Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza breve 22/12/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00054/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 49 del 2025, proposto da
EL Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bellante e Luigi Ammirati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Morgex, non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione autonoma Valle d’Aosta non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Zefiro Net s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Milano, via Matteo Bandello, 5;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
“del provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 435 dell'8 agosto 2025, avente a oggetto « Diniego del titolo abilitativo per interventi edilizi relativi alle strutture per radiotelecomunicazioni »;
- del « Verbale della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona” con contestuale “Determinazione di conclusione negativa »;
- della nota, prot. 8108 dd. 29 luglio 2025, del Servizio Tecnico del Comune di Morgex allegata al verbale de quo ;
- degli artt. 10, 37 e 57 delle NTA e della Tab. 1.60 di cui alle tabelle di sottozona allegata alle NTA del PRGC;
- di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali a quelli impugnati”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 il dott. CA PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Comunicata in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste dall’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
Con il ricorso in esame la EL Italia ha impugnato il rigetto della propria istanza volta all’installazione di un’apparecchiatura per le telecomunicazioni perché l’intervento non rientrerebbe tra le destinazioni d’uso previste dal piano regolatore comunale per la zona individuata.
È noto che, per giurisprudenza pacifica, alle regioni e ai comuni «è consentito individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi). Ne deriva che la scelta di individuare [...] un'area ove collocare gli impianti in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato non può ritenersi condivisibile, costituendo un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito). A ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita all'amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l'esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l'interesse nazionale alla copertura del territorio e all'efficiente distribuzione del servizio» ( ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 11 gennaio 2021, n. 374).
Anche la giurisprudenza costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 3, comma 12, lett. a), della legge regionale della Lombardia n. 4 del 2002, ha avuto modo di chiarire che «tale disposizione, stabilendo un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, costituisce non già un criterio di localizzazione, la cui individuazione è rimessa dall'art. 3 lett. d) n. 1, l. 22 febbraio 2001 n. 36 alla legislazione regionale, ma un divieto che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, e quindi in una limitazione alla localizzazione, non consentita dalla legge quadro, in considerazione dell'evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi. Né la disposizione regionale può trovare giustificazione nel generale principio di derogabilità in melius (rispetto alla tutela dei valori ambientali), da parte delle regioni, degli standard posti dallo Stato, in quanto in presenza di una legge quadro statale che detta una disciplina esaustiva della materia, attraverso la quale si persegue un equilibrio tra esigenze plurime, necessariamente correlate le une alle altre, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione sull'intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni, interventi regionali di tipo aggiuntivo devono ritenersi, a differenza che in passato, incostituzionali, perché l'aggiunta si traduce in una alterazione e quindi in una violazione, dell'equilibrio tracciato dalla legge statale di principio (cfr. C. Cost. n. 382 del 1999, 307 del 2003)» (sentenza n. 331 del 7 novembre 2003).
D'altra parte, il legislatore statale, con l'art. 38, comma 6, del decreto-legge n. 76 del 2020 (convertito in legge n. 120 del 2020), ha modificato l'art. 8 della legge n. 36 del 2001, autorizzando i comuni all'adozione di regolamenti riferibili «a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche di qualsiasi tipologia e in ogni caso di incidere, anche in via indiretta mediante provvedimenti contingibili urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sul valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 4».
In ogni caso, proprio in una controversia avente a oggetto la legge della Regione Valle d'Aosta n. 25 del 2005 (relativa alla "Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni"), la Corte costituzionale ha avuto modo di puntualizzare come il settore relativo alla installazione, localizzazione ed esercizio di impianti di comunicazione elettronica investa contestualmente una pluralità di materie con punti di collegamento anche con la potestà legislativa esclusiva dello Stato, di tipo trasversale, in relazione alle materie della "tutela dell'ambiente" e della "tutela della concorrenza" e che, pertanto, la definizione delle tecnologie concernenti gli impianti che, unitariamente, costituiscono la rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, sia riservata allo Stato, in forza di quanto disposto dalla legge n. 36 del 2001 e dal d.lgs. n. 259 del 2003 (sentenza n. 450 del 28 dicembre 2006).
Ai sensi della disciplina statale, ovvero del decreto legislativo n. 259 del 2003, in effetti, le infrastrutture di telefonia mobile sono considerate opere di "pubblica utilità" e «sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria» (artt. 86, comma 3, e 90, comma 1), potendo essere collocate in qualsivoglia zona del territorio comunale e a prescindere dalla sua destinazione funzionale, in modo che sia realizzato un servizio capillare ( ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 21 maggio 2019, n. 3679).
Proprio per tali ragioni, con la sentenza 23 febbraio 2024, n. 15, questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire che un siffatto divieto «contrasta con la disciplina di settore la quale esclude la legittimità di simili restrizioni generalizzate, residuando la sola possibilità, per i Comuni, di individuare (con apposito atto regolamentare, nel caso di specie non adottato) specifici "siti" ove, per motivi di salvaguardia dell'interesse pubblico, di volta in volta declinato e specificato dall'amministrazione, tali opere non possono essere realizzate».
Il ricorso, pertanto, per le ragioni esposte, integrate, ex art. 74 del codice del processo amministrativo, dal contenuto della decisione di questo Tribunale n. 15 del 23 febbraio 2024, deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le peculiarità della fattispecie esaminata giustificano la parziale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Condanna il Comune di Morgex al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, compresa la rifusione del contributo unificato.
Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI AM, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
CA PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA PA | PI AM |
IL SEGRETARIO