Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00889/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01444/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2024, proposto da
AN AR, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuliana Ardito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Silvana Celesia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
1) del provvedimento n. 14 del 17 maggio 2024 (n.prot. AREG/736809/2024), successivamente notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con il quale il Comune di Palermo ha dichiarato improcedibile e denegato l’istanza di condono edilizio (prot. n. 46309), presentata dalla sig.ra AR il 24 novembre 2004 ai sensi dell’art. 32 della l. n. 326/2003, per l’immobile di sua proprietà sito in Palermo, nella via Angelo Fiore n. 35;
2) ove occorrer possa e per quanto di ragione, del provvedimento di cui alla nota prot. n. 986683 del 24 settembre 2021, mai notificato alla ricorrente, con il quale il Comune di Palermo ha dato comunicazione dell’avvio del procedimento istruttorio relativo alla suddetta istanza di condono e, nel contempo, ha richiesto un’integrazione documentale;
3) ove occorrer possa e per quanto di ragione, della comunicazione di adozione di provvedimento negativo di cui alla nota prot. n. AREG/209124/2024 del 26 febbraio 2024 del Comune di Palermo, notificata alla sig. AN AR il 7 marzo 2024;
4) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, se adottati e comunque sconosciuti alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. CO MA IN e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
La sig.ra AN AR, in data 24 novembre 2004, ha presentato al Comune di Palermo una domanda di condono edilizio ai sensi della l. n. 326/2003 per un’immobile di sua proprietà sito in Palermo, alla via Angelo Fiore n. 35, destinato ad abitazione principale, corrispondendo tutte le somme dovute a titolo di oneri concessori e oblazione.
In data 7 marzo 2024, l’amministrazione comunale notificava alla ricorrente “ comunicazione adozione provvedimento negativo ex art. 11 bis della L.R. 10/91 introdotto dall’art. 23 comma 1 lett. e, della L.R. 17/2004 ”, informandola dell’intendimento di emettere declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 2, comma 37 della L. n. 662/1996, a causa dell’omesso riscontro a una richiesta di integrazione documentale, trasmessa in data 24 settembre 2021.
Con successivo provvedimento n. 14 del 17 maggio 2024 veniva denegata l’istanza di rilascio del titolo in sanatoria.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, veniva impugnato il detto provvedimento negativo e ne veniva lamentata l’illegittimità perché assunto, in estrema sintesi: a) in violazione dell’art. 139 c.p.c. in quanto la richiesta di integrazione documentale non è stata validamente notificata nelle mani dell’interessata (motivi I e III); b) con eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto disporre il soccorso istruttorio; c) con eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento, anche alla luce del largo termine temporale decorrente dall’avvio del procedimento alla sua conclusione.
Si costituiva in giudizio il Comune di Palermo che concludeva, nel merito, per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 5 febbraio 2026 la causa veniva assunta in decisione come specificato nel verbale.
1. Il ricorso deve essere respinto.
1.1. Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 139 c.p.c. in quanto la notificazione della richiesta di integrazione documentale dell’istanza di condono, datata 24 settembre 2021, sarebbe avvenuta nelle mani della vicina di casa della ricorrente e non sarebbe stata perfezionata con l’invio di una raccomandata.
Il motivo è infondato.
La comunicazione di avvio del procedimento, con contestuale richiesta di integrazione di n. 11 documenti – pure non validamente notificata dall’amministrazione perché la consegna a mani alla vicina di casa non è stata seguita dall’invio di una raccomandata – è stata validamente conosciuta aliunde dalla parte privata nel corso del procedimento, specificamente in occasione dell’accesso in seguito al preavviso di diniego, come anche ammesso a p. 3 del ricorso introduttivo.
Inoltre, la sig.ra AR:
- ha avuto legale contezza del motivo alla base della posizione provvisoriamente negativa della p.a., perché nel preavviso di diniego del 7 marzo 2024 (invece correttamente notificato) era espressamente indicata quale causa la mancanza di documentazione;
- non ha depositato nemmeno nel processo i documenti richiesti dall’amministrazione e indicati come mancanti per l’istruttoria dell’istanza di sanatoria.
Ne consegue l’infondatezza del motivo perché articolato in via formalistica, senza dare evidenza agli altri fatti, pure rilevanti ai fini della legale conoscenza, che sono emersi in altre fasi del procedimento, dunque del rapporto amministrativo, conosciuto da questo giudice di là dal singolo atto.
1.2. Quanto si dice è sufficiente anche per la declaratoria di infondatezza del secondo motivo di ricorso perché l’interessata ha avuto legale conoscenza, seppure aliunde , della posizione dell’amministrazione che, dunque, non aveva l’obbligo di disporre un soccorso istruttorio anche perché non è agli atti del processo la prova che la sig.ra AR – pure dopo aver conosciuto il contenuto della richiesta del 2021 – abbia formalmente domandato la concessione di un termine ulteriore per adempiere.
1.3. In ultimo, è infondato anche il quarto motivo di ricorso perché non può essere vantato dal privato alcun affidamento legittimo alla conclusione del procedimento: il silenzio serbato dall’amministrazione, pure illegittimo perché tenuto in violazione dei termini massimi previsti dalla legge, avrebbe dovuto essere denunciato dall’interessata con i rimedi previsti dalla legge per il superamento del silenzio inadempimento.
2. Le spese di lite possono essere compensate per le peculiarità in fatto della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT EN, Presidente
AE RA SO, Primo Referendario
CO MA IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO MA IN | RT EN |
IL SEGRETARIO