Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 04/05/2026, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02816/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00540/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2026, proposto da
Avv. Raoul Scotto Di Tella, quale procuratore di sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Sesta, n. 5805/2025, pubblicata il 01/08/2025, passata in giudicato, notificata all'Amministrazione in data 02/09/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. IO MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1.- Con il ricorso in epigrafe, l'Avv. Raoul Scotto di Tella, agendo in proprio, ha adito questo Tribunale per ottenere l'ottemperanza della sentenza n. 5805/2025, emessa da questa stessa Sezione in data 1° agosto 2025.
Detta pronuncia, nel definire un precedente giudizio, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, disponendone l'attribuzione diretta al procuratore dichiaratosi antistatario con la formula "da attribuirsi al procuratore costituito dichiaratosi antistatario". Il ricorrente espone che la sentenza è stata notificata all'Amministrazione resistente in data 2 settembre 2025 e, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato, come da certificazione della Segreteria di questo Tribunale del 9 dicembre 2025. Lamenta che, ad oggi, il Ministero non ha provveduto a corrispondere le somme dovute, persistendo nell'inadempimento. Chiede, pertanto, che venga ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, che venga nominato un Commissario ad acta, con vittoria delle spese del presente giudizio da distrarsi in suo favore.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma, senza svolgere difese né allegare prova dell'avvenuto adempimento.
Alla camera di consiglio del 8 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- In via preliminare, il Collegio deve esaminare la sussistenza della legittimazione attiva del ricorrente e le condizioni di ammissibilità e procedibilità del ricorso.
Va innanzitutto affermata la piena legittimazione attiva dell'Avv. Raoul Scotto di Tella a proporre in proprio il presente giudizio di ottemperanza. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, per effetto del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario (ai sensi dell'art. 93 c.p.c.), si instaura tra quest'ultimo e la parte soccombente un rapporto obbligatorio autonomo e diretto, distinto da quello tra le parti principali del giudizio (TAR Toscana num. 1565/2025). Come correttamente evidenziato nel ricorso introduttivo, "questo tipo di pronuncia, per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento, un giudizio di ottemperanza". Ne consegue che il difensore distrattario è l'unico soggetto legittimato ad agire per l'esecuzione del capo della sentenza relativo alle spese, sia in via esecutiva ordinaria sia tramite il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. La sentenza n. 5805/2025, disponendo l'attribuzione delle spese al procuratore antistatario, ha radicato in capo a quest'ultimo un diritto di credito proprio, che egli può far valere agendo in nome proprio, come correttamente avvenuto nel caso di specie.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, l'azione di ottemperanza è esperibile ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a. per l'attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato. Il ricorrente ha assolto all'onere probatorio di cui all'art. 114, comma 2, c.p.a., depositando copia della sentenza da ottemperare e la relativa attestazione di passaggio in giudicato del 9 dicembre 2025. Quanto alla procedibilità, occorre verificare il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. La sentenza è stata notificata all'Amministrazione il 2 settembre 2025, mentre il ricorso in ottemperanza è stato notificato il 16 gennaio 2026, cosicché, essendo il termine ampiamente decorso alla data dell’instaurazione del presente giudizio, il ricorso è procedibile.
3.- Nel merito, il ricorso è fondato. Dagli atti di causa emerge in modo inconfutabile l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto all'obbligo, scaturente dalla sentenza n. 5805/2025, di corrispondere le spese di lite liquidate in favore del procuratore antistatario. L'Amministrazione, pur costituitasi, non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto al comando giudiziale. Va, pertanto, dichiarato l'obbligo del Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 5805/2025, provvedendo al pagamento in favore dell'Avv. Raoul Scotto di Tella della somma di € 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, nonché degli interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza e sino all'effettivo soddisfo. Tale adempimento dovrà avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. In caso di perdurante inerzia, si nomina sin d'ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega, il quale, su istanza di parte, si insedierà e compirà tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
dichiara l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 5805/2025, pubblicata il 01/08/2025, nei termini di cui in motivazione;
ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere al pagamento delle somme dovute, come specificate in motivazione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
nomina, per il caso di inutile decorso del suddetto termine, quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega, che provvederà, su istanza di parte, agli adempimenti necessari entro i successivi 60 (sessanta) giorni;
condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO PA, Presidente FF
IO MA, Primo Referendario, Estensore
Mara ZZ, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IO MA | RO PA |
IL SEGRETARIO