CASS
Sentenza 22 agosto 2024
Sentenza 22 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/08/2024, n. 32948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32948 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette la memoria e le conclusioni scritte depositate dal difensore delle parti civili. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32948 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 21/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato quella emessa dal Tribunale di Pesaro in data 23 settembre 2021, con la quale UC FR veniva dichiarata colpevole del reato di furto aggravato dalle modalità fraudolente in danno di IA OB, suo coniuge, in corso di separazione e, perciò, condannata, previa concessione di attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. La Corte di merito ha condiviso la ricostruzione dei fatti effettuata dal primo giudice, da cui era emerso che la UCk aveva prelevato le chiavi di scorta dell'autovettura Audi A4 del marito, dopo essersi introdotta nell'abitazione, di sua proprietà, in cui abitava il coniuge, dal quale si stava separando giudizialmente;
successivamente, aveva sottratto dal suddetto veicolo alcuni oggetti, e tra questi una scheda carburante diesel ed un dossier di un investigatore privato, che il marito aveva lasciato all'interno dell'autovettura; l'individuazione dell'autrice del furto era stata effettuata attraverso la visione di fotogrammi prelevati dall'impianto di video sorveglianza dell'area di servizio in cui, dopo il furto, la stessa scheda era stata impiegata, nei quali era visibile una donna che provava ad effettuare il rifornimento ad un veicolo a benzina dello stesso tipo e colore di quello nella disponibilità dell'imputata; dalla visione dei fotogrammi, in effetti / la persona offesa riconosceva il soggetto che stava tentando di effettuare il rifornimento, nella moglie UC FR;
il derubato, nello sporgere querela, esibiva le foto della coniuge prelevate dal profilo Facebook della stessa, consentendo in tal modo all'agente di polizia giudiziaria HI Giuseppe di effettuare la comparazione con i fotogrammi registrati dalle telecamere dell'area di servizio. Nella sentenza è stato evidenziato altresì che la donna riconosceva di aver utilizzato una scheda carburante, ma precisava di averla ricevuta in dono dal marito negli anni precedenti. La versione fornita dall'imputata, ad avviso della 63irte, risultava inverosimile, atteso che il tentativo di rifornimento non era andato a buon fine perché era stata richiesta l'erogazione di benzina, non consentita dall'apparecchio distributore perché la scheda carburante impiegata era abilitata solo per il diesel, ricavandosi da ciò la conclusione della inattendibilità della versione fornita dall'imputata, essendo inverosimile che, nonostante il decorso di anni dalla prospettata consegna spontanea, la donna non avesse percepito che la scheda utilizzata non consentiva il rifornimento del carburante a benzina. Tali elementi, acquisiti attraverso le prove espletate in dibattimento, considerati complessivamente, sono stati ritenuti idonei a fondare il giudizio di penale responsabilità. 2. UC FR, mediante il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo i motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.- 2 2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata per mancanza, illogicità e t2 L- - contraddittorietà della motivazione in ordine alle modalità 91 riconoscimento effettuato dal maresciallo HI, non preceduto da una specifica descrizione dell'imputata, come invece è richiesto dall'art. 213 cpp. 2.2 Con il secondo motivo, sempre sotto il profilo del vizio di motivazione, deduce che sia stata erroneamente attribuita attendibilità alle dichiarazioni dello stesso HI, il quale avrebbe effettuato il riconoscimento attraverso la comparazione dei fotogrammi estratti dal sistema di video sorveglianza dell'area di servizio che, data la scarsa qualità delle immagini, non consentivano la percezione dei caratteri somatici dei soggetti raffigurati. 2.3 Con il terzo motivo, eccepisce il travisamento della prova per invenzione, essendo stato ritenuto in sentenza che il testimone HI avrebbe effettuato il riconoscimento guardando il video a colori, benché lo stesso testimone in sede dibattimentale aveva affermato che alla notizia di reato erdno allegati fotogrammi. 2.4 Con il quarto motivo, individua un ulteriore vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui sono state ritenute pienamente attendibili le dichiarazioni della persona offesa IA OB, benché risulti scarsamente verosimile il fatto che costui avesse lasciato tna ,lauto, parcheggiata sulla pubblica via, numerosi oggetti, anche di valore, e non risultando alcun segno di effrazione. Quanto ai riscontri estrinseci, gli stessi risulterebbero insufficienti, in quanto limitati a dichiarazioni di soggetti che avevano appreso circostanze inerenti al fatto, de relato, dallo stesso querelante. Per contro, non era emersa alcuna prova sul fatto che la persona offesa realmente custodisse in auto gli oggetti asseritamente rubati;
che la moglie avesse fatto accesso in casa all'insaputa del marito;
che nessun danno avesse subito l'autovettura in cui era stato perpetrato il furto;
