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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/11/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della Giudice dott.ssa CR IA De
UA ha pronunciato, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 412 2021, promossa da:
(nato il [...] a [...] e ivi residente in contrada Parte_1
IAnazzo, Case sparse n. 6, C.F.: ), rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Sebastiano Luppino del foro di Reggio Calabria (C.F.: ), C.F._1
in virtù di procura in atti) ed elettivamente domiciliato presso il difensore (PEC:
Email_1
ATTORE contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Paola Cianci, dipendente del - Settore Avvocatura Civica Controparte_1
CONVENUTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
pagina 1 di 7 letto l'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 3.2.2021 premettendo che: Parte_1
- in data 30.5.2020, intorno alle ore 7.35 circa, faceva jogging sulla via Marina
Bassa del Lungomare Falcomatà (R.C.) con direzione di marcia sud-nord,
allorquando, a causa di un dissesto del manto stradale, cadeva rovinosamente a terra procurandosi lesioni;
- a causa ed in conseguenza delle lesioni riportate in seguito alla caduta, veniva accompagnato presso il pronto soccorso dell'azienda ospedaliera di Reggio
Calabria, ove gli veniva diagnosticato “contusioni ed escoriazioni multiple, infrazioni base quinto metacarpo mano sinistra, frattura capitello radiale a sinistra, prognosi clinica giorni 30, braccio al collo, riposo ed analgesici al bisogno”;
- il andava ritenuto responsabile dell'incidente ex Controparte_1
art. 2051 c.c., in quanto ente proprietario e quindi custode del tratto di strada dissestato o, in via subordinata, ex art. 2043 c.c., in quanto obbligato a garantire la sicurezza delle strade da pericoli occulti;
- i danni non patrimoniali subiti andavano quantificati in complessivi €
20.010,75;
conveniva in giudizio il , chiedendone l'accertamento della Controparte_1
responsabilità esclusiva per il sinistro occorso, e la condanna al risarcimento dei danni subiti.
pagina 2 di 7 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.1.2022, si costituiva in giudizio il , contestando l'addebito di responsabilità in Controparte_1
ordine al sinistro e al conseguente danno. In particolare, contestava la dinamica del sinistro allegata dall'attore, e deduceva che, stante l'orario e lo stato dei luoghi, ed in assenza pertanto di un “pericolo occulto”, la causazione del sinistro andava ascritta a colpa esclusiva dell'attore; contestava altresì il quantum della pretesa risarcitoria e chiedeva l'integrale rigetto della domanda attorea.
Chiedeva in subordine la riduzione del quantum risarcitorio perché eccessivo nonché
per concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c..
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del 25.1.2022, la causa veniva istruita documentalmente, mediante prove testimoniali e CTU.
Precisate le conclusioni dalle parti con le note depositate nel temine assegnato e previa discussione all'udienza del 24.11.2025, la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*****
Tanto premesso in fatto, la domanda è infondata.
1. Sulla responsabilità de Controparte_1
È noto che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e,
una volta provato tale nesso, della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (Cass. ord. 11122/2021; Cass. ord.
2481/2018).
pagina 3 di 7 In particolare, il danneggiato è gravato dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse
(Cass. ord. 1064/2018; Cass. 12744/2016).
Va inoltre precisato che, secondo un orientamento ormai pacifico in giurisprudenza,
“non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, ossia non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità e imprevedibilità del pericolo grava su chi ne sostiene l'esistenza” (Cass.
ord. 10096/2013).
Orbene, va osservato che nel caso di specie parte attrice non ha provato la sussistenza della non visibilità e non prevedibilità dell'insidia relativa al manto di strada oggetto di causa.
Dalla narrativa attorea, infatti, emerge che il fatto è avvenuto intorno alle ore 07:35
del mattino del 30.5.2020, senza specificare le condizioni metereologiche di quel giorno.
