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Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2023, n. 10119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10119 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IC RA, nato a [...] 1'11/06/1982, avverso la sentenza in data 22/12/2021 della Corte di appello di Palermo;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22/12/2021 la Corte di appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da IC RA avverso la sentenza resa, il precedente 26/02/2020, dal Tribunale di Palermo, di cui ha ordinato, per l'effetto, l'esecuzione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del IC, avv.to Paolo Grillo, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10119 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SS GENNARO Data Udienza: 16/02/2023 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, delle disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Rileva al riguardo che Corte territoriale, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal IC avverso la decisione di condanna resa dal giudice di primo grado, non avrebbe considerato che nell'atto di gravame si contestava specificamente la mancata argomentazione della ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione, sicché risulterebbe erronea la pronunzia resa. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di IC RA è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Privo di pregio è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, segnatamente, delle previsioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale, nel pronunciare la declaratoria di inammissibilità dell'appello, non avrebbe considerato che nell'atto di gravame si contestava, nello specifico, la mancata argomentazione della ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato formante oggetto di contestazione. Ritiene il Collegio che la valutazione effettuata, ex art. 581 cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Palermo - in cui s'è valorizzata l'intima correlazione funzionale esistente tra l'impianto argomentativo della decisione gravata e la forma dell'atto d'impugnazione - sia ineccepibile in punto di diritto, essendosi correttamente evidenziato che, a fronte dell'incontestata esistenza dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e dell'altrettanto incontroversa fruizione della stessa da parte dell'utilizzatore dell'immobile rifornito, l'incentrarsi della doglianza sull'avvenuta attribuzione al predetto del ruolo di autore materiale di tale allaccio ne determini, di fatto, l'irricevibilità per genericità estrinseca o aspecificità del motivo con cui essa è dedotta, posto che 2 l'individuazione del soggetto resosi autore dell'indicata condotta materiale è del tutto irrilevante ai fini di specifico interesse. D'altro canto, in presenza di una motivazione - come quella resa dalla Corte distrettuale - del tutto priva delle criticità denunziate, il ricorso per cassazione in concreto articolato si risolve nella mera riproposizione delle censure già dedotte con l'atto di appello. Tanto, tuttavia, non è consentito, essendo pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittimità che con i motivi di ricorso non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi - ove ciò accada - ritenere aspecifici i motivi stessi. La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la genericità di esso, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01). 3. In ragione di quanto argomentato, il proposto ricorso risulta all'evidenza inammissibile. Né assumono rilievo, ai fini dell'immediata declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa, la mutata procedibilità del delitto per cui è giudizio - divenuta a querela per effetto del novellato art. 624, comma 3, cod. pen. - e la prevista possibilità, per le parti lese, di presentare la querela in precedenza non proposta entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, codificata, con disposizione transitoria, dall'art. 85 di tale testo normativo, come modificato dall'art.
5 -bis, comma 1, lett. a), d.l. n. 162 del 2022, convertito nella legge n. 199 del 2022. Ciò perché il concreto esercizio di tale facoltà incontra un limite invalicabile nell'inammissibilità del ricorso, fattore ex se impeditivo della valida instaurazione del rapporto processuale. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato y presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2023
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22/12/2021 la Corte di appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da IC RA avverso la sentenza resa, il precedente 26/02/2020, dal Tribunale di Palermo, di cui ha ordinato, per l'effetto, l'esecuzione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del IC, avv.to Paolo Grillo, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10119 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SS GENNARO Data Udienza: 16/02/2023 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, delle disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Rileva al riguardo che Corte territoriale, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal IC avverso la decisione di condanna resa dal giudice di primo grado, non avrebbe considerato che nell'atto di gravame si contestava specificamente la mancata argomentazione della ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione, sicché risulterebbe erronea la pronunzia resa. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di IC RA è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Privo di pregio è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, segnatamente, delle previsioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale, nel pronunciare la declaratoria di inammissibilità dell'appello, non avrebbe considerato che nell'atto di gravame si contestava, nello specifico, la mancata argomentazione della ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato formante oggetto di contestazione. Ritiene il Collegio che la valutazione effettuata, ex art. 581 cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Palermo - in cui s'è valorizzata l'intima correlazione funzionale esistente tra l'impianto argomentativo della decisione gravata e la forma dell'atto d'impugnazione - sia ineccepibile in punto di diritto, essendosi correttamente evidenziato che, a fronte dell'incontestata esistenza dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e dell'altrettanto incontroversa fruizione della stessa da parte dell'utilizzatore dell'immobile rifornito, l'incentrarsi della doglianza sull'avvenuta attribuzione al predetto del ruolo di autore materiale di tale allaccio ne determini, di fatto, l'irricevibilità per genericità estrinseca o aspecificità del motivo con cui essa è dedotta, posto che 2 l'individuazione del soggetto resosi autore dell'indicata condotta materiale è del tutto irrilevante ai fini di specifico interesse. D'altro canto, in presenza di una motivazione - come quella resa dalla Corte distrettuale - del tutto priva delle criticità denunziate, il ricorso per cassazione in concreto articolato si risolve nella mera riproposizione delle censure già dedotte con l'atto di appello. Tanto, tuttavia, non è consentito, essendo pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittimità che con i motivi di ricorso non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi - ove ciò accada - ritenere aspecifici i motivi stessi. La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la genericità di esso, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01). 3. In ragione di quanto argomentato, il proposto ricorso risulta all'evidenza inammissibile. Né assumono rilievo, ai fini dell'immediata declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa, la mutata procedibilità del delitto per cui è giudizio - divenuta a querela per effetto del novellato art. 624, comma 3, cod. pen. - e la prevista possibilità, per le parti lese, di presentare la querela in precedenza non proposta entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, codificata, con disposizione transitoria, dall'art. 85 di tale testo normativo, come modificato dall'art.
5 -bis, comma 1, lett. a), d.l. n. 162 del 2022, convertito nella legge n. 199 del 2022. Ciò perché il concreto esercizio di tale facoltà incontra un limite invalicabile nell'inammissibilità del ricorso, fattore ex se impeditivo della valida instaurazione del rapporto processuale. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato y presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2023