Ordinanza cautelare 1 ottobre 2020
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 11/05/2026, n. 8606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8606 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08606/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06936/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6936 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno datato 18 febbraio 2020 e notificato in data 10 giugno 2020 per il tramite della Prefettura di Verona, relativamente alla domanda di cittadinanza italiana per residenza K10/-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa ON GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con d.m. del 18 febbraio 2020 ha respinto la domanda dell’interessato, visti i seguenti pregiudizi di carattere penale, anche riferiti ad alias:
- 28 luglio 2009 denuncia dalla Questura di Verona per ricettazione reato commesso, per il quale risulta essere stato condannato dal Tribunale di Verona;
- 10 novembre 2000 arresto per il reato di furto dalla Questura di Verona, per il quale risulta essere stato condannato dal Tribunale di Verona con sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Venezia;
- 9 febbraio 2001 intimazione di espulsione per inosservanza sul soggiorno dei cittadini stranieri dalla Questura di Verona;
- 28 gennaio 2002 deferimento in stato di libertà dalla Questura di Brescia per violazione sulle norme inerenti il soggiorno ;
- 15 aprile 2002 denuncia in data dalla Polizia Locale di Verona per furto aggravato ed inosservanza degli obblighi inerenti il permesso di soggiorno .
III. - Avverso detto provvedimento è insorto l’interessato chiedendone l’annullamento, in quanto asseritamente affetto adi vizi di difetto istruttorio, difetto motivazionale, motivazione incongrua, insufficiente e non completa .
Segnatamente si contesta la correttezza dell’operato della p.a., la quale si sarebbe limitata a prendere atto di condotte, risalenti, senza tenere conto di tutti gli elementi necessari ai fini di una valutazione compiuta, in particolare del livello di integrazione compiuto dall’istante prima dell’adozione del provvedimento di diniego.
IV. - L’Amministrazione, costituita in giudizio, ha prodotto in atti una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
V. – Con ordinanza collegiale n. 6102/2020 è stata respinta la domanda cautelare.
VI. - All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
I. - Il ricorso è infondato.
II. - Ad avviso del Collegio, le censure formulate nell’atto introduttivo del giudizio, con cui si contesta la correttezza dell’operato della p.a., devono essere disattese.
Il provvedimento impugnato è da ritenere supportato da una adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, oggetto di comunicazione del preavviso di rigetto, avendo l’Amministrazione valutato correttamente tutti fatti occorsi e risultando chiaro il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante.
Dalla lettura del d.m. 18 febbraio 2020, segnatamente, si evince che la p.a. ha respinto la domanda di cittadinanza presentata dal ricorrente, in ragione dei seguenti elementi ostativi, anche riferiti ad alias:
- 28 luglio 2009 denuncia dalla Questura di Verona per ricettazione reato commesso, per il quale risulta essere stato condannato dal Tribunale di Verona;
- 10 novembre 2000 arresto per il reato di furto dalla Questura di Verona, per il quale risulta essere stato condannato dal Tribunale di Verona con sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Venezia;
- 9 febbraio 2001 intimazione di espulsione per inosservanza sul soggiorno dei cittadini stranieri dalla Questura di Verona;
- 28 gennaio 2002 deferimento in stato di libertà dalla Questura di Brescia per violazione sulle norme inerenti il soggiorno ;
- 15 aprile 2002 denuncia in data dalla Polizia Locale di Verona per furto aggravato ed inosservanza degli obblighi inerenti il permesso di soggiorno .
III. – Ad avviso dell’istante, i fatti addebitati sono molto datati, di qui la contestazione dell’operato del Ministero che, oltre a non aver adeguatamente motivato il proprio diniego, avrebbe, peraltro, rigettato la domanda senza effettuare alcuna istruttoria per verificare l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale.
Di contro la prospettazione attorea, il Collegio osserva che il diniego giunge a valle dell’attività istruttoria condotta dall’amministrazione che ha riscontrato la riconducibilità al richiedente di un duplice elemento di controindicazione.
Al riguardo, si rileva innanzitutto che i diversi addebiti sono stati giudicati, anche in ragione di una loro valutazione non atomistica, ostativi all’acquisizione del bene della vita richiesto, in quanto rivelatori di una “ scarsa aderenza ai valori della comunità (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 15/04/2015, n. 5554) e, nella fattispecie, ancor minore interesse per la concessione dello status civitatis ove non anche scarsa considerazione degli obblighi che si accompagnano a detta concessione ” (cfr. in tal senso Tar Lazio, sez. I ter, n. 5708/2019).
Del resto, come già ripetutamente chiarito da questa Sezione, il giudizio prognostico sulla meritevolezza dello status è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo frammentario i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (TAR Lazio, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131 e 32, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
IV. – A ciò si aggiunga che al richiedente lo status è stata contestata, tra l’altro, la condanna per condotte che, per quanto molto datate, integrano fattispecie - ricettazione ex art. 648 c.p. e furto ex art. 624 c.p. - che, essendo punite con la pena che nel suo massimo edittale non è inferiore a tre anni di reclusione, rientrano nel novero dei reati che, in caso di condanna, sono, contrariamente a quanto argomentato da parte ricorrente, automaticamente ostativi al rilascio della cittadinanza, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 91/1992, che, dettato in materia di cittadinanza iure matrimonii (in cui il richiedente, coniuge di cittadino, vanta un vero e proprio diritto soggettivo), si estende in parte qua necessariamente anche alla fattispecie della cittadinanza per naturalizzazione, in nome dei principi di sicurezza pubblica e civile convivenza sottesi alla stessa.
In generale, con riferimento alla rilevanza ostativa dei pregiudizi penali il legislatore del 1992 ha inteso eliminare qualsivoglia discrezionalità dell’autorità amministrativa in presenza di determinate fattispecie, la cui gravità è stata fissata direttamente ed in via generale ed astratta, sulla base di un requisito oggettivo, rappresentato dalla previsione di una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni. Per cogliere a pieno il tenore dell’individuazione di tale tetto massimo da parte del legislatore della riforma, basti evidenziare il carattere innovativo della previsione dell’art. 6, comma 2, lettera b) de quo rispetto alla disposizione che ha sostituito, contenuta nell'art. 2, n. 2, della legge 21 aprile 1983, n. 123, che non faceva riferimento alla pena edittale, bensì alla pena irrogata dal giudice penale sulla base della valutazione delle specifiche circostanze del caso concreto.
L’innovazione è stata immediatamente rilevata dalla giurisprudenza, che ha chiarito che “ la norma ora in vigore sposta implicitamente il criterio di valutazione della pericolosità sociale alla peculiare rilevanza della fattispecie incriminatrice, attraverso una generalizzazione del principio che la predetta pericolosità scaturisce da un fatto di reato comunque punibile con pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni. Si tratta, a ben vedere, di una profonda innovazione normativa, sostanzialmente con finalità restrittive, che non può essere considerata come specificazione o, in ogni caso, continuazione logica della previgente disposizione ” (Cons. Stato, sez. IV, n. 1345/1999).
In altri termini, detta norma definisce espressamente l’ambito delle ipotesi criminose che precludono il conseguimento della cittadinanza richiesta ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 - che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per l’aspirante cittadino (al fine di tutelare l’unità familiare del cittadino italiano) - persino a chi è coniuge del cittadino italiano, salvo l’eventuale successiva sopravvenienza della riabilitazione. Pertanto, questa norma - proprio perché dettata in relazione ad una situazione di maggior favore (in quanto sorretta dall’esigenza di tutela di chi è già cittadino e dell’unità familiare) – va considerata quale norma di tenuta dell’ordinamento che individua gli argini di quell’area del penalmente rilevante, travalicati i quali inevitabilmente il potere di valutazione discrezionale dell’amministrazione, giustapposto all’interesse legittimo pretensivo del richiedente lo status , finisce per essere compresso, a garanzia delle regole di civile convivenza e dei valori identitari dello Stato.
Ed in questo senso l’art. 6 citato si applica a fortiori anche alla cittadinanza richiesta ai sensi dell'articolo 9, lettera f), della legge n. 91 del 1992 (cfr. Tar Lazio, sez. II quater n. 3582 del 2014; n. 1833 del 2015, 324/2017, secondo un orientamento consolidato del Cons. Stato, espresso inter alia nelle sentenze, sez. III, 1726/19, 8734/2019, 1837/2019, 4151/2021; 4122/2021, condiviso dalla Sezione, v. da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n.; 13002/2023; 12538/2023; 10879/2023; 7143/2023; 3673/2023), cioè limitatamente alla parte in cui individua i reati immediatamente ostativi alla concessione dello status , in ragione del principio de “il più contiene il meno”, per cui, se rispetto all’esigenza di tutela dei valori fondamentali dell’ordinamento anche la pretesa a conseguire la cittadinanza da parte del coniuge del cittadino (che – si ribadisce - vanta un vero e proprio diritto soggettivo) si mostra recessiva, a maggior ragione ciò vale nel caso di concessione della cittadinanza per residenza, fattispecie cui il legislatore riserva una disciplina di minor favore (TAR Lazio, sez. V bis, n. 12538/2023).
Solo in presenza della riabilitazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 in questione, si ha, da un lato, per quanto riguarda la cittadinanza per matrimonio, una riespansione dell’esigenza di tutela dell’unità familiare con automatica rimozione degli effetti ostativi riconnessi alla commissione dei reati specificamente individuati, dall’altro, per quanto riguarda la cittadinanza per concessione per residenza ultradecennale - tenuto conto dell’interpretazione di tipo sistematico fornita costantemente dalla giurisprudenza - un effetto riespansivo che però riguarda l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, non più vincolata da un bilanciamento degli interessi in conflitto compiuto a monte dal legislatore.
Appare chiara, dunque, alla luce di tale lettura della norma, che si deve escludere l’illegittimità del provvedimento impugnato, visto che l’istante, che ha presentato la domanda di cittadinanza per residenza ultradecennale, è stato condannato per la commissione di un reato automaticamente ostativo, per il quale non risulta essere intervenuta la riabilitazione.
La riabilitazione costituisce l'unico rimedio previsto dalla legge n. 91 del 1992, per elidere l'effetto preclusivo dei precedenti penali ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana; la riabilitazione, infatti, non può essere considerata fungibile, ai detti fini, con altre cause di estinzione del reato, dalle quali differisce, secondo la giurisprudenza penale di legittimità, per la peculiarità di presupporre - essa soltanto - l'accertamento di un completo ravvedimento del reo (così, ex pluris , Cass. pen., Sez. VI, 26 settembre 2014 n. 20399). Invero, si rammenta che solo con la riabilitazione si acquista la certezza dell’effettiva rieducazione del reo poiché l'estinzione ex art. 445 c.p.p. deriva dal solo dato fattuale del mero decorso del tempo (cfr., Cons. Stato, sez. III, ordinanza n. 05104/2017; sulla riabilitazione, peraltro, è stato attentamente osservato dal TAR Brescia, nella sentenza n. 1731/2010 che “ tutto depone nel senso che la concessione della riabilitazione preveda un accertamento molto più incisivo della effettiva rieducazione e del reinserimento sociale del condannato, che nell'estinzione ex art. 460 c.p.p. manca del tutto. Non è d'altronde un caso se la competenza ad emettere il provvedimento di riabilitazione appartiene al Tribunale di sorveglianza, che ha la finalità precipua di seguire il condannato lungo tutto il percorso della esecuzione della pena e che è integrato anche nella sua composizione da assistenti sociali o altri esperti della materia, laddove l'estinzione ex art. 460 c.p.p. è pronunciata dal giudice dell'esecuzione, che è lo stesso giudice che ha emesso la sentenza di condanna. Né è un caso che il provvedimento di riabilitazione abbia natura costitutiva (proprio perché contiene delle valutazioni discrezionali in ordine all'effettivo reinserimento sociale del condannato), laddove quello ex art. 460 c.p.p. ha natura eminentemente dichiarativa. In definitiva, il provvedimento di riabilitazione ex art. 178 c.p. contiene un quid pluris (ed anzi, un quid particolarmente consistente) rispetto al provvedimento di estinzione emesso ex art. 460 c.p.p. ”).
Il provvedimento oggetto della presente controversia, adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell’adozione dello stesso, è da ritenere dunque legittimo, visto che al momento della sua adozione in mancanza della riabilitazione non era superabile la causa ostativa normativamente prevista (al riguardo, infatti, la p.a. nel provvedimento rappresenta che “ non è stata fornita prova dell’istanza di riabilitazione e che si può ritenere sia stata presentata successivamente al preavviso di diniego dell’istanza, ai sensi dell’articolo 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241 ” e il ricorrente nel ricorso - a pag. 3 - sostiene che “[c] on riferimento alle dette condanne … si sta attivando per presentare Istanza di Riabilitazione essendo in possesso dei requisiti di legge ”).
V. - Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
VI. – In ogni caso, si tenga conto che il diniego della cittadinanza non preclude all’interessato di ripresentare l’istanza nel futuro, una volta conseguita la riabilitazione.
VII. - Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
VIII. – Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI ET, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
ON GI, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| ON GI | RI ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.