TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 755 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona d magistrati
Dott.ssa SS BU Presidente
Dott.ssa IA US EL Giudice rel.
Dott. Giuseppe Puglisi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 755/2023 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA MEDICI 252, SANT'AGATA DI MILITELLO, presso lo studio dell'avv.
AN TT MA IS, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
DEL MARE N.148 FAX 090/9218758 TERME VIGLIATORE presso lo studio dell'avv. RECUPERO FELICE che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO
Del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
In fatto e in diritto
Il presente giudizio è stato parzialmente definito con sentenza n.146/2025, pubblicata l'11.02.2025, il cui contenuto di seguito si sintetizza. Con ricorso depositato il 6.3.2023, ha chiesto la Parte_1 separazione dal marito , con il quale ha contratto Controparte_2 matrimonio civile il 16.09. 2012 in Capo d'Orlando, trascritto al n. 16 Parte
I Serie dei registri di Stato Civile del predetto Comune.
La ricorrente ha allegato che in data 27.11.2012 è nato il figlio Per_1
e che, nel tempo, la comunione spirituale tra i coniugi è venuta meno per il comportamento chiuso, autoritario ed aggressivo del marito;
che vani sono stati i tentativi di risolvere la crisi anche con psicoterapia di coppia;
che i comportamenti del marito, alla manifestazione della volontà della ricorrente di separarsi, sono addirittura divenuti violenti, tanto da necessitare l'intervento delle Forze dell'Ordine.
Ciò posto, la ricorrente ha chiesto la separazione con addebito al marito e l'affido condiviso del figlio con domiciliazione presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare e disciplina del diritto di visita del figlio da parte del padre.
Integrato il contraddittorio, il resistente ha chiesto di addivenire ad una soluzione concordata e, in caso contrario, ha chiesto la separazione,
l'affido condiviso del figlio con regolamentazione del diritto di visita come da piano genitoriale nonché la previsione di un obbligo a suo carico per il mantenimento del figlio di € 100,00 mensili.
Con atto depositato poco prima dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato, la ricorrente ha allegato copia della comunicazione dell'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa a carico dell nonché l'avviso di CP_1 conclusione indagini a carico dello stesso per i reati di cui agli artt. 572 co. 1 e 2 c.p. e 612 bis co. 1 e 2, commessi in danno della moglie e alla presenza del figlio minore . Parte_1 Per_1
All'esito della comparizione delle parti, stante l'allegazione di violenza domestica, corroborata dalla produzione documentale del provvedimento applicativo della misura cautelare, non si è fatto luogo al tentativo di conciliazione. Dopo l'udienza sono stati, quindi, emessi i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p. con cui i coniugi – di fatto non più conviventi - sono stati autorizzati a vivere separati, è stato disposto l'affido esclusivo del figlio alla madre ed è stato posto obbligo all CP_1 di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione alla ricorrente di un assegno mensile di € 300,00 (poi ridotto dalla Corte
d'Appello ad € 200,00, a seguito di reclamo presentato dall . In CP_1 ordine al diritto di visita, è stato demandato ai servizi sociali del Comune di Capo d'Orlando di stilare un programma di incontri padre-figlio in spazio neutro, rispetto ai quali il resistente si è dimostrato nel tempo poco collaborativo sino ad interrompere del tutto la frequentazione con il figlio
(cfr. relazioni in atti).
Chieste informazioni alle autorità procedenti, il GIP del Tribunale di Patti ha trasmesso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. nonché la richiesta di rinvio a giudizio dell er i reati di cui agli artt. 572 bis c.p. e 612 bis c.p. CP_1
Emessa, poi, la predetta sentenza non definitiva di separazione e rimesso il giudizio sul ruolo, è stata richiesta ai Servizi Sociali incaricati la relazione di aggiornamento sui rapporti padre-figlio. La causa, quindi, a seguito di rinunzia della ricorrente alla domanda di addebito, è stata, infine, posta in decisione all'udienza del 19.11.2025, con la previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Tanto premesso, nulla va statuito sull'addebito della separazione all tante la rinunzia formalizzata dalla ricorrente -all'udienza del 22 CP_1 novembre 2023- alla domanda formulata in ricorso.