che non fosse ravvisabile alcun movente, non avendo alcuna ragione che potesse indurla a rubare la carta carburante. Tutto ciò avrebbe dovuto far ritenere - ad avviso della ricorrente - l'inattendibilità della versione del denunciante, anche alla luce dell'alta conflittualità esistente tra le parti e del preannunciato intento di denunciare la moglie. 3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore delle parti civili ha depositato memoria e conclusioni scritte. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 primi tre motivi, concentrati sulle modalità di riconoscimento della donna ripresa nel video registrato presso l'area di servizio, possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati. La denunciata violazione di legge relativa alle modalità di riconoscimento è priva di fondamento perché -come già evidenziato in sede di merito - (per costante giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento può essere operato anche in via informale dalla polizia giudiziaria come accertamento di fatto, la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato le immagini, si dica certo della sua identificazione. E, con particolare attinenza alla materia in esame, è stato altresì affermato che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dai personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (recentemente, Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, Di Maio, Rv. 285160 - 01; Sez. 3, n. 16977 del 22/03/2022, Casanova, Rv. 283069 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 34211 del 25/11/2020, Del Grosso, Rv. 280236 - 01 (cfr. Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Rv. 277635 - 01). La sentenza impugnata ha correttamente sottolineato che lo stesso testimone, maresciallo HI, evidentemente disinteressato alle sorti del processo, ha riferito di aver effettuato il riconoscimento sulla base della visione di immagini a colori, evidentemente non corrispondenti alle copie in bianco e nero depositate nel fascicolo del dibattimento. Ciò che viene in rilievo ai fini di prova è pertanto la sua testimonianza, non viziata da alcuna profilo di contraddittorietà o scarsa verosimiglianza, e non la copia successivamente estratta dagli stessi fotogrammi già visionati dal teste. 1A Nessun travisamento è riscontrabile nel fatto che in sentenza si àatto che il teste abbia fatto riferimento ad immagini video e poi invece il documento acquisito sia costituito da fotogrammi, essendo evidente che questi sono stati estrapolati dallo stesso sistema di videosorveglianza, documentabile sia mediante filmati e sia con fotogrammi. Dunque, nella motivazione dei giudici di merito, che si è attenuta al suddetto orientamento, non si ravvisa alcuna violazione di legge, illogicità o travisamento. 2. Il quarto motivo merita accoglimento nei termini appresso precisati. 2.1 Va premesso che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito;
incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero 4 dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). 2.2 Dalla lettura della sentenza impugnata emergono incongruenze derivate dalla omessa considerazione di circostanze di rilievo decisivo. Nel capo di imputazione è precisato che, all'epoca dei fatti, l'imputata' era moglie della persona offesa e che i due coniugi erano "in corso di separazione". E' stato altresì accertato che la donna era proprietaria dell'abitazione dove dimorava il marito, avendone altresì il libero accesso. La Corte dà atto che la UC aveva prospettato di aver ricevuto in dono dal marito una scheda carburante, abilitata ai rifornimenti di benzina, laddove invece quella asseritamente rubata consentiva la sola erogazione del combustibile diesel. Nell'ultimo motivo di ricorso, è sostanzialmente contestato che la stessa non era mai entrata nell'abitazione, all'insaputa del marito, essendo l'abitazione di sua proprietà / con facoltà di libero accesso;
ed inoltre che la stessa non aveva alcuna ragione che potesse indurla a rubare la carta carburante. Sul punto - che evidentemente coinvolge la valutazione dell'elemento psicologico - la motivazione della sentenza, tendente a superare tali considerazioni, presenta profili di illogicità e non fornisce risposte esaustive su questioni di rilievo decisivo. In particolare, la sentenza riferisce che l'impiego della carta abilitata al carburante diesel il giorno del furto tentato, riscontrata dall'estratto conto esibito dal querelante, confermerebbe la dolosa appropriazione dell'oggetto; tuttavia, non approfondisce in alcun modo, sotto il profilo dell'elemento psicologico, se la donna abbia potuto ritenere - seppur erroneamente - di essere comunque autorizzata alla spesa, atteso che non risulta smentito il fatto che il marito le aveva precedentemente consegnato altra scheda per l'acquisto della benzina, che evidentemente veniva a lui addebitato. Il profilo dell'elemento psicologico avrebbe dovuto essere approfondito anche in considerazione del fatto che i coniugi, seppur in corso di separazione, continuavano a disporre, reciprocamente, l'uno dei beni dell'altra, come è dimostrato dal fatto che il marito continuava ad abitare nella casa di proprietà della moglie, nella quale peraltro sarebbe stata lasciata copia delle chiavi del veicolo dal quale erano stati prelevati gli oggetti. p 5 3. La decisione impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio alla Corte di appello, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Perugia, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deciso il 21 giugno 2024 A