Ed invero i testimoni sentiti in fase istruttoria non hanno indicato situazioni idonee a compromettere la visibilità della buca presente sul manto stradale attese le condizioni di illuminazione naturale mattutina o condizioni metereologiche avverse, tenuto conto che il sinistro si è verificato nel mese maggio, mese notoriamente connotato dalla presenza di condizioni meteorologiche ottimali, come specificatamente, peraltro,
emerso dall'istruttoria esperita.
Sul punto , testimone oculare del sinistro, ha precisato “Non ricordo Testimone_1
esattamente la data, era un periodo a cavallo del Covid;
era primavera di circa tre anni fa. Il sinistro è avvenuto in via Marina Bassa a RC, era mattina intorno alle 7,30, ed ero lì perché mi piace fare Jogging […] Era una mattinata luminosa, c'era sole” pagina 4 di 7 Nemmeno anch'esso testimone oculare dell'evento, ha indicato Testimone_2
situazioni idonee a compromettere la visibilità della buca presente sul manto stradale limitandosi a riferire sul punto che il sinistro “è avvenuto il 30 maggio 2020” e precisando “Di solito corriamo lì' dove è avvenuto il fatto, ci eravamo visti anche nei giorni precedenti, anche perché subito dopo la pandemia abbiamo approfittato e lo facevamo appena possibile”, dando atto che l'attore conosceva perfettamente il tratto di strada teatro di sinistro.
Ed invero, sebbene entrambi i testimoni abbiano affermato che la caduta dell'attore è
stata causata dall'assenza di un “sampietrino” su quel tratto di strada, va rilevato che, alla luce delle fotografie prodotte da parte attrice (doc. 19 – , appare Pt_1
evidente che la sconnessione della pavimentazione del manto stradale sia comunque di entità tale da essere immediatamente percepibile dal pedone mediamente avveduto in condizioni di normale visibilità.
Ne deriva che il posizionamento, la dimensione e le caratteristiche della buca erano tali da permettere all'attore di adeguare il proprio andamento allo stato del luogo.
Sul tema, la giurisprudenza più recente ha ribadito che “deve escludersi la responsabilità del per i danni occorsi ad un pedone a seguito di caduta CP_1
dovuta alla presenza di una buca sul manto stradale allorché sia accertata l'incidenza della condotta altamente imprudente della vittima che nell'attraversamento della strada, non avendo evitato una buca risultata tuttavia ben visibile ed evitabile dal pedone stesso” (Cass. 22121/2022).
Conclusivamente, la concreta possibilità per di percepire e Parte_1
prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere pagina 5 di 7 il carattere di insidia integrato dal dislivello contestato il quale risultava superabile con l'adozione di normali cautele (Cass. 23919/2013).
L'alta visibilità dell'ostacolo imponeva a parte attrice di fornire una rigorosa prova in merito alla non visibilità e non prevedibilità dell'insidia in esame, che nel caso di specie non è stata raggiunta (Cass. ord. 10096/2013, supra citata).
Ne consegue l'esclusione dell'applicabilità, in concreto, sia della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. sia del nesso di causalità materiale di cui all'art. 2043 c.c., in considerazione della assorbente condotta, imprudente ed imperita, tenuta dall'attore.
Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria.
*****
2. Spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'attore e vengono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, scaglione di valore da €
5.201 a € 26.000, in ragione del valore dichiarato della controversia e valori tabellari medi non essendovi ragioni per discostarsene.
