CASS
Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2024, n. 26228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26228 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI LA AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
lette/septite le conclusioni del PG P .FI_ c-zli-tece 3-9 rex- .rt; oe-e.e .5cLc_Q)-c2)-3 Penale Sent. Sez. 1 Num. 26228 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 26/03/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 20 ottobre 2023 la Corte di Appello di Napoli - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio in più decisioni irrevocabili, introdotta da Di LL VA. 1.1 In motivazione si rileva, in sintesi, che: a) i reati oggetto di accertamento, per quanto concerne le estorsioni commesse nel 1985 e nel 1991, non possono dirsi espressivi di un medesimo disegno criminoso in ragione del consistente intervallo temporale intercorso tra loro;
b) analoga considerazione viene esposta in riferimento al delitto di partecipazione al clan CC, atteso che l'accertamento processuale si riferisce ad un periodo storico ampiamente posteriore (anni 2004/2010) ; c) la pretesa partecipazione dell'istante ad altro clan camorristico (la NCO) nel periodo in cui sono stati commessi i fatti estorsivi degli anni '80 e '90 non è mai stata oggetto di un accertamento processuale;
d) anche a voler ipotizzare una correlazione tra il concorso nel duplice omicidio e la partecipazione al clan CC non vi sono, sul punto, elementi che consentono di stabilire che sin dall'ingresso del Di LL nel clan era stato previsto il grave delitto . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Di LL VA. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 La difesa del ricorrente prospetta, in sintesi, che: a) illogica è la esclusione del medesimo disegno criminoso, posto che il pur rilevante arco temporale di consumazione non è fattore di esclusione della continuazione, lì dove si accerti che le condotte erano espressive - tutte - della adesione al sodalizio criminale;
b) sono state sottovalutate le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia circa la appartenenza, già in epoca precedente al 2004, dell'istante al clan CC, dichiarazioni che avrebbero consentito di cogliere il nesso ideativo tra 2 3 tutte le condotte illecite giudicate. Il diniego, pertanto, sarebbe frutto di una valutazione sommaria e illogica dei contenuti delle decisioni irrevocabili. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi in fatto, non valutabili in sede di legittimità, a fronte di motivazione del tutto congrua. 3.1 Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. 3.2. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita. Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838). 3.3 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. 4.Nel caso in esame il giudice della esecuzione ha congruamente argomentato l'assenza di una visibile 'deliberazione unitaria'. Le argomentazioni espresse si basano - in modo ineccepibile - sul contenuto delle sentenze, esaminato in modo approfondito. Non può accedersi, pertanto, ad una interpretazione 'alternativa' dei dati processuali, emersi durante i processi di cognizione, sulla base di mere dichiarazioni di soggetti collaboranti rimaste prive di riscontro. Peraltro, anche lì dove l'adesione al clan CC fosse avvenuta in un periodo antecedente da ciò non sarebbe derivato il riconoscimento della continuazione, dovendo essere verificato che al momento dell'ingresso nel gruppo i singoli delitti erano già programmati nelle loro linee essenziali. Il ricorso, pertanto, contrappone argomenti in fatto su aspetti congruamente apprezzati in sede di merito. 4 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Preside te
lette/septite le conclusioni del PG P .FI_ c-zli-tece 3-9 rex- .rt; oe-e.e .5cLc_Q)-c2)-3 Penale Sent. Sez. 1 Num. 26228 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 26/03/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 20 ottobre 2023 la Corte di Appello di Napoli - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio in più decisioni irrevocabili, introdotta da Di LL VA. 1.1 In motivazione si rileva, in sintesi, che: a) i reati oggetto di accertamento, per quanto concerne le estorsioni commesse nel 1985 e nel 1991, non possono dirsi espressivi di un medesimo disegno criminoso in ragione del consistente intervallo temporale intercorso tra loro;
b) analoga considerazione viene esposta in riferimento al delitto di partecipazione al clan CC, atteso che l'accertamento processuale si riferisce ad un periodo storico ampiamente posteriore (anni 2004/2010) ; c) la pretesa partecipazione dell'istante ad altro clan camorristico (la NCO) nel periodo in cui sono stati commessi i fatti estorsivi degli anni '80 e '90 non è mai stata oggetto di un accertamento processuale;
d) anche a voler ipotizzare una correlazione tra il concorso nel duplice omicidio e la partecipazione al clan CC non vi sono, sul punto, elementi che consentono di stabilire che sin dall'ingresso del Di LL nel clan era stato previsto il grave delitto . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Di LL VA. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 La difesa del ricorrente prospetta, in sintesi, che: a) illogica è la esclusione del medesimo disegno criminoso, posto che il pur rilevante arco temporale di consumazione non è fattore di esclusione della continuazione, lì dove si accerti che le condotte erano espressive - tutte - della adesione al sodalizio criminale;
b) sono state sottovalutate le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia circa la appartenenza, già in epoca precedente al 2004, dell'istante al clan CC, dichiarazioni che avrebbero consentito di cogliere il nesso ideativo tra 2 3 tutte le condotte illecite giudicate. Il diniego, pertanto, sarebbe frutto di una valutazione sommaria e illogica dei contenuti delle decisioni irrevocabili. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi in fatto, non valutabili in sede di legittimità, a fronte di motivazione del tutto congrua. 3.1 Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. 3.2. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita. Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838). 3.3 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. 4.Nel caso in esame il giudice della esecuzione ha congruamente argomentato l'assenza di una visibile 'deliberazione unitaria'. Le argomentazioni espresse si basano - in modo ineccepibile - sul contenuto delle sentenze, esaminato in modo approfondito. Non può accedersi, pertanto, ad una interpretazione 'alternativa' dei dati processuali, emersi durante i processi di cognizione, sulla base di mere dichiarazioni di soggetti collaboranti rimaste prive di riscontro. Peraltro, anche lì dove l'adesione al clan CC fosse avvenuta in un periodo antecedente da ciò non sarebbe derivato il riconoscimento della continuazione, dovendo essere verificato che al momento dell'ingresso nel gruppo i singoli delitti erano già programmati nelle loro linee essenziali. Il ricorso, pertanto, contrappone argomenti in fatto su aspetti congruamente apprezzati in sede di merito. 4 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Preside te