Art. 5.
La misura mensile del contributo non rinnovabile a favore degli avvocati e procuratori non pensionati, di cui all' articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 , e' fissata in un dodicesimo dell'importo minimo della pensione di vecchiaia, come determinato ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 .
La misura mensile del contributo non rinnovabile a favore degli avvocati e procuratori non pensionati, di cui all' articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 , e' fissata in un dodicesimo dell'importo minimo della pensione di vecchiaia, come determinato ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 .