Ordinanza cautelare 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 5856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5856 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05856/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03265/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3265 del 2025, proposto da:
LI UZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Di Pietropaolo Laurenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Covip - Commissione Vigilanza Fondi Pensione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa domanda cautelare:
- della nota prot. n. 6064/24 del 30.12.2024 del Direttore Generale della COVIP, relativamente alla parte con cui ha comunicato il rigetto dell’istanza di aspettativa non retribuita della ricorrente del 27.12.2024;
- del provvedimento del 28.12.2024 della Presidente f.f. della COVIP, relativamente alla parte con cui ha rigettato l’istanza di aspettativa della ricorrente del 27.12.2024;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, tra cui la comunicazione via e-mail del 27.12.2024 del Capo del Servizio Risorse Umane della COVIP relativa alla richiesta di aspettativa, la nota per il Presidente f.f. del 28.12.2024 del Servizio Risorse Umane della COVIP, e le disposizioni del regolamento del personale della COVIP (tra cui gli artt. 37, 65 lett. c, e 84-quater), nonché le altre eventuali disposizioni interne, nella parte in cui, ad avviso dell’Amministrazione, non prevederebbero la possibilità di concedere l’aspettativa richiesta;
- nonché per il rilascio del provvedimento di aspettativa richiesto, ex art. 34, comma 1 lett. c, c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Covip - Commissione Vigilanza Fondi Pensione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. GO IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato alla Covip a mezzo pec in data 25.2.2025 e depositato il giorno 11.3.2025, la ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa domanda cautelare:
- della nota prot. n. 6064/24 del 30.12.2024 del Direttore Generale della COVIP, relativamente alla parte con cui ha comunicato il rigetto dell’istanza di aspettativa non retribuita della ricorrente del 27.12.2024;
- del provvedimento del 28.12.2024 della Presidente f.f. della COVIP, relativamente alla parte con cui ha rigettato l’istanza di aspettativa della ricorrente del 27.12.2024;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, tra cui la comunicazione via e-mail del 27.12.2024 del Capo del Servizio Risorse Umane della COVIP relativa alla richiesta di aspettativa, la nota per il Presidente f.f. del 28.12.2024 del Servizio Risorse Umane della COVIP, e le disposizioni del regolamento del personale della COVIP (tra cui gli artt. 37, 65 lett. c, e 84-quater), nonché le altre eventuali disposizioni interne, nella parte in cui, ad avviso dell’Amministrazione, non prevederebbero la possibilità di concedere l’aspettativa richiesta;
- nonché per il rilascio del provvedimento di aspettativa richiesto, ex art. 34, comma 1 lett. c, c.p.a.;
Visti i motivi del ricorso, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale;
Vista la costituzione in giudizio di Covip in data 11.3.2025, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, per resistere al ricorso, sulla base delle memorie difensive successivamente versate in atti;
Rilevato che, in ultimo, la parte ricorrente ha depositato in giudizio, in data 18.2.2026, dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
Ritenuto pertanto che occorre prendere atto della suddetta dichiarazione e per l’effetto dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia, ai sensi dell’art.35, co.1, lett. c) del codice del processo amministrativo, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le debbano essere compensate, alla luce della definizione esclusivamente in rito della presente controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
AN ZI, Presidente
GO IL, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO IL | AN ZI |
IL SEGRETARIO