Le spese di CTU vanno poste integralmente a carico di parte attrice in virtù della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda e disattesa ogni diversa deduzione ed eccezione:
1. rigetta la domanda avanzata da;
Parte_1
2. condanna a pagare al le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che vengono liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre a spese generali
IVA, CPA come per legge;
pagina 6 di 7 3. pone definitivamente le spese di CTU a carico di . Parte_1
Reggio Calabria, 24 novembre 2025
La Giudice
CR IA De UA
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della Giudice dott.ssa CR IA De
UA ha pronunciato, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 412 2021, promossa da:
(nato il [...] a [...] e ivi residente in contrada Parte_1
IAnazzo, Case sparse n. 6, C.F.: ), rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Sebastiano Luppino del foro di Reggio Calabria (C.F.: ), C.F._1
in virtù di procura in atti) ed elettivamente domiciliato presso il difensore (PEC:
Email_1
ATTORE contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Paola Cianci, dipendente del - Settore Avvocatura Civica Controparte_1
CONVENUTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
pagina 1 di 7 letto l'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 3.2.2021 premettendo che: Parte_1
- in data 30.5.2020, intorno alle ore 7.35 circa, faceva jogging sulla via Marina
Bassa del Lungomare Falcomatà (R.C.) con direzione di marcia sud-nord,
allorquando, a causa di un dissesto del manto stradale, cadeva rovinosamente a terra procurandosi lesioni;
- a causa ed in conseguenza delle lesioni riportate in seguito alla caduta, veniva accompagnato presso il pronto soccorso dell'azienda ospedaliera di Reggio
Calabria, ove gli veniva diagnosticato “contusioni ed escoriazioni multiple, infrazioni base quinto metacarpo mano sinistra, frattura capitello radiale a sinistra, prognosi clinica giorni 30, braccio al collo, riposo ed analgesici al bisogno”;
- il andava ritenuto responsabile dell'incidente ex Controparte_1
art. 2051 c.c., in quanto ente proprietario e quindi custode del tratto di strada dissestato o, in via subordinata, ex art. 2043 c.c., in quanto obbligato a garantire la sicurezza delle strade da pericoli occulti;
- i danni non patrimoniali subiti andavano quantificati in complessivi €
20.010,75;
conveniva in giudizio il , chiedendone l'accertamento della Controparte_1
responsabilità esclusiva per il sinistro occorso, e la condanna al risarcimento dei danni subiti.
pagina 2 di 7 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.1.2022, si costituiva in giudizio il , contestando l'addebito di responsabilità in Controparte_1
ordine al sinistro e al conseguente danno. In particolare, contestava la dinamica del sinistro allegata dall'attore, e deduceva che, stante l'orario e lo stato dei luoghi, ed in assenza pertanto di un “pericolo occulto”, la causazione del sinistro andava ascritta a colpa esclusiva dell'attore; contestava altresì il quantum della pretesa risarcitoria e chiedeva l'integrale rigetto della domanda attorea.
Chiedeva in subordine la riduzione del quantum risarcitorio perché eccessivo nonché
per concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c..
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del 25.1.2022, la causa veniva istruita documentalmente, mediante prove testimoniali e CTU.
Precisate le conclusioni dalle parti con le note depositate nel temine assegnato e previa discussione all'udienza del 24.11.2025, la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*****
Tanto premesso in fatto, la domanda è infondata.
1. Sulla responsabilità de Controparte_1
È noto che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e,
una volta provato tale nesso, della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (Cass. ord. 11122/2021; Cass. ord.
2481/2018).
pagina 3 di 7 In particolare, il danneggiato è gravato dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse
(Cass. ord. 1064/2018; Cass. 12744/2016).
Va inoltre precisato che, secondo un orientamento ormai pacifico in giurisprudenza,
“non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, ossia non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità e imprevedibilità del pericolo grava su chi ne sostiene l'esistenza” (Cass.
ord. 10096/2013).
Orbene, va osservato che nel caso di specie parte attrice non ha provato la sussistenza della non visibilità e non prevedibilità dell'insidia relativa al manto di strada oggetto di causa.
Dalla narrativa attorea, infatti, emerge che il fatto è avvenuto intorno alle ore 07:35
del mattino del 30.5.2020, senza specificare le condizioni metereologiche di quel giorno.
