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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/11/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16496/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16496/2024 v.g. promossa da:
Controparte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. LUCA' SANDRA che li rappresenta Controparte_2 e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta del 22/10/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 concordatario in VENARIA REALE il 06/06/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE (atto n. 29 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 09/12/2009. Per_1
Con ricorso depositato il 05/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 470/2025 del 07/03/2025, pubblicata in data 10/03/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi;
Con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze, conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, è divenuta procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Controparte_1 Controparte_2 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore sia affidata in maniera condivisa a entrambi i genitori, (la residenza Per_1 anagrafica resterà in futuro presso il padre);
DISPONE che i genitori si impegnino a prendere di comune accordo le decisioni riguardanti la figlia ed inerenti la sua istruzione, l'educazione e la salute tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni mentre ciascuno eserciterà la potestà separatamente per il periodo in cui avrà la figlia con sé limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
pagina 2 di 3 DISPONE che la minore trascorra sostanzialmente pari tempo con la madre e con il padre secondo i loro liberi accordi o, in caso di disaccordo, indicativamente secondo il seguente calendario:
Sulla base del mese, ogni genitore terrà con sé la minore due settimane - alternando le settimane (es: prima e seconda settimana con il padre;
terza e quarta con la madre e così via);
DISPONE che le festività siano così suddivise:
1. Natale: 25 dicembre – 31 dicembre con la madre / 01 gennaio – 06 gennaio con il padre (anni alterni); la minore trascorrerà il 24 dicembre con il genitore con cui non trascorrerà il 25 dicembre;
2. Pasqua: durante la vacanza scolastica (con Pasqua e Pasquetta) con lo stesso genitore ad anni alterni 3. Vacanze Estive: due settimane con ciascun genitore (anche non consecutive) nel periodo di chiusura della scuola o in ogni caso tra giugno e settembre, da concordarsi entro il 31.05;
DISPONE che i genitori si impegnino a comunicare eventuali assenze, ritardi o modifiche al calendario con un congruo preavviso all'altro genitore;
DISPONE che genitori si occupino direttamente del mantenimento ordinario e straordinario della figlia quando la terranno con loro, con il solo impegno di rimborso reciproco delle spese straordinarie Per_1 che sosterranno;
DISPONE, in merito alle spese straordinarie, che i coniugi si facciano carico delle stesse nella seguente misura: padre 50% - madre 50%; i coniugi dichiarano di conoscere il Protocollo siglato dal Tribunale di Torino con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino 15/3/2016 cui fanno espresso riferimento per la natura delle spese e per la loro concertazione;
DÀ ATTO che figlia minore sarà da considerarsi a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, percentuale che vale, pertanto, anche per le detrazioni e A.U.;
DÀ ATTO che i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e, quindi, di rinunciare all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16496/2024 v.g. promossa da:
Controparte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. LUCA' SANDRA che li rappresenta Controparte_2 e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note di trattazione scritta del 22/10/2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 concordatario in VENARIA REALE il 06/06/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE (atto n. 29 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 09/12/2009. Per_1
Con ricorso depositato il 05/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 470/2025 del 07/03/2025, pubblicata in data 10/03/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi;
Con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze, conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, è divenuta procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Controparte_1 Controparte_2 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore sia affidata in maniera condivisa a entrambi i genitori, (la residenza Per_1 anagrafica resterà in futuro presso il padre);
DISPONE che i genitori si impegnino a prendere di comune accordo le decisioni riguardanti la figlia ed inerenti la sua istruzione, l'educazione e la salute tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni mentre ciascuno eserciterà la potestà separatamente per il periodo in cui avrà la figlia con sé limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
pagina 2 di 3 DISPONE che la minore trascorra sostanzialmente pari tempo con la madre e con il padre secondo i loro liberi accordi o, in caso di disaccordo, indicativamente secondo il seguente calendario:
Sulla base del mese, ogni genitore terrà con sé la minore due settimane - alternando le settimane (es: prima e seconda settimana con il padre;
terza e quarta con la madre e così via);
DISPONE che le festività siano così suddivise:
1. Natale: 25 dicembre – 31 dicembre con la madre / 01 gennaio – 06 gennaio con il padre (anni alterni); la minore trascorrerà il 24 dicembre con il genitore con cui non trascorrerà il 25 dicembre;
2. Pasqua: durante la vacanza scolastica (con Pasqua e Pasquetta) con lo stesso genitore ad anni alterni 3. Vacanze Estive: due settimane con ciascun genitore (anche non consecutive) nel periodo di chiusura della scuola o in ogni caso tra giugno e settembre, da concordarsi entro il 31.05;
DISPONE che i genitori si impegnino a comunicare eventuali assenze, ritardi o modifiche al calendario con un congruo preavviso all'altro genitore;
DISPONE che genitori si occupino direttamente del mantenimento ordinario e straordinario della figlia quando la terranno con loro, con il solo impegno di rimborso reciproco delle spese straordinarie Per_1 che sosterranno;
DISPONE, in merito alle spese straordinarie, che i coniugi si facciano carico delle stesse nella seguente misura: padre 50% - madre 50%; i coniugi dichiarano di conoscere il Protocollo siglato dal Tribunale di Torino con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino 15/3/2016 cui fanno espresso riferimento per la natura delle spese e per la loro concertazione;
DÀ ATTO che figlia minore sarà da considerarsi a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, percentuale che vale, pertanto, anche per le detrazioni e A.U.;
DÀ ATTO che i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e, quindi, di rinunciare all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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