Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3796 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICAS AZIONE 0 3 7 9 6 /0 3 Oggella EGNO PRIVO DELL'AZIONT ONE PRIMA MBIARIA PROMESSA DI GAMENTO CONDIZIONI Composta dagli Ili.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 9631/00 Dott. Giovant.i LOSAVIC Presidente 11695/00 Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEB ANCO Cron. 8729 Kel. Consigliere Dott, Donato PLENTEDA Consigliere Rep. 1070 Dott. Mario ADAMO Ud. 06/11/2002 CELENTANO - Consigliere Dott. Walter ha pronunciazo la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IIZZIQ VITO, electivamente domiciliato in ROMA VIA MARZIALE 36, presso i'avvocato CONCETTA M. RITA FRACALA, giusta procura a margine del ricorso;
My TROVATO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI zicorrente -
contro
ON SE, PUGLISI ANNA RITA, PUGLISI SALVATORE;
intimati - e sul 2° ricorso n° 11695/00 proposto da: ON SE in proprio بع nella qualità di esercente patria potestà dei figli minori PUGLISI RITA, 2002 elettivamente domiciliati in ROMA 1998 PUGLIST SALVATORE, 1 PIAZZA CAVOUR pres50 LA CANCELLERIA CIVILS DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi daqli avvocati ANTONIKO CATANZARO LOMBARDO, ALFIO SCUDERI, gius a mandato a margine del contraricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITO, MARZIALE 36, presso 'avvocato MARIA FITA CONCETTA TROVATO, rappresentazo e difeso dall'avvocato GIOVANNI FRAGALA, giusta procura a margine del controricorso al icorso incidentale;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza Γ. 329/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 21/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de_ 06/11/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sas-ituto Procuratore हु Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto di quello incidentale. Svolgimento del processo at o 9.3.1990 TI EB, anche quale Con la potestà sulla figlia UG AN IZ, e esercente 2 UG VA proposero opposizione al cecreto in- qiuntivo 24.1.1990 del Presidente del Tribunale di Ca- Sania che, ad istanza di Lizzic TO, aveva ingiunto loro, quali eredi di UG LO, il pagamento di L. 50.000.000, oltre interessi e spese, in forza di Un as- segno bancario tratto dal de cuius 1' 1.2.1989 sulla Cassa Centrale di Risparmio V.
3. Negarono gli opponenti la autenticità della firma di traenza;
eccepironc la prescrizione de l'azione cam- biaria e negarono ancora la esistenza di rapporti 800- tostanti al titolo;
in via riconvenzionale chiesero la condanna del Lizzic al risarcimento dei danni. Il tribunale con sentenza 10.12.1994 acccrtò la ац- tenticità della firma di traenza} giudicò prescritta L'azione cambiaria, ma respinse la opposizione, attri- buendo rilevanza al titolo quale prova scritta del cre- из dito, derivante da un mutuo concesso al UG. Ta sentenza, impugnata dalla TI e dal UG, nonché da UG AN TA, diveruza maggiorennе, f 1 in parte riformata con sentenza 21.5.1999 dalla Corte di Appello di Catania, che condanno gli eredi di Pugli- si LO al pagamento di L. 50.000.000, та revocè i decreto ingiuntivo opposto e compenso per Ա RZ le spese del processo di primo e secondo grado e pose la differenza a carico degli opponenti. Rilevato che 'assegno, per essere stato emesso senza la indicazione del nome del prenditore, non pote- va costituire prova del credito in sede monitoria, non essendo promessa di pagamento ai sensi dell' art. 1988 c.c., giacché la inversione dell'onere della prova ope- za solo nei confronti del destinatario della promessa e non nei confronti del ZZ che non lo era, ha ritenu- to la Corte di merito che l'assegno in questione era stato emesso a fronte di altro assegno di pari importo, che al ZZ era stato consegnato da tal RB VA, che ne era il prenditore, tratto sulla Cassa Rurale ed Artigiana dellc Ionic e poi accreditato al UG che lo aveva versato sul proprio conto. Ha disatteso la eccezione degli eredi di quest'ultimo che avevano regato la autenticità della sottoscrizione de la distinta di versamento, perché il giorno della operazione agli era ricoverato in ospeda- Osservando che era mancato il formale disconosci-le, mento della firma ai sensi dell'art. 214 II Comma हु c.p.c., C che comunque ben era potuto accadere che la della distinta . doll'assegnomateriale presentazione fosse compiuta da un Lezzo delegato dall'interessato. In ogni caso, ha aggiunto la se:: Lenza impugnata, la somma dell'assegno era stata accreditata e nessuna pro- va contraria all'avvenuto incasso del titolo era stata data, sicchè giustificata era risultata la pretesa cre- ditoria del ZZ, fondata sull'assegno controverso. Propone ricorso per cassazione ZZ TO cor un motive;
resistono con controricorso, illustrato da me- moria TI EB, UG TA e UG AT re, che hanno anche proposto ricorso incidentale con unico motivo, cui l ricorrente principale ha resisti- to. Motivi della decisione Lamenta ZZ TO che il decreto ingiuntivo sia stato revocato;
