infatti la ditta individuale ha cessato la sua attività in data 12.01.2016 talché le notifiche effettuate oltre quella data nella sede sociale debbono considerarsi inesistenti.
4.4.Deduce ancora il ricorrente che “Quanto alle cartelle n. 097 2017 0218695915000 del 02/07/2018 di
Euro 809,84 (doc. 15), la cartella n. 097 2018 0002584114000 del 17/07/2018 di Euro 8.751,74 (doc. 17), la cartella n. 097 2016 0088934951000 del 10/11/2016 Euro 123,25 (doc. 18), presuntivamente notificate al fratello Sig. Nominativo_2, trattasi di un famigliare non convivente, in quanto non sussiste certificazione a riguardo e comunque non vengono ivi prodotti gli avvisi richiesti dalla legge”.
La deduzione è fondata.
Infatti, non vi è prova della convivenza tra fratelli né della ricezione della raccomandata informativa.
4.5. Deduce ancora la ricorrente che “Quanto alla cartella n. 097 2019 0043559990000 del 16/08/2019 di Euro 602,89 (doc 19), viene prodotta relata indicante l'indirizzo di Roma Indirizzo_2, non collimante con la residenza anagrafica del Sig. Ricorrente_1, come per le altre relate prodotte e per questo motivo del tutto nulla e/o inesistente”.
La deduzione è infondata. Invero il primo accesso veniva effettuato a Indirizzo_2 (indirizzo esatto) dove veniva inviata la raccomandata informativa.
L'indicazione di Indirizzo_2 è pertanto un mero refuso.
4.6.Deduce quindi il ricorrente che “Quanto infine alle cartelle: n. 097 2019 0172357516000 del 03/06/2022
Euro 3.420,46 (DOC. 21), n. 097 2019 0184716004000 del 3/06/2022 Euro 16.361,74 (DOC. 22), n. 097
2019 0200261657000 del 03/06/2022 Euro 297,66 (DOC. 23), n. 097 2019 0234282774000 del 3/06/2022 di Euro 3.054,19 (DOC. 24), presentanti relate indicanti il deposito in casa comunale per assenza del destinatario, non viene offerta prova della raccomandata informativa diretta all'interessato, eloquenti sono le indicazioni dei tentativi di notificazioni indicate date risalenti al 2019 e al 2020 per cartelle del 2022!”.
Il motivo è infondato si vedano i documenti 21/D, 22/A, 23/B e 24/E contenenti le raccomandate informative.
Dunque, tutte le cartelle sono state notificate ad eccezione delle cartelle n. 097 2013 0113500653000
n. 097 2011 0239888091000, n. 097 2016 0047967037000, n. 097 2016 0088934951000, n. 097 2017
0190994245000, n. 097 2017 0246792932000, 097 2017 0218695915000, n. 097 2018 0002584114000 e n. 097 2016 0088934951000.
Le cartelle notificate non sono state impugnate tempestivamente e ciò rende definitivi i crediti in esse contenuti.
4.7.Non resta che verificare se i termini di prescrizione sono maturati dopo le notifiche.
Deduce l'ADER che i termini di prescrizione sarebbero quindi stati interrotti dalla notifica dei seguenti atti:
-in data 3.07.2014 avviso di intimazione N. 09720149071762634000;
-in data 28.02.2015 comunicazione preventiva di ipoteca 09776201500000273000;
-in data 28.04.2015 sollecito procedurale 09720159050897053000;
-in data 05.02.2016 avviso di intimazione N. 09720169003751902000;
-in data 04.07.2016 avviso di intimazione N. 09720169012450937000;
-in data 27.02.2017 avviso di intimazione 09720179001663930000;
-in data 22.11.2017 comunicazione preventiva di ipoteca N. 09776201700001432000;
-in data 10.05.2018 avviso di intimazione N. 09720179065211638000;
-in data 20.09.2019 avviso di intimazione N. 09720199056380240000;
-in data 29.03.2022 avviso di intimazione N. 09720229005250708000;
-in data 04.08.2023 avviso di intimazione N. 09720239045732270000.
Tuttavia, non vi è prova della notifica di tali atti.
Deve quindi dichiararsi che sono maturati i termini di prescrizione decennale relativamente alle seguenti cartelle:
- n. 097 2006 0226339001000 notificata il 6/02/2007;
- n. 097 2007 0363640641000 notificata il 7/12/2007;
- n. 097 2011 0083128107000 notificata il 19/05/2011;
- n. 097 2011 0239888091000 notificata il 15/02/2012;
- n. 097 2011 0293120786000 notificata il 27/08/2012;
5.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta di non aver ricevuto la comunicazione dei crediti tributari entro i termini di cui alla legge n. 197/2022 e di non aver potuto quindi accedere alla rottamazione quater.
Tuttavia, era onere del ricorrente adoperarsi per accedere alle definizioni agevolate essendo già a conoscenza dei suoi debiti nei confronti dell'erario.
In ogni caso tale omissione non potrebbe incidere sulla validità dell'intimazione.
6.In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto e, per l'effetto, l'intimazione impugnata deve essere annullata limitatamente alle cartelle n. 097 2013 0113500653000, n. 097 2011 0239888091000, n. 097 2016 0047967037000, n. 097 2016 0088934951000, n. 097 2017 0190994245000, n. 097 2017
0246792932000, 097 2017 0218695915000, n. 097 2018 0002584114000, n. 097 2006 0226339001000,
097 2007 0363640641000, n. 097 2011 0083128107000 e n. 097 2011 0293120786000.
7.La soccombenza reciproca consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di giustizia tributaria riguardo alle cartelle indicate al punto
3 con facoltà per il ricorrente di riassumere il giudizio innanzi al giudice ordinario nei termini di legge;
2. accoglie, per il resto il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
3. spese di lite compensate.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2026.
Il Relatore
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Il Presidente
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