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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/09/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione lavoro nella persona del Dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/09/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.n. 2612/2024
TRA
( ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'8.02.1971, ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosarno del foro di Palmi, C.F.: , ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Rosarno (RC), Via
Trapani n. 25 – 89025, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avv. Katya Lea Napoletano del Foro di Grosseto (CF ) e C.F._3
dall'Avv Dario cosimo Roberto Adornato in forza di procura generale alle liti rep. n.
337590\7131 del 23\1\23 a rogito Notaio in Roma dott. ed Persona_1
elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Grosseto Via CP_1
Trento, 44 cap. 58100;
RESISTENTE
OGGETTO: Pensione di reversibilità. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato alla controparte, Parte_1
ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' deducendo:
[...] CP_1
- di aver presentato domanda amministrativa (n. 9140000092988) volta al riconoscimento dei requisiti per l'ottenimento della reversibilità sulla pensione categoria VO (vecchiaia) n. 45005547 di cui era titolare la madre, sig.ra Per_2
nata a [...] l'[...], deceduta il 24.02.2024;
[...]
- che era convivente ed a carico della madre in quanto ella, prima del decesso, provvedeva al suo sostentamento in maniera continuativa così come previsto dall'articolo13 del Regio Decreto Legge 14 aprile 1939, n. 636 come modificato dalla
Legge 903 del 21 luglio 1965 art. 22 comma 7;
- che la sig.ra provvedeva al sostentamento del ricorrente in quanto questi Per_2
versava in condizioni di non autosufficienza economica poiché titolare di invalidità civile al 100% con handicap in condizione di gravità e privo di occupazione lavorativa;
- che il mantenimento abituale è desunto dalla loro convivenza oltre che dalla dichiarazione dei redditi (cfr modello 730 allegato e lo stato di famiglia);
- che il sig. all'epoca del decesso della madre risultava già titolare di Parte_1
invalidità civile con percentuale pari al 100% a decorrere dal 6 aprile 2018;
Proponeva, pertanto ricorso amministrativo, il quale veniva rigettato.
Per tali motivi parte ricorrente adiva codesto Tribunale concludendo come di seguito:
“Che l'On.le Tribunale adito voglia ai sensi dell'art. 445 c.p.c. fissare apposita udienza per la comparizione personale delle parti con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto, per ivi nominare un consulente tecnico e per procedere alla verifica dei requisiti previsti dalla legge per chiedere ed ottenere: Il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in qualità di figlio maggiorenne inabile, ovverosia se il ricorrente fosse totalmente inabile alla morte della madre la quale provvedeva al suo sostentamento economico, specificandone la decorrenza”.
Si è costituiva in giudizio l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante decideva la causa con sentenza.
Preliminarmente, il ricorso è procedibile essendo esaurito il procedimento amministrativo.
Nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
È noto che ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L.
903/65, e della L. 335/95 la pensione ai superstiti in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato per invalidità, vecchiaia o anzianità, o anche dell'assicurato che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti requisiti contributivi, al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive.
Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia:
-vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
-orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
-genitore di età superiore ai 65 anni che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
-fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa.
Quanto, poi, al requisito del carico, richiesto per alcuni aventi diritto, esso è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e dal mantenimento in modo efficiente dello stesso da parte del dante causa: occorre nella specie, un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica. Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario. Occorre, altresì, che:
-il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o albi di cui all'art.2 L. 222/84,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla legge 222, e quindi l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile.
Venendo al caso in esame, osserva il Giudicante che dall'analisi degli atti versati in giudizio e all'esito della CTU espletata, emerge che parte ricorrente non possiede, il requisito dell'inabilità richiesto dalla normativa in materia.
Il CTU nominato dott. -a seguito dell'espletamento della perizia nella Persona_3
relazione scritta ha accertato l'inesistenza delle condizioni per ottenere l'indennità richiesta
Il CTU, infatti, ha adeguatamente motivato le proprie conclusioni sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti ed ha evidenziato che: “Riguardo al quesito se all'epoca del decesso della madre (24-02-2024) fosse da ritenersi inabile, la risposta è negativa poiché non si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, alla luce delle suddette infermità".
La consulenza si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo di indagine, conseguito all'esame obiettivo della ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni, e può essere fatta propria dal Giudicante. La relazione espletata appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, l'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1,
Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). In effetti, le censure avanzate dall'opponente alla bozza di perizia- e poi riprese nei motivi di opposizione -trattandosi anche di deduzioni difensive formulate dal procuratore di parte ricorrente e non da un c.t.p.- finiscono per riflettere un mero dissenso diagnostico: in sintesi si tratta di un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative, che appaiono irrilevanti a fini dell'esercizio del potere di rinnovare la perizia.
Come sostenuto costantemente dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite - sorretta da un'analitica disamina - non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico - legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità” (ex multis, Cass. 15796/2004).
La parte non ha individuato omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (Cass. 21 agosto 2007, n. 17779; Cass. 17 aprile 2004 n. 7341; Cass. 28 ottobre
2003 n. 16223). La domanda deve essere pertanto rigettata con conferma delle risultanze dell'elaborato peritale in atti.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n. 269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in persona del Dott. Carlo Gabutti, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Spese irripetibili;
3. Pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella CP_1
misura di euro 280,00 a favore della dott. XXXX)
Palmi, 20/09/2025
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Dott. Carlo Gabutti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione lavoro nella persona del Dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/09/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.n. 2612/2024
TRA
( ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'8.02.1971, ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosarno del foro di Palmi, C.F.: , ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Rosarno (RC), Via
Trapani n. 25 – 89025, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avv. Katya Lea Napoletano del Foro di Grosseto (CF ) e C.F._3
dall'Avv Dario cosimo Roberto Adornato in forza di procura generale alle liti rep. n.