Osserva cha l'assegno bancario, senza La indicazione del nome del prenditore, vale come t-to- Io al portatore, ai sensi dell'art. 5 R.D. 21.12.1933 II 1736 e costituisce comunque prova scritta ai fini della ingiunzione e aggiunge che, anche quando il de- creto ingiuntivo sia stato emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, il relativo atto dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, sicche отте Iisulti provata la domanda fatta valere con il ricorso, il de- creto non può coscre revocato, doverdosi ritenere supe- rate le originarie lacune e insufficienze probatorie. Con il co so incidentale TI EB e Pu- glisi VA e TA denunziano la violazione degli arto. 2697, 1813 degli artl.. 1822 C. C., 1,2,5,17,19,20,21,22,23 legge sull'assegno, nonché la onessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia. Assumono che per il contratto di mutuo sia necessa- ria la prova, oltreché della consegna del danaro a del- le cose fungibili, dal patto che obbliga alla loro re- stituzione. Cale prova sarebbe mancata nella specic, in quanto l'assegno, fonte della pretesa obbligazione di restituzione, recava solo la firma di girala di Carbo- naro VA, che era pertanto rimasto l'ur.ico legit- timato. Inoltre, essendo necessaria la prova del contratto, -in aggiunta alla consegna dell'assegno che è solo un nezzo di adempimento delle obbligazioni avrebbe dovu- to i creditore dimostrare l'avvenuto incasso del tito- 10. I ricorsi, di cui va disposta la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c., sono entramoi infondati e debbono essere respinti. Posto che il decreto ingiuntivo fu emesso sulla ba- BC di ur assegno bancario tratto dal UG Sulla Cassa Centrale di Risparmio V.E., l'assunto che esso valesse comme citolo al portatore e comunque costituisse una prova scritta utile al fine del procedimento moni- torio non ha pregio alcuno. Ha ritenuto il primo giudice che l'azione cambia- ria, Icndata sul titolo, fosse prescritta e tale punto è rimasto incontroverso, come la sentenza impugnata ha dato atto, senza che a riguardo siano state mosse cen- sure. No consegue che è del tutto inconferente discutere de la validità dell'assegno come titolo al portatore, posto che, in quanto tale, aveva Comunque perduto la suscettibilità di sostenere la pretesa di credito. Nė ha maggiore valenza 1'argomento che quel 'assegno costituisse prova scritta idonea alla emissione del provvedimento moritorio. Ha osservato la corte di merito che, risultando del documento il ricor- ronto moro posso scrc, C non anche beneficiario, tanto da non potere escludere 'abusività della sua acquisi zione, al possesso ΠΟΠ po esse attribuirsi un signifi- cato inequivoco;
e comunque, ha aggiunto, esso Tancava della possibilità di valere come promessa di pagamento a de 'art. 1988 C.C., operardo 1'inversione г.orma dell'onere della prova prevista da tale norma solo nei confronti di colui cui la promessa sia stata effettiva- mente fatto;
circostanza che non emergeva dal titolo a favore del ZZ. Anche tale punto della decisione è rimasto incon- testato, giacchè il ricorso principale si limita ad af- fermare, anche in tal caso it modo assolutamente incor- ferente, che ai fini della impugnazione sia sufficiente ur. principio di prova scritta, salva la sua integra- zione in sede di opposizione;
ed infatti, SA il docu- mento di cui si tratta aveva ormai perduto la forza di titolo di credito 21 di per sé, nulla documentava in Eavore del ZZ, le cui ragioni i giudici di merito hanno apprezzato solo ella fase seguita alla opposi- zione, per fatti diversi da quelli dedotti e fondati su l'assegno, il decreto ingiuntivo non poteva essere eresso e correttamente la corte di merito lo ha revoca- to. Ma infondato è anche il ricorso incidentale, le cui censure, in termini di violazione di legge e di vizio di motivazione, non hanno alcuna consistenza. Ha rilevato la serterza impugnata che, nel giudizio di opposizione, del rapporto giuridico dal quale il My ZZ ha derivato la sua pretesa, erano stati dati va- ri riscontri, integrati da ulteriori acquisizioni pro- batorie, operate nel grado di appello. Ho osservato che egli aveva collegato la emissione deil'assegno predetto ad un sottostante rapporto di mu- tuo di I.. 50 milioni, somma che aveva messc a disposi- zione del UG con un assegno bancario di uquale imoorzo, consegnatogli da tal RB VA ir. - l iindipendente rapporto con forza di separato e - che dell'assegno risultava prenditore;
ed ha ricavato da ила serie di elementi conferma a tale mutuo e prova che di esso aveva effettivamente beneficiato il Pugli- si. In particolare ha rilevato che il RB, in se- de testimoniale, aveva confermato tale circostanza;
che c58a era risultata anche documentalmente, attraverso un assegno di L. estratto conto, da cui era emerso de un dell'assegno 50 milioni con data 1.2.1939 la stessa tratto dal UG - era stato accreditato sul corto di quest'ultimo presso l'agenzia Giarre della Cassa di Ri- sparmio V.E.; che ia distinta di versamento utilizzata per l'accredito corrispondeva all'assegno girato dal RB e recava la sottoscrizione del UG. Tali ragioni fanno giustizia di entrambe le censure mosse alla decisione deila corte territoriale, giacché non solo costituiscono una adeguata motivazione sul piano ogico giuridico, sia della operazione posta in essere, in connessione con l'assegno bancario tratto da UG LO, che dei risultato finale che aveva por- tato alla realizzazione del mutuo, mercé acquisizione da parte di quest'ultimo della somma di L. 50 milioni;
xa privano di qualunque fondatezza la deduzione circa la violazione delle norme di legge indicate nel MEZZO di gravame, con le quali la sentenza non risulta in al- 9 