Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 04/05/2026, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00815/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00253/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 253 del 2026, proposto da
GI RE e IL SC, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele Fioresta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Crotone, non costituita in giudizio;
Ministero della cultura, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Comune di Isola di Capo Rizzuto, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio serbato dalla Sopraintendenza dei beni archeologici, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone sull'istanza trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 21 novembre 2025, nonché per la declaratoria dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- i ricorrenti agiscono per l’accertamento della illegittimità dell’inerzia della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone nell’esprimere il parere paesaggistico sulla istanza da loro presentata al Comune di Isola Capo Rizzuto di rilascio di un permesso di costruire in relazione ad un immobile di loro proprietà, già oggetto di istanza di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47;
- secondo quanto riferito nel ricorso, il Comune, ricevuta l’istanza di permesso di costruire, ha provveduto alla sua trasmissione alla Provincia di Crotone, la quale, con nota prot.n.1966 del 5 febbraio 2025, ha espresso parere favorevole per i lavori, e trasmesso lo stesso, in pari data, alla Soprintendenza, ai fini del rilascio del parere vincolante di cui all'art. 146, co. 5, d.lgs. 22 gennaio 2004, 42, la quale, tuttavia, pur sollecitata con diffida dei ricorrenti del 21 novembre 2025, è rimasta silente;
- gli istanti, rilevando che l’adozione del parere richiesto si rende necessaria sia ai fini del rilascio della autorizzazione paesaggistica che del permesso di costruire in sanatoria da parte del Comune di Isola Capo Rizzuto, consentendo loro di effettuare lavori urgenti di manutenzione straordinaria sul proprio immobile, hanno quindi impugnato il silenzio inadempimento, chiedendo venga accertato l’obbligo della Soprintendenza di provvedere alla adozione del parere;
- il Ministero della cultura e la Soprintendenza, ritualmente evocati in giudizio, si sono costituiti, instando per la reiezione del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 22 aprile 2026, il Collegio, dato avviso alle parti, ai sensi dell’art.73, co.3, c.p.a., della possibile sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso, ha trattenuto la causa in decisione;
Considerato che:
- quanto alla autorizzazione paesaggistica, l’art.146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, al comma 9, dispone che “ [d]ecorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione ”;
- quanto alla sanatoria, il co.1 dell’art.32 della legge n.47 del 28 febbraio 1985, nella versione vigente alla data di presentazione della domanda di condono (15 ottobre 1986), disponeva che “ [f]atte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali e regionali, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo ”;
- pertanto, in entrambi i casi, avverso il silenzio della Soprintendenza non è esperibile il rimedio previsto dagli artt.31 e 117 c.p.a., per il silenzio inadempimento, giacché, nel primo caso, l’inerzia della predetta amministrazione non osta al rilascio dell’autorizzazione, cui la Provincia è comunque tenuta, nel secondo caso, l’inerzia è da qualificarsi quale silenzio significativo, id est , silenzio-rigetto, avverso il quale avrebbe dovuto proporsi azione di annullamento, nel termine ordinario di decadenza, non sussistendo un obbligo di provvedere una volta scaduto il termine;
Ritenuto che:
- pertanto, il ricorso vada dichiarato inammissibile;
- sussistono, nondimeno, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della peculiarità della controversia e della sua definizione in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo MA, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo MA |
IL SEGRETARIO