Sentenza 2 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/10/2003, n. 14696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14696 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. N. 19712/004 6 9 6 7/03 2969814 6 idente Dott. Giovanni OLLA gliere Dott. Giuseppe Maria Rep.3513 Consigliere RORDORF Dott. Renato Dott. Aldo Consigliere CECCHERINI Ud.13/02/03 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO- Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.A.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso l'avvocato GIUSEPPE LUDOVICO MOTTI BARSINI, che lo rappresenta e 7 difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
BARONCHELLI GENNARO, in persona del suo Procuratore Generale pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso l'avvocato ALESSIO rappresenta e difende unitamente PETRETTI, che lo 2003 GALLI, giusta procura in calce al all'avvocato CARLO 382 -1- controricorso;
A controricorrente avverso la sentenza n. 2939/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 30/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2003 dal Consigliere Dott. Bruno;
SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Motti Barsini che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 24-4-1987, AR Gennaro, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 112/87 emesso, in data 10-3-1987, dal Presidente del Tribunale di Lecco, a favore della Banca Popolare di Sondrio ed avente ad oggetto il pagamento della somma di £ 19.426.901, oltre interessi, a titolo di fideiussione nei confronti di ND Bruno, quale titolare dell'omonima ditta individuale sita in Presezzo;
detta somma costituiva il saldo debitore del rapporto di conto corrente stipulato tra la ditta ND e la Banca opposta. Sosteneva il AR che la garanzia personale in questione configurava una fideiussione omnibus, come tale nulla per l'indeterminatezza dell'oggetto, che le scritture contabili della Banca, attestanti detto credito, non avevano efficacia probatoria nei suoi confronti e, inoltre, di aver già corrisposto quanto dovuto, avendo pagato, a seguito di notifica di precetto azionato sulla base di cinque vaglia cambiari, l'importo di £ 25.425.500. Costituitasi la Banca, con sentenza n. 194/97 dell' 11-3-1997, l'adito Tribunale di Lecco accoglieva + l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. A seguito dell'impugnazione proposta dalla Banca, che deduceva la validità dell'estratto notarile come prova presuntiva del credito garantito, costituitosi il AR, la Corte d'Appello di Milano, con la decisione in esame, confermava quanto statuito in primo grado, dichiarando il fideiussore AR obbligato nei confronti dell'opposta al pagamento dei soli interessi legali. Ricorre per cassazione, con un unico motivo, la Banca;
resiste con controricorso il AR, che ha, altresì, depositato memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione laddove la Corte di merito ha ritenuto che il pagamento di £ 25.425.500 costituisse il soddisfacimento del credito bancario di £ 19.426.901 attivato con il decreto ingiuntivo, confondendo l'estinzione del conto corrente ordinario ed il conseguente giroconto a sofferenza con un avvenuto saldo in verità mai realizzato. Si precisa che la doglianza in esame tende a configurare non un vizio revocatorio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., bensì un vizio ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto la relativa questione ha costituito un punto controverso della causa ed ha formato oggetto di decisione nella sentenza impugnata a seguito dell'apprezzamento del giudice delle risultanze processuali. Inoltre, si sostiene che detta motivazione è contraddittoria "nello statuire la debenza, da parte del AR, in favore della banca, degli interessi legali su un capitale che lo stesso giudice assume inesistente". Infine, si deduce che inconfutabile è la prova del credito in questione avendo la banca prodotto i relativi estratti-conto, in relazione ai quali l'odierno resistente non ha mosso alcuna contestazione. Il ricorso è infondato. Con l'unico motivo si duole la banca ricorrente in ordine a quanto statuito nella sentenza impugnata circa la rilevanza, sul rapporto credito-debito in questione, del pagamento di £ 25.425.500; tale censura, comporta, da un lato, un esame "in fatto” circa la movimentazione del conto, non ammissibile nella presente sede di legittimità, soprattutto in considerazione dei numerosi dati contabili prospettati dalla ricorrente banca, e, dall'altro, l'accertamento, questo sì consentito, di un eventuale difetto di motivazione. In relazione a quest'ultimo profilo, la Corte territoriale, ha logicamente e sufficientemente dato conto del proprio decisum statuendo che "anche a prescindere dal constatare che detto debito (aumentato in febbraio per l'esposizione di spese in £ 677.750 ed in £ 27.000 e di competenze in £ 帶 881.219) risulta azzerato nell'e/c di febbraio (al "28-2-1987 estinto") per un'equivalente B appostazione e credito di "giroconto” di £ 20.335.120, è certo che per essere stato azionato il credito a tutto il 31-12-1896 nei confronti del fideiussore in £ 19.426.901 (unica somma libellata anche nel giudizio di opposizione nel quale la banca ha, semplicemente, chiesto il rigetto della proposta opposizione), il documentato, successivo, avvenuto pagamento di (somma superiore di) £ 25.425.500 debba, per ciò solo, comportare la revoca del decreto ingiuntivo opposto”. Pertanto, rilevato che l'oggetto della presente controversia non attiene alla verifica dell'intera posizione debitoria in questione e al se l'istituto creditizio abbia ottenuto integrale soddisfacimento, bensì, vertendosi in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, riguarda l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'emissione di quest'ultimo. Ne deriva, ancora, che non vi è vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale, sulla base di circostanze di fatto, tra cui in particolare l'effettuazione di un pagamento, evidenziato l'infondatezza della mera pretesa ⚫ ingiuntiva. Quanto, poi, alla debenza dei soli interessi legali, così come statuito dalla Corte territoriale, conforme risulta l'impugnata decisione a quanto statuito nella presente sede di legittimità, secondo cui la clausola che, ai fini della pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura eccedente quella legale, si limita a far riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, non è in alcun modo idonea a giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale, mancando completamente la medesima del requisito della sufficiente univocità (tra le altre, Cass. n. 4490/2002). Infine, è da rilevare che la semplice acquiescenza da parte del cliente ai dati contabili contenuti negli estratti-conto non dà affatto luogo, sul piano probatorio, alla definitiva e certa sussistenza del relativo credito, non avendo il cliente fatto in proposito specifiche ed esplicite ammissioni. . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese della presente fase che liquida in 1.500,00 per onorario, € 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. In Roma, il 13-2-2003 i Presidente L'estensore B og otمردم Nov. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria ¡ 2- OTT 2003. IL CANCELLIERE AL CANCELLILAE o ✓ Misa Passinety c مة