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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N 487/22 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssaGinevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 578/2024 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'Avv. BENIAMINO TOSCANO , giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
rappresenato e difeso dall'Avv., CP_1
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato in data 29/11/2024 contro la sentenza n 799/2024 pronunciata in data 30/05/2024 dal tribunale di Reggio Calabria
Non costituitasi la parte appellata, l'odierna udienza, alla quale la causa era stata rinviata con onere per l'appellante di depositare prova dell'avvenuta rituale notifica nei confronti dell'appellato, è stata sostituita, ex art 127 ter cpc, dal deposito di note scritte, da depositare perentoriamente entro tale data.
L'appellante non ha depositato note di trattazione scritta. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione della mancata notifica nei termini dell'atto di appello introdotto con ricorso è stata oggetto di profonda rimeditazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
L'orientamento prima prevalente, partendo dalla premessa che nelle cause di lavoro il giudizio di appello è introdotto attraverso il deposito del ricorso in cancelleria, rimanendone separata la fase della notificazione, era nel senso di consentire la rinnovazione della notificazione.
La nuova formulazione dell'art. 111 comma 2, con l'esplicita costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del giudizio, impone tuttavia di escludere l'applicabilità anche nel rito del lavoro della sanatoria ex art. 291 c.p.c. quando si sia di fronte a una notifica inesistente. Deve pertanto ritenersi superato l'orientamento che consentiva l'assegnazione del termine perentorio per rinnovare la notifica inesistente, che peraltro, anche in astratto, si presenta già difficilmente sanabile visto che la sanatoria presuppone un atto nullo, ma esistente
(Cass. SS.UU. n° 20604 del 2008).
Con recentissima sentenza la Suprema Corte ha ribadito che “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire
l'instaurazione del contraddittorio."; in senso conforme, fra molte, Cass. Sez. Sez. L,
07/06/2018, n. 14839) (Cass. 1703/23)
Nella mancata costituzione della parte appellata, l'appello è improcedibile e non v'è luogo a provvedere sulle spese di questo grado del giudizio.
Poiché il presente appello è stato introdotto in data successiva al 30 gennaio 2013, si applica l'art. 13 comma 1quater d.P.R. n° 115 del 2002, introdotto dalla legge di stabilità per il 2013.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro , avverso la sentenza Parte_1 CP_1 del tribunale di Reggio Calabria n. 799/2024 pronunciata in data 30/05/2024, dichiara l'appello improcedibile. Nulla per le spese.
Dà atto che la controversia rientra nelle previsioni di cui dell'art. 13 comma 1quater d.P.R. n°
115 del 2002 ai fini del contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, 28/11/2025
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti )
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssaGinevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 578/2024 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'Avv. BENIAMINO TOSCANO , giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
rappresenato e difeso dall'Avv., CP_1
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato in data 29/11/2024 contro la sentenza n 799/2024 pronunciata in data 30/05/2024 dal tribunale di Reggio Calabria
Non costituitasi la parte appellata, l'odierna udienza, alla quale la causa era stata rinviata con onere per l'appellante di depositare prova dell'avvenuta rituale notifica nei confronti dell'appellato, è stata sostituita, ex art 127 ter cpc, dal deposito di note scritte, da depositare perentoriamente entro tale data.
L'appellante non ha depositato note di trattazione scritta. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione della mancata notifica nei termini dell'atto di appello introdotto con ricorso è stata oggetto di profonda rimeditazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
L'orientamento prima prevalente, partendo dalla premessa che nelle cause di lavoro il giudizio di appello è introdotto attraverso il deposito del ricorso in cancelleria, rimanendone separata la fase della notificazione, era nel senso di consentire la rinnovazione della notificazione.
La nuova formulazione dell'art. 111 comma 2, con l'esplicita costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del giudizio, impone tuttavia di escludere l'applicabilità anche nel rito del lavoro della sanatoria ex art. 291 c.p.c. quando si sia di fronte a una notifica inesistente. Deve pertanto ritenersi superato l'orientamento che consentiva l'assegnazione del termine perentorio per rinnovare la notifica inesistente, che peraltro, anche in astratto, si presenta già difficilmente sanabile visto che la sanatoria presuppone un atto nullo, ma esistente
(Cass. SS.UU. n° 20604 del 2008).
Con recentissima sentenza la Suprema Corte ha ribadito che “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire
l'instaurazione del contraddittorio."; in senso conforme, fra molte, Cass. Sez. Sez. L,
07/06/2018, n. 14839) (Cass. 1703/23)
Nella mancata costituzione della parte appellata, l'appello è improcedibile e non v'è luogo a provvedere sulle spese di questo grado del giudizio.
Poiché il presente appello è stato introdotto in data successiva al 30 gennaio 2013, si applica l'art. 13 comma 1quater d.P.R. n° 115 del 2002, introdotto dalla legge di stabilità per il 2013.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro , avverso la sentenza Parte_1 CP_1 del tribunale di Reggio Calabria n. 799/2024 pronunciata in data 30/05/2024, dichiara l'appello improcedibile. Nulla per le spese.
Dà atto che la controversia rientra nelle previsioni di cui dell'art. 13 comma 1quater d.P.R. n°
115 del 2002 ai fini del contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, 28/11/2025
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti )