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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1624/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL ER, Presidente
PETRUCCI LUIGI, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5323/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via G. Grazer 14 00154 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2847/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
6 e pubblicata il 13/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210063520236000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la cartella di pagamento relativa a bolli auto dell'anno 2016 e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In particolare, il giudice di prime cure dichiarava la prescrizione dei crediti tributari, perché non era stata prodotta la relata di notificazione degli atti di accertamento ai quali aveva fatto seguito la cartella di pagamento.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione per i seguenti motivi:
1.- il contribuente avrebbe dovuto citare in giudizio la Regione siciliana, che avrebbe dato la prova della notificazione degli atti di accertamento, in mancanza facevano fede le data di notificazione indicate sulla cartella di pagamento.
2. erronea dichiarazione di prescrizione, perché gli atti accertamento erano stati notificati fra il 30/09/2019 ed il 11/11/2019, per cui la cartella di pagamento notificata il 2/02/2023 risultava tempestivamente in considerazione della sospensione dei termini prevista per l'emergenza sanitaria.
Non si costituiva il contribuente regolarmente intimato presso il difensore domiciliatario.
Sul punto va detto che il Collegio in diversa composizione aveva ordinato la produzione del .eml, ma questi erano già presenti in atti anche se depositati tardivamente rispetto all'udienza (dovendosi anche dare atto dell'errore materiale contenuto nel testo dell'ordinanza che indicava parti diverse rispetto a quelle del presente giudizio).
Nel corso del giudizio il nuovo difensore dell'Ufficio finanziario depositava tutte le relate di notificazione degli atti di accertamento presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è fondato.
Esaminando la ragione più liquida, si deve prendere atto che l'Ufficio finanziario ha allegato e dimostrato in questo grado di giudizio, come era sua facoltà secondo la disciplina vigente pro tempore, la notificazione degli atti di accertamento. La prescrizione ha, quindi, iniziato a decorrere nel 2019 al momento delle notifiche (rectius decorsi i successivi 60 giorni previsti per l'impugnazione che rendono definitivo l'atto). Dal momento che i ruoli sono stati consegnati il 10/05/2021 si applica la sospensione di
24 mesi prevista dall'art. 68, 4 bis, d.l. n. 18/2020 conv. l. n. 27/2020, per cui è certamente tempestiva la notifica della cartella di pagamento notificata il 2/02/2023.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, perché le relate di notificazione sono state prodotte solo in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza indicata in epigrafe, conferma la cartella impugnata meglio indicata in epigrafe.
Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL GIUDICE
LU TR
IL PRESIDENTE
RD RE
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL ER, Presidente
PETRUCCI LUIGI, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5323/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via G. Grazer 14 00154 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2847/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
6 e pubblicata il 13/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210063520236000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la cartella di pagamento relativa a bolli auto dell'anno 2016 e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In particolare, il giudice di prime cure dichiarava la prescrizione dei crediti tributari, perché non era stata prodotta la relata di notificazione degli atti di accertamento ai quali aveva fatto seguito la cartella di pagamento.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione per i seguenti motivi:
1.- il contribuente avrebbe dovuto citare in giudizio la Regione siciliana, che avrebbe dato la prova della notificazione degli atti di accertamento, in mancanza facevano fede le data di notificazione indicate sulla cartella di pagamento.
2. erronea dichiarazione di prescrizione, perché gli atti accertamento erano stati notificati fra il 30/09/2019 ed il 11/11/2019, per cui la cartella di pagamento notificata il 2/02/2023 risultava tempestivamente in considerazione della sospensione dei termini prevista per l'emergenza sanitaria.
Non si costituiva il contribuente regolarmente intimato presso il difensore domiciliatario.
Sul punto va detto che il Collegio in diversa composizione aveva ordinato la produzione del .eml, ma questi erano già presenti in atti anche se depositati tardivamente rispetto all'udienza (dovendosi anche dare atto dell'errore materiale contenuto nel testo dell'ordinanza che indicava parti diverse rispetto a quelle del presente giudizio).
Nel corso del giudizio il nuovo difensore dell'Ufficio finanziario depositava tutte le relate di notificazione degli atti di accertamento presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è fondato.
Esaminando la ragione più liquida, si deve prendere atto che l'Ufficio finanziario ha allegato e dimostrato in questo grado di giudizio, come era sua facoltà secondo la disciplina vigente pro tempore, la notificazione degli atti di accertamento. La prescrizione ha, quindi, iniziato a decorrere nel 2019 al momento delle notifiche (rectius decorsi i successivi 60 giorni previsti per l'impugnazione che rendono definitivo l'atto). Dal momento che i ruoli sono stati consegnati il 10/05/2021 si applica la sospensione di
24 mesi prevista dall'art. 68, 4 bis, d.l. n. 18/2020 conv. l. n. 27/2020, per cui è certamente tempestiva la notifica della cartella di pagamento notificata il 2/02/2023.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, perché le relate di notificazione sono state prodotte solo in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza indicata in epigrafe, conferma la cartella impugnata meglio indicata in epigrafe.
Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL GIUDICE
LU TR
IL PRESIDENTE
RD RE