In ordine, poi, all'affido del figlio minore va confermato l'affido Per_1 esclusivo con collocazione presso alla madre, come già previsto con ordinanza del 28.11.2023, in ragione della sussistenza della misura cautelare disposta nei confronti del resistente e, di fatto, impeditiva di qualsivoglia comunicazione con la Pt_1
Inoltre, pure sotto altro profilo, permangono i presupposti per derogare alla regola cardine, ex art. 337 ter c.c., dell'affido condiviso del figlio minore che si rivelerebbe di sicuro nocumento in quanto, dalla relazione aggiornata depositata il 25 giugno 2025 dai Servizi Sociali del Comune di
Capo d'Orlando, incaricati di prendere in carico il nucleo familiare e di regolamentare gli incontri padre-figlio, è emerso in modo incontrovertibile il totale disinteresse dell nei confronti del minore CP_1 medesimo.
Invero, i Servizi -oltre a evidenziare la “discontinuità negli incontri, dovuta all'indisponibilità del signor e la conseguente decisione di CP_1 interrompere gli incontri padre-figlio, allo scopo di evitare che il minore venisse sottoposto ad ulteriori turbamenti emotivi dovuti alla delusione provata ogni qual volta il padre non si presentava agli appuntamenti”- hanno altresì attenzionato che i rapporti tra il resistente e si Per_1 sono interrotti già dal mese di dicembre 2024 e non sono più stati ripresi avendo riferito l -contattato dagli operatori- “di essere molto CP_1 impegnato ed indisponibile e che avrebbe provveduto a farsi sentire quando sarebbe stato più libero”.
Il Tribunale, invero, nell'ipotesi di affido esclusivo della prole è chiamato a valutare non solo l'idoneità del genitore collocatario ad assolvere al proprio ruolo (idoneità pienamente attestata, nella fattispecie in esame, dalla relazione dell'ASP trasmessa al Tribunale per i Minorenni e da quelle dei Servizi incaricati di Capo d'Orlando nonché dello Spazio Neutro), ma soprattutto l'inidoneità educativa dell'altro genitore e/o l'inottemperanza ai propri obblighi (ex multis Cass. ordin. 667/2022; sent.
977/2019).
Nel caso di specie il padre si è mostrato del tutto inadempiente ai propri doveri morali e materiali, con ciò palesando la propria inidoneità ai compiti educativi e alle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta.
In particolare, l'apprezzamento dell'inosservanza da parte dell CP_1 delle modalità di frequentazione con il minore, interrotte da quasi un anno, si connota di caratteri di gravità tale da farlo ritenere inidoneo all'assolvimento del proprio ruolo, con conseguente esclusione dell'affido condiviso.
Va del pari rigettata la domanda, da ultimo formulata dalla ricorrente con memoria depositata il 22.10.2025, di affido super esclusivo del minore trattandosi di una misura residuale, eccezionale e Per_1 alternativa alla privazione della responsabilità genitoriale del genitore non affidatario da statuirsi solo nei casi di particolare gravità che esulano, tuttavia, dalla presente fattispecie non ritenendosi opportuno applicare detta misura oltremodo restrittiva e ostativa alla salvaguardia del precipuo interesse del figlio al ripristino del rapporto con il padre;
ripristino auspicabile per favorire una sana ed equilibrata crescita del minore medesimo che manifesta turbamento, “delusione e dolore”, risultanti dalle relazioni in atti, per l'assenza di un rapporto con il genitore non collocatario.
Alla Luce di ciò va mantenuta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi del Comune di Capo d'Orlando, già incaricati, di attivarsi per il recupero dei rapporti padre-figlio, al fine di predisporre un piano di incontri a tutela del preminente interesse del minore, con obbligo di riferire a cadenza trimestrale al PM presso la Procura del
Tribunale per i Minorenni di Messina.
In ragione della collocazione del figlio presso la madre, a Per_1 quest'ultima rimane assegnata la casa coniugale perché la abiti unitamente al minore.
Va, infine, confermato in favore della ricorrente e a carico del resistente
-tenuto conto delle capacità economico reddituali dell'obbligato e della disponibilità manifestata nella memoria conclusiva depositata il
31.3.2025 - un assegno mensile di € 200,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo CNF.