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette la memoria e le conclusioni scritte depositate dal difensore delle parti civili. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32948 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 21/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato quella emessa dal Tribunale di Pesaro in data 23 settembre 2021, con la quale UC FR veniva dichiarata colpevole del reato di furto aggravato dalle modalità fraudolente in danno di IA OB, suo coniuge, in corso di separazione e, perciò, condannata, previa concessione di attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. La Corte di merito ha condiviso la ricostruzione dei fatti effettuata dal primo giudice, da cui era emerso che la UCk aveva prelevato le chiavi di scorta dell'autovettura Audi A4 del marito, dopo essersi introdotta nell'abitazione, di sua proprietà, in cui abitava il coniuge, dal quale si stava separando giudizialmente;
successivamente, aveva sottratto dal suddetto veicolo alcuni oggetti, e tra questi una scheda carburante diesel ed un dossier di un investigatore privato, che il marito aveva lasciato all'interno dell'autovettura; l'individuazione dell'autrice del furto era stata effettuata attraverso la visione di fotogrammi prelevati dall'impianto di video sorveglianza dell'area di servizio in cui, dopo il furto, la stessa scheda era stata impiegata, nei quali era visibile una donna che provava ad effettuare il rifornimento ad un veicolo a benzina dello stesso tipo e colore di quello nella disponibilità dell'imputata; dalla visione dei fotogrammi, in effetti / la persona offesa riconosceva il soggetto che stava tentando di effettuare il rifornimento, nella moglie UC FR;
il derubato, nello sporgere querela, esibiva le foto della coniuge prelevate dal profilo Facebook della stessa, consentendo in tal modo all'agente di polizia giudiziaria HI Giuseppe di effettuare la comparazione con i fotogrammi registrati dalle telecamere dell'area di servizio. Nella sentenza è stato evidenziato altresì che la donna riconosceva di aver utilizzato una scheda carburante, ma precisava di averla ricevuta in dono dal marito negli anni precedenti. La versione fornita dall'imputata, ad avviso della 63irte, risultava inverosimile, atteso che il tentativo di rifornimento non era andato a buon fine perché era stata richiesta l'erogazione di benzina, non consentita dall'apparecchio distributore perché la scheda carburante impiegata era abilitata solo per il diesel, ricavandosi da ciò la conclusione della inattendibilità della versione fornita dall'imputata, essendo inverosimile che, nonostante il decorso di anni dalla prospettata consegna spontanea, la donna non avesse percepito che la scheda utilizzata non consentiva il rifornimento del carburante a benzina. Tali elementi, acquisiti attraverso le prove espletate in dibattimento, considerati complessivamente, sono stati ritenuti idonei a fondare il giudizio di penale responsabilità. 2. UC FR, mediante il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo i motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.- 2 2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata per mancanza, illogicità e t2 L- - contraddittorietà della motivazione in ordine alle modalità 91 riconoscimento effettuato dal maresciallo HI, non preceduto da una specifica descrizione dell'imputata, come invece è richiesto dall'art. 213 cpp. 2.2 Con il secondo motivo, sempre sotto il profilo del vizio di motivazione, deduce che sia stata erroneamente attribuita attendibilità alle dichiarazioni dello stesso HI, il quale avrebbe effettuato il riconoscimento attraverso la comparazione dei fotogrammi estratti dal sistema di video sorveglianza dell'area di servizio che, data la scarsa qualità delle immagini, non consentivano la percezione dei caratteri somatici dei soggetti raffigurati. 2.3 Con il terzo motivo, eccepisce il travisamento della prova per invenzione, essendo stato ritenuto in sentenza che il testimone HI avrebbe effettuato il riconoscimento guardando il video a colori, benché lo stesso testimone in sede dibattimentale aveva affermato che alla notizia di reato erdno allegati fotogrammi. 2.4 Con il quarto motivo, individua un ulteriore vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui sono state ritenute pienamente attendibili le dichiarazioni della persona offesa IA OB, benché risulti scarsamente verosimile il fatto che costui avesse lasciato tna ,lauto, parcheggiata sulla pubblica via, numerosi oggetti, anche di valore, e non risultando alcun segno di effrazione. Quanto ai riscontri estrinseci, gli stessi risulterebbero insufficienti, in quanto limitati a dichiarazioni di soggetti che avevano appreso circostanze inerenti al fatto, de relato, dallo stesso querelante. Per contro, non era emersa alcuna prova sul fatto che la persona offesa realmente custodisse in auto gli oggetti asseritamente rubati;
che la moglie avesse fatto accesso in casa all'insaputa del marito;
che nessun danno avesse subito l'autovettura in cui era stato perpetrato il furto;