337590\7131 del 23\1\23 a rogito Notaio in Roma dott. ed Persona_1
elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Grosseto Via CP_1
Trento, 44 cap. 58100;
RESISTENTE
OGGETTO: Pensione di reversibilità. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato alla controparte, Parte_1
ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' deducendo:
[...] CP_1
- di aver presentato domanda amministrativa (n. 9140000092988) volta al riconoscimento dei requisiti per l'ottenimento della reversibilità sulla pensione categoria VO (vecchiaia) n. 45005547 di cui era titolare la madre, sig.ra Per_2
nata a [...] l'[...], deceduta il 24.02.2024;
[...]
- che era convivente ed a carico della madre in quanto ella, prima del decesso, provvedeva al suo sostentamento in maniera continuativa così come previsto dall'articolo13 del Regio Decreto Legge 14 aprile 1939, n. 636 come modificato dalla
Legge 903 del 21 luglio 1965 art. 22 comma 7;
- che la sig.ra provvedeva al sostentamento del ricorrente in quanto questi Per_2
versava in condizioni di non autosufficienza economica poiché titolare di invalidità civile al 100% con handicap in condizione di gravità e privo di occupazione lavorativa;
- che il mantenimento abituale è desunto dalla loro convivenza oltre che dalla dichiarazione dei redditi (cfr modello 730 allegato e lo stato di famiglia);
- che il sig. all'epoca del decesso della madre risultava già titolare di Parte_1
invalidità civile con percentuale pari al 100% a decorrere dal 6 aprile 2018;
Proponeva, pertanto ricorso amministrativo, il quale veniva rigettato.
Per tali motivi parte ricorrente adiva codesto Tribunale concludendo come di seguito:
“Che l'On.le Tribunale adito voglia ai sensi dell'art. 445 c.p.c. fissare apposita udienza per la comparizione personale delle parti con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto, per ivi nominare un consulente tecnico e per procedere alla verifica dei requisiti previsti dalla legge per chiedere ed ottenere: Il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in qualità di figlio maggiorenne inabile, ovverosia se il ricorrente fosse totalmente inabile alla morte della madre la quale provvedeva al suo sostentamento economico, specificandone la decorrenza”.
Si è costituiva in giudizio l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante decideva la causa con sentenza.
Preliminarmente, il ricorso è procedibile essendo esaurito il procedimento amministrativo.
Nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
È noto che ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L.
903/65, e della L. 335/95 la pensione ai superstiti in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato per invalidità, vecchiaia o anzianità, o anche dell'assicurato che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti requisiti contributivi, al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive.
Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia:
-vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
-orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
-genitore di età superiore ai 65 anni che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
-fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa.
Quanto, poi, al requisito del carico, richiesto per alcuni aventi diritto, esso è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e dal mantenimento in modo efficiente dello stesso da parte del dante causa: occorre nella specie, un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica. Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario. Occorre, altresì, che:
-il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o albi di cui all'art.2 L. 222/84,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla legge 222, e quindi l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile.
Venendo al caso in esame, osserva il Giudicante che dall'analisi degli atti versati in giudizio e all'esito della CTU espletata, emerge che parte ricorrente non possiede, il requisito dell'inabilità richiesto dalla normativa in materia.
Il CTU nominato dott. -a seguito dell'espletamento della perizia nella Persona_3
relazione scritta ha accertato l'inesistenza delle condizioni per ottenere l'indennità richiesta
Il CTU, infatti, ha adeguatamente motivato le proprie conclusioni sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti ed ha evidenziato che: “Riguardo al quesito se all'epoca del decesso della madre (24-02-2024) fosse da ritenersi inabile, la risposta è negativa poiché non si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, alla luce delle suddette infermità".
La consulenza si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo di indagine, conseguito all'esame obiettivo della ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni, e può essere fatta propria dal Giudicante. La relazione espletata appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, l'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1,
Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). In effetti, le censure avanzate dall'opponente alla bozza di perizia- e poi riprese nei motivi di opposizione -trattandosi anche di deduzioni difensive formulate dal procuratore di parte ricorrente e non da un c.t.p.- finiscono per riflettere un mero dissenso diagnostico: in sintesi si tratta di un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative, che appaiono irrilevanti a fini dell'esercizio del potere di rinnovare la perizia.
Come sostenuto costantemente dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite - sorretta da un'analitica disamina - non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico - legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità” (ex multis, Cass. 15796/2004).
La parte non ha individuato omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (Cass. 21 agosto 2007, n. 17779; Cass. 17 aprile 2004 n. 7341; Cass. 28 ottobre
2003 n. 16223). La domanda deve essere pertanto rigettata con conferma delle risultanze dell'elaborato peritale in atti.
Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n. 269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att. c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in persona del Dott. Carlo Gabutti, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Spese irripetibili;
3. Pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella CP_1
misura di euro 280,00 a favore della dott. XXXX)
Palmi, 20/09/2025
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Dott. Carlo Gabutti