L'assegno unico universale per il figlio, erogato dall per come già CP_3 statuito dalla Corte d'Appello, andrà corrisposto per intero alla ricorrente, affidataria in via esclusiva del minore . Per_1
Va, poi, dichiarata inammissibile la domanda divorzio formulata tardivamente dal resistente con la memoria del 31.03.2025. Infatti, l'articolo 473-bis.49 del codice di procedura civile stabilisce che, negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, le parti possano proporre anche la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, insieme alle richieste ad essa connesse;
domanda, che, tuttavia, potrà essere esaminata e decisa solo dopo che siano trascorsi i termini previsti – sei mesi in caso di separazione consensuale o dodici mesi in caso di separazione giudiziale – e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Invero, la domanda di divorzio nella presente fattispecie è stata avanzata dal resistente solo con l'ultima memoria generica depositata in atti e, quindi, oltre i termini previsti per il deposito della memoria di costituzione e delle memorie integrative: la stessa appare, quindi, tardiva.
Spese compensate, atteso l'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentite le parti e i loro procuratori, udite le conclusioni del P.M., definitivamente pronunciando nel giudizio di separazione personale vertente tra e , così Parte_1 Controparte_4 decide:
1. dispone, per quanto specificato in parte motiva, l'affido esclusivo del figlio minore alla madre con collocazione presso Per_1 quest'ultima, cui resta assegnata la casa familiare;
2. rigetta la domanda di affido superesclusivo formulata dalla ricorrente;
3. dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di addebito della separazione;
4. conferma la presa in carico del nucleo da parte Servizi del
Comune di Capo d'Orlando cui demanda di attivarsi per il recupero dei rapporti padre-figlio predisponendo all'uopo un piano di incontri, con obbligo di riferire a cadenza trimestrale al
PM presso la Procura del Tribunale per i Minorenni di Messina;
5. pone in favore della ricorrente e a carico del resistente un assegno mensile di € 200,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo CNF. L'assegno unico universale per il figlio, erogato dall andrà corrisposto per intero alla ricorrente;
CP_3
6. dichiara inammissibile la domanda di divorzio avanzata tardivamente dal resistente.
7. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del 15.12.2025
Il Giudice Il Presidente
IA US EL SS BU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona d magistrati
Dott.ssa SS BU Presidente
Dott.ssa IA US EL Giudice rel.
Dott. Giuseppe Puglisi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 755/2023 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VIA MEDICI 252, SANT'AGATA DI MILITELLO, presso lo studio dell'avv.
AN TT MA IS, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
DEL MARE N.148 FAX 090/9218758 TERME VIGLIATORE presso lo studio dell'avv. RECUPERO FELICE che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO
Del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
In fatto e in diritto
Il presente giudizio è stato parzialmente definito con sentenza n.146/2025, pubblicata l'11.02.2025, il cui contenuto di seguito si sintetizza. Con ricorso depositato il 6.3.2023, ha chiesto la Parte_1 separazione dal marito , con il quale ha contratto Controparte_2 matrimonio civile il 16.09. 2012 in Capo d'Orlando, trascritto al n. 16 Parte
I Serie dei registri di Stato Civile del predetto Comune.
La ricorrente ha allegato che in data 27.11.2012 è nato il figlio Per_1
e che, nel tempo, la comunione spirituale tra i coniugi è venuta meno per il comportamento chiuso, autoritario ed aggressivo del marito;
che vani sono stati i tentativi di risolvere la crisi anche con psicoterapia di coppia;
che i comportamenti del marito, alla manifestazione della volontà della ricorrente di separarsi, sono addirittura divenuti violenti, tanto da necessitare l'intervento delle Forze dell'Ordine.
Ciò posto, la ricorrente ha chiesto la separazione con addebito al marito e l'affido condiviso del figlio con domiciliazione presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare e disciplina del diritto di visita del figlio da parte del padre.
Integrato il contraddittorio, il resistente ha chiesto di addivenire ad una soluzione concordata e, in caso contrario, ha chiesto la separazione,
l'affido condiviso del figlio con regolamentazione del diritto di visita come da piano genitoriale nonché la previsione di un obbligo a suo carico per il mantenimento del figlio di € 100,00 mensili.