che non fosse ravvisabile alcun movente, non avendo alcuna ragione che potesse indurla a rubare la carta carburante. Tutto ciò avrebbe dovuto far ritenere - ad avviso della ricorrente - l'inattendibilità della versione del denunciante, anche alla luce dell'alta conflittualità esistente tra le parti e del preannunciato intento di denunciare la moglie. 3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore delle parti civili ha depositato memoria e conclusioni scritte. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 primi tre motivi, concentrati sulle modalità di riconoscimento della donna ripresa nel video registrato presso l'area di servizio, possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati. La denunciata violazione di legge relativa alle modalità di riconoscimento è priva di fondamento perché -come già evidenziato in sede di merito - (per costante giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento può essere operato anche in via informale dalla polizia giudiziaria come accertamento di fatto, la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato le immagini, si dica certo della sua identificazione. E, con particolare attinenza alla materia in esame, è stato altresì affermato che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dai personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (recentemente, Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, Di Maio, Rv. 285160 - 01; Sez. 3, n. 16977 del 22/03/2022, Casanova, Rv. 283069 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 34211 del 25/11/2020, Del Grosso, Rv. 280236 - 01 (cfr. Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Rv. 277635 - 01). La sentenza impugnata ha correttamente sottolineato che lo stesso testimone, maresciallo HI, evidentemente disinteressato alle sorti del processo, ha riferito di aver effettuato il riconoscimento sulla base della visione di immagini a colori, evidentemente non corrispondenti alle copie in bianco e nero depositate nel fascicolo del dibattimento. Ciò che viene in rilievo ai fini di prova è pertanto la sua testimonianza, non viziata da alcuna profilo di contraddittorietà o scarsa verosimiglianza, e non la copia successivamente estratta dagli stessi fotogrammi già visionati dal teste. 1A Nessun travisamento è riscontrabile nel fatto che in sentenza si àatto che il teste abbia fatto riferimento ad immagini video e poi invece il documento acquisito sia costituito da fotogrammi, essendo evidente che questi sono stati estrapolati dallo stesso sistema di videosorveglianza, documentabile sia mediante filmati e sia con fotogrammi. Dunque, nella motivazione dei giudici di merito, che si è attenuta al suddetto orientamento, non si ravvisa alcuna violazione di legge, illogicità o travisamento. 2. Il quarto motivo merita accoglimento nei termini appresso precisati. 2.1 Va premesso che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito;
incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero 4 dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). 2.2 Dalla lettura della sentenza impugnata emergono incongruenze derivate dalla omessa considerazione di circostanze di rilievo decisivo. Nel capo di imputazione è precisato che, all'epoca dei fatti, l'imputata' era moglie della persona offesa e che i due coniugi erano "in corso di separazione". E' stato altresì accertato che la donna era proprietaria dell'abitazione dove dimorava il marito, avendone altresì il libero accesso. La Corte dà atto che la UC aveva prospettato di aver ricevuto in dono dal marito una scheda carburante, abilitata ai rifornimenti di benzina, laddove invece quella asseritamente rubata consentiva la sola erogazione del combustibile diesel. Nell'ultimo motivo di ricorso, è sostanzialmente contestato che la stessa non era mai entrata nell'abitazione, all'insaputa del marito, essendo l'abitazione di sua proprietà / con facoltà di libero accesso;
ed inoltre che la stessa non aveva alcuna ragione che potesse indurla a rubare la carta carburante. Sul punto - che evidentemente coinvolge la valutazione dell'elemento psicologico - la motivazione della sentenza, tendente a superare tali considerazioni, presenta profili di illogicità e non fornisce risposte esaustive su questioni di rilievo decisivo. In particolare, la sentenza riferisce che l'impiego della carta abilitata al carburante diesel il giorno del furto tentato, riscontrata dall'estratto conto esibito dal querelante, confermerebbe la dolosa appropriazione dell'oggetto; tuttavia, non approfondisce in alcun modo, sotto il profilo dell'elemento psicologico, se la donna abbia potuto ritenere - seppur erroneamente - di essere comunque autorizzata alla spesa, atteso che non risulta smentito il fatto che il marito le aveva precedentemente consegnato altra scheda per l'acquisto della benzina, che evidentemente veniva a lui addebitato. Il profilo dell'elemento psicologico avrebbe dovuto essere approfondito anche in considerazione del fatto che i coniugi, seppur in corso di separazione, continuavano a disporre, reciprocamente, l'uno dei beni dell'altra, come è dimostrato dal fatto che il marito continuava ad abitare nella casa di proprietà della moglie, nella quale peraltro sarebbe stata lasciata copia delle chiavi del veicolo dal quale erano stati prelevati gli oggetti. p 5 3. La decisione impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio alla Corte di appello, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Perugia, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deciso il 21 giugno 2024 A