TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 889
TAR
Sentenza 31 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 139 c.p.c. per notifica nulla della richiesta di integrazione documentale

    Il motivo è infondato poiché la ricorrente ha avuto conoscenza della richiesta di integrazione documentale aliunde, in particolare in occasione dell'accesso agli atti seguito al preavviso di diniego. Inoltre, la ricorrente non ha depositato i documenti richiesti nemmeno in giudizio.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e mancato soccorso istruttorio

    Il motivo è infondato in quanto la ricorrente ha avuto conoscenza della posizione dell'amministrazione, e non ha formalmente richiesto un termine ulteriore per adempiere.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento

    Il motivo è infondato poiché non può essere vantato alcun affidamento legittimo alla conclusione del procedimento, e il silenzio dell'amministrazione avrebbe dovuto essere impugnato nei termini di legge.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 139 c.p.c. per notifica nulla della richiesta di integrazione documentale

    Il motivo è infondato poiché la ricorrente ha avuto conoscenza della richiesta di integrazione documentale aliunde, in particolare in occasione dell'accesso agli atti seguito al preavviso di diniego. Inoltre, la ricorrente non ha depositato i documenti richiesti nemmeno in giudizio.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e mancato soccorso istruttorio

    Il motivo è infondato in quanto la ricorrente ha avuto conoscenza della posizione dell'amministrazione, e non ha formalmente richiesto un termine ulteriore per adempiere.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento

    Il motivo è infondato poiché non può essere vantato alcun affidamento legittimo alla conclusione del procedimento, e il silenzio dell'amministrazione avrebbe dovuto essere impugnato nei termini di legge.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 139 c.p.c. per notifica nulla della richiesta di integrazione documentale

    Il motivo è infondato poiché la ricorrente ha avuto conoscenza della richiesta di integrazione documentale aliunde, in particolare in occasione dell'accesso agli atti seguito al preavviso di diniego. Inoltre, la ricorrente non ha depositato i documenti richiesti nemmeno in giudizio.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e mancato soccorso istruttorio

    Il motivo è infondato in quanto la ricorrente ha avuto conoscenza della posizione dell'amministrazione, e non ha formalmente richiesto un termine ulteriore per adempiere.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento

    Il motivo è infondato poiché non può essere vantato alcun affidamento legittimo alla conclusione del procedimento, e il silenzio dell'amministrazione avrebbe dovuto essere impugnato nei termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 889
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 889
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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