Ordinanza collegiale 5 agosto 2021
Decreto presidenziale 19 marzo 2025
Ordinanza collegiale 31 luglio 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 17/12/2025, n. 22884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22884 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22884/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06906/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6906 del 2021, proposto da Margherita Giordano, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OL MA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva,
- del provvedimento di esclusione prot. n. 973 dell'11 maggio 2021 del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia;
- dell’Allegato A allo stesso provvedimento di esclusione prot. n. 973 dell''11 maggio 2021 del Ministero dell''Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, parte integrante del provvedimento stesso e nonché per la impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti ivi compresi la graduatoria degli ammessi e il relativo decreto di approvazione della graduatoria definitiva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Mi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. IR AN PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La ricorrente agisce per l’annullamento, previa idonea misura cautelare, degli atti indicati in epigrafe, afferenti alla procedura concorsuale ex D.D.G. n. 510/2020, con cui è stata disposta la sua esclusione in ragione della mancanza di un titolo idoneo.
L’amministrazione resistente si è costituita nel giudizio;
2. – All’udienza del 18 luglio 2025, la Sezione adottava un’ordinanza collegiale con cui, ai fini dell’accertamento in merito alla procedibilità dell’odierno ricorso, le parti sono state onerate di depositare in giudizio il decreto di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso straordinario in oggetto, indetto con D.D. n. 510 del 23.04.2020 come modificato dal D.D. n. 783 dell’8.7.2020, assegnando per l’espletamento di detto incombente istruttorio termine fino al 30 settembre 2025.
L’amministrazione depositava la graduatoria finale del concorso di interesse di parte ricorrente, pubblicata con decreto 21 giugno 2021.
3. – All’udienza del 12 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Il Collegio rileva che parte ricorrente ha impugnato il bando e gli atti indicati in epigrafe che hanno determinato la sua esclusione, ma non ha poi impugnato la relativa graduatoria di merito.
Per costante giurisprudenza, dalla quale il Collegio non intende deflettere, “ la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l'eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione [...] non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile ” (così TAR Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2023 n. 1786; in termini v. Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2022 n. 11148; sez. VI, 23 marzo 2022 n. 2119; sez. II, 14 maggio 2021 n. 3792; sez. VI, 12 novembre 2020 n. 6959);
Conseguentemente, il partecipante ad un concorso, che ha impugnato il proprio atto di esclusione ha l’onere di impugnare la graduatoria conclusiva del procedimento, la cui inoppugnabilità consolida le posizioni dei candidati ivi inseriti (TAR Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2023 n. 1786; v. anche: Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2022 n. 11148).
Sussiste pertanto una ragione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della mancata impugnazione delle graduatorie.
Le spese possono compensarsi in ragione della definizione in rito della controversia e della peculiare vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti in epigrafe indicati, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
IR AN PI, Referendario, Estensore
Silvia NE, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR AN PI | TO AR |
IL SEGRETARIO