Con atto depositato poco prima dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato, la ricorrente ha allegato copia della comunicazione dell'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa a carico dell nonché l'avviso di CP_1 conclusione indagini a carico dello stesso per i reati di cui agli artt. 572 co. 1 e 2 c.p. e 612 bis co. 1 e 2, commessi in danno della moglie e alla presenza del figlio minore . Parte_1 Per_1
All'esito della comparizione delle parti, stante l'allegazione di violenza domestica, corroborata dalla produzione documentale del provvedimento applicativo della misura cautelare, non si è fatto luogo al tentativo di conciliazione. Dopo l'udienza sono stati, quindi, emessi i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p. con cui i coniugi – di fatto non più conviventi - sono stati autorizzati a vivere separati, è stato disposto l'affido esclusivo del figlio alla madre ed è stato posto obbligo all CP_1 di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione alla ricorrente di un assegno mensile di € 300,00 (poi ridotto dalla Corte
d'Appello ad € 200,00, a seguito di reclamo presentato dall . In CP_1 ordine al diritto di visita, è stato demandato ai servizi sociali del Comune di Capo d'Orlando di stilare un programma di incontri padre-figlio in spazio neutro, rispetto ai quali il resistente si è dimostrato nel tempo poco collaborativo sino ad interrompere del tutto la frequentazione con il figlio
(cfr. relazioni in atti).
Chieste informazioni alle autorità procedenti, il GIP del Tribunale di Patti ha trasmesso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. nonché la richiesta di rinvio a giudizio dell er i reati di cui agli artt. 572 bis c.p. e 612 bis c.p. CP_1
Emessa, poi, la predetta sentenza non definitiva di separazione e rimesso il giudizio sul ruolo, è stata richiesta ai Servizi Sociali incaricati la relazione di aggiornamento sui rapporti padre-figlio. La causa, quindi, a seguito di rinunzia della ricorrente alla domanda di addebito, è stata, infine, posta in decisione all'udienza del 19.11.2025, con la previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Tanto premesso, nulla va statuito sull'addebito della separazione all tante la rinunzia formalizzata dalla ricorrente -all'udienza del 22 CP_1 novembre 2023- alla domanda formulata in ricorso.
In ordine, poi, all'affido del figlio minore va confermato l'affido Per_1 esclusivo con collocazione presso alla madre, come già previsto con ordinanza del 28.11.2023, in ragione della sussistenza della misura cautelare disposta nei confronti del resistente e, di fatto, impeditiva di qualsivoglia comunicazione con la Pt_1
Inoltre, pure sotto altro profilo, permangono i presupposti per derogare alla regola cardine, ex art. 337 ter c.c., dell'affido condiviso del figlio minore che si rivelerebbe di sicuro nocumento in quanto, dalla relazione aggiornata depositata il 25 giugno 2025 dai Servizi Sociali del Comune di
Capo d'Orlando, incaricati di prendere in carico il nucleo familiare e di regolamentare gli incontri padre-figlio, è emerso in modo incontrovertibile il totale disinteresse dell nei confronti del minore CP_1 medesimo.
Invero, i Servizi -oltre a evidenziare la “discontinuità negli incontri, dovuta all'indisponibilità del signor e la conseguente decisione di CP_1 interrompere gli incontri padre-figlio, allo scopo di evitare che il minore venisse sottoposto ad ulteriori turbamenti emotivi dovuti alla delusione provata ogni qual volta il padre non si presentava agli appuntamenti”- hanno altresì attenzionato che i rapporti tra il resistente e si Per_1 sono interrotti già dal mese di dicembre 2024 e non sono più stati ripresi avendo riferito l -contattato dagli operatori- “di essere molto CP_1 impegnato ed indisponibile e che avrebbe provveduto a farsi sentire quando sarebbe stato più libero”.
Il Tribunale, invero, nell'ipotesi di affido esclusivo della prole è chiamato a valutare non solo l'idoneità del genitore collocatario ad assolvere al proprio ruolo (idoneità pienamente attestata, nella fattispecie in esame, dalla relazione dell'ASP trasmessa al Tribunale per i Minorenni e da quelle dei Servizi incaricati di Capo d'Orlando nonché dello Spazio Neutro), ma soprattutto l'inidoneità educativa dell'altro genitore e/o l'inottemperanza ai propri obblighi (ex multis Cass. ordin. 667/2022; sent.
977/2019).
