Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 20/02/2026, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01245/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05508/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5508 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Renato Spadaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Annalisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Lanzara, Alessio Guasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare, del Provvedimento n. -OMISSIS- del 14.10.25, comunicato in pari data, con cui il Dirigente del Servizio Sportello Unico ediliza del Comune di Napoli ha denegato e rigettato la richiesta, contenuta nella diffida del 6.8.25, perchè, in esercizio del proprio potere di autotutela ex art. 21novies l. 241/90, voglia revocare il consolidamento della SCIA presentata dell'ing. -OMISSIS- il 27.5.2025 al Prot. -OMISSIS--2025, ricordando che l'inizio dei lavori è indicato al 14.10.25, diffidandolo, altresì, a voler provvedere ad inibire le opere ivi indicate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e dell’-OMISSIS-di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. Alfonso GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
La questione oggetto dell’attuale contenzioso riguarda una lunga vicenda processuale ben nota a questo Tar, che ha visto coinvolti i ricorrenti e altro condomino proprietario dell’immobile, sul quale è stata accertata dal Tribunale Civile di Napoli la realizzazione di una serie di abusi sul cortile di proprietà condominiale. Il Tribunale, in sede esecutiva, ha pertanto incaricato un c.t.u. di provvedere alla demolizione di tali abusi. Avverso tale attività sono insorti i ricorrenti, che con ricorso R.G. n. -OMISSIS-, proposto innanzi a questo Tar, hanno contestato l’utilizzo della CILD da parte del Ctu ritenendola strumento non adeguato al tipo di attività da svolgere.
Le parti costituite presentavano documenti e memorie e alla Camera di consiglio del 19 novembre 2025 la causa è stata ritenuta in decisione previo avviso dato alle parti presenti, come da verbale, in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art 60 c.p.a.
Con Ordinanza n. -OMISSIS-la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione, presentata dai ricorrenti, ritenendo assistita da idoneo fumus la doglianza dei medesimi in ordine al necessario assoggettamento degli interventi edilizi in controversia al regime, quantunque semplificato, della Scia, previsto dall’art. 22 del T.U.E., anziché alla CILD.
In osservanza a tale pronunciamento, pertanto, il c.t.u. presentava in data 27/05/25 al Comune di Napoli apposita Scia onde assolvere al proprio incarico.
Anche avverso tale atto sono insorti i ricorrenti contestandone i presupposti applicativi alla fattispecie e chiedendo al Comune di impedire il consolidamento della Scia inoltrata dal c.t.u., affermando, tra l’altro, che sarebbe mancato il nulla osta della Soprintendenza alla esecuzione dei lavori.
Giova rammentare che anche sul punto la Sezione si è già pronunciata in sede cautelare, con diffusa motivazione, che conviene riportare:
“Posto che con il ricorso all’esame parte ricorrente contesta proprio la predetta SCIA presentata dal CTU per procedere ai ridetti lavori di demolizione, impugnando il diniego dell’istanza di non lasciare consolidare la citata SCIA presentata dal CTU in osservanza al dictum della Sezione di cui alla richiamata ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, conseguendone l’insussistenza del fumus boni iuris del ricorso, atteso che la contestata Scia che ne forma oggetto, costituisce adempimento a detta ordinanza cautelare, che ha motivatamente giudicato necessaria per l’effettuazione dei lavori di demolizione de quibus, la sussistenza di un titolo edilizio, ancorché semplificato, “superiore";
Rammentato altresì che con la recente sentenza n.-OMISSIS- resa sul ricorso numero di R.G. -OMISSIS- proposto dai ricorrenti avverso il nulla osta della Soprintendenza del 16 luglio 2025, la Sezione ha “Ritenuto, conclusivamente, che non può essere impedita l’esecuzione di un giudicato civile che ha condannato il -OMISSIS- all’esecuzione delle opere de quibus, costituenti atti dovuti”;
Ritenuto, conseguentemente, anche sulla scorta della riportata considerazione, che il provvedimento impugnato, con cui sostanzialmente si motiva il diniego della diffida di non lasciare consolidare la SCIA presentata dal CTU il 27/05/2025, poiché “… l’ufficio ritiene che non sussista alcun motivo per invalidare la SCIA in questione atteso che trattasi di mero intervento di demolizione di opere abusive così come stabilito nei contenziosi civili tra le parti”, appaia immune da censure;
Ritenuta, inoltre, infondata la censura (pag. 17 del ric.), secondo cui, stante la caducazione per rinunzia della CILD, la SCIA sostitutiva resterebbe priva del “previo” parere della Soprintendenza, osservando per contro il Collegio che in relazione alla SCIA, sostitutiva della precedente CILD, la Soprintendenza ha emesso il nuovo parere favorevole, in data 16 luglio 2025 (all. 3, produz. -OMISSIS--OMISSIS- del 30/9/2025), del resto preannunciato con nota della Soprintendenza del 25/06/2025, inviata al c.t.u. (All. 2 produz. cit.) (cfr. Ord. cautelare del 28 ottobre 2025, n. 2622).
Sulla scorta di quanto fin qui rammentato e ricostruito, il ricorso in epigrafe si prospetta infondato e va conseguentemente respinto.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Respinge.
Condanna i ricorrenti a corrispondere al Comune di Napoli e all’-OMISSIS-. le spese di lite, liquidandole in € 1.000,00 (mille) ciascuno, oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso GR, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Alfonso GR | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.