Ed invero i testimoni sentiti in fase istruttoria non hanno indicato situazioni idonee a compromettere la visibilità della buca presente sul manto stradale attese le condizioni di illuminazione naturale mattutina o condizioni metereologiche avverse, tenuto conto che il sinistro si è verificato nel mese maggio, mese notoriamente connotato dalla presenza di condizioni meteorologiche ottimali, come specificatamente, peraltro,
emerso dall'istruttoria esperita.
Sul punto , testimone oculare del sinistro, ha precisato “Non ricordo Testimone_1
esattamente la data, era un periodo a cavallo del Covid;
era primavera di circa tre anni fa. Il sinistro è avvenuto in via Marina Bassa a RC, era mattina intorno alle 7,30, ed ero lì perché mi piace fare Jogging […] Era una mattinata luminosa, c'era sole” pagina 4 di 7 Nemmeno anch'esso testimone oculare dell'evento, ha indicato Testimone_2
situazioni idonee a compromettere la visibilità della buca presente sul manto stradale limitandosi a riferire sul punto che il sinistro “è avvenuto il 30 maggio 2020” e precisando “Di solito corriamo lì' dove è avvenuto il fatto, ci eravamo visti anche nei giorni precedenti, anche perché subito dopo la pandemia abbiamo approfittato e lo facevamo appena possibile”, dando atto che l'attore conosceva perfettamente il tratto di strada teatro di sinistro.
Ed invero, sebbene entrambi i testimoni abbiano affermato che la caduta dell'attore è
stata causata dall'assenza di un “sampietrino” su quel tratto di strada, va rilevato che, alla luce delle fotografie prodotte da parte attrice (doc. 19 – , appare Pt_1
evidente che la sconnessione della pavimentazione del manto stradale sia comunque di entità tale da essere immediatamente percepibile dal pedone mediamente avveduto in condizioni di normale visibilità.
Ne deriva che il posizionamento, la dimensione e le caratteristiche della buca erano tali da permettere all'attore di adeguare il proprio andamento allo stato del luogo.
Sul tema, la giurisprudenza più recente ha ribadito che “deve escludersi la responsabilità del per i danni occorsi ad un pedone a seguito di caduta CP_1
dovuta alla presenza di una buca sul manto stradale allorché sia accertata l'incidenza della condotta altamente imprudente della vittima che nell'attraversamento della strada, non avendo evitato una buca risultata tuttavia ben visibile ed evitabile dal pedone stesso” (Cass. 22121/2022).
Conclusivamente, la concreta possibilità per di percepire e Parte_1
prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere pagina 5 di 7 il carattere di insidia integrato dal dislivello contestato il quale risultava superabile con l'adozione di normali cautele (Cass. 23919/2013).
L'alta visibilità dell'ostacolo imponeva a parte attrice di fornire una rigorosa prova in merito alla non visibilità e non prevedibilità dell'insidia in esame, che nel caso di specie non è stata raggiunta (Cass. ord. 10096/2013, supra citata).
Ne consegue l'esclusione dell'applicabilità, in concreto, sia della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. sia del nesso di causalità materiale di cui all'art. 2043 c.c., in considerazione della assorbente condotta, imprudente ed imperita, tenuta dall'attore.
Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria.
*****
2. Spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'attore e vengono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, scaglione di valore da €
5.201 a € 26.000, in ragione del valore dichiarato della controversia e valori tabellari medi non essendovi ragioni per discostarsene.
Le spese di CTU vanno poste integralmente a carico di parte attrice in virtù della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda e disattesa ogni diversa deduzione ed eccezione:
1. rigetta la domanda avanzata da;
Parte_1
2. condanna a pagare al le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che vengono liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre a spese generali
IVA, CPA come per legge;
pagina 6 di 7 3. pone definitivamente le spese di CTU a carico di . Parte_1
Reggio Calabria, 24 novembre 2025
La Giudice
CR IA De UA
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