Nel caso di specie il padre si è mostrato del tutto inadempiente ai propri doveri morali e materiali, con ciò palesando la propria inidoneità ai compiti educativi e alle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta.
In particolare, l'apprezzamento dell'inosservanza da parte dell CP_1 delle modalità di frequentazione con il minore, interrotte da quasi un anno, si connota di caratteri di gravità tale da farlo ritenere inidoneo all'assolvimento del proprio ruolo, con conseguente esclusione dell'affido condiviso.
Va del pari rigettata la domanda, da ultimo formulata dalla ricorrente con memoria depositata il 22.10.2025, di affido super esclusivo del minore trattandosi di una misura residuale, eccezionale e Per_1 alternativa alla privazione della responsabilità genitoriale del genitore non affidatario da statuirsi solo nei casi di particolare gravità che esulano, tuttavia, dalla presente fattispecie non ritenendosi opportuno applicare detta misura oltremodo restrittiva e ostativa alla salvaguardia del precipuo interesse del figlio al ripristino del rapporto con il padre;
ripristino auspicabile per favorire una sana ed equilibrata crescita del minore medesimo che manifesta turbamento, “delusione e dolore”, risultanti dalle relazioni in atti, per l'assenza di un rapporto con il genitore non collocatario.
Alla Luce di ciò va mantenuta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi del Comune di Capo d'Orlando, già incaricati, di attivarsi per il recupero dei rapporti padre-figlio, al fine di predisporre un piano di incontri a tutela del preminente interesse del minore, con obbligo di riferire a cadenza trimestrale al PM presso la Procura del
Tribunale per i Minorenni di Messina.
In ragione della collocazione del figlio presso la madre, a Per_1 quest'ultima rimane assegnata la casa coniugale perché la abiti unitamente al minore.
Va, infine, confermato in favore della ricorrente e a carico del resistente
-tenuto conto delle capacità economico reddituali dell'obbligato e della disponibilità manifestata nella memoria conclusiva depositata il
31.3.2025 - un assegno mensile di € 200,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo CNF.
L'assegno unico universale per il figlio, erogato dall per come già CP_3 statuito dalla Corte d'Appello, andrà corrisposto per intero alla ricorrente, affidataria in via esclusiva del minore . Per_1
Va, poi, dichiarata inammissibile la domanda divorzio formulata tardivamente dal resistente con la memoria del 31.03.2025. Infatti, l'articolo 473-bis.49 del codice di procedura civile stabilisce che, negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, le parti possano proporre anche la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, insieme alle richieste ad essa connesse;
domanda, che, tuttavia, potrà essere esaminata e decisa solo dopo che siano trascorsi i termini previsti – sei mesi in caso di separazione consensuale o dodici mesi in caso di separazione giudiziale – e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Invero, la domanda di divorzio nella presente fattispecie è stata avanzata dal resistente solo con l'ultima memoria generica depositata in atti e, quindi, oltre i termini previsti per il deposito della memoria di costituzione e delle memorie integrative: la stessa appare, quindi, tardiva.
Spese compensate, atteso l'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentite le parti e i loro procuratori, udite le conclusioni del P.M., definitivamente pronunciando nel giudizio di separazione personale vertente tra e , così Parte_1 Controparte_4 decide:
1. dispone, per quanto specificato in parte motiva, l'affido esclusivo del figlio minore alla madre con collocazione presso Per_1 quest'ultima, cui resta assegnata la casa familiare;
2. rigetta la domanda di affido superesclusivo formulata dalla ricorrente;
3. dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di addebito della separazione;
4. conferma la presa in carico del nucleo da parte Servizi del
Comune di Capo d'Orlando cui demanda di attivarsi per il recupero dei rapporti padre-figlio predisponendo all'uopo un piano di incontri, con obbligo di riferire a cadenza trimestrale al
PM presso la Procura del Tribunale per i Minorenni di Messina;
5. pone in favore della ricorrente e a carico del resistente un assegno mensile di € 200,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo CNF. L'assegno unico universale per il figlio, erogato dall andrà corrisposto per intero alla ricorrente;
CP_3
6. dichiara inammissibile la domanda di divorzio avanzata tardivamente dal resistente.
7. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del 15.12.2025
Il Giudice Il Presidente
IA US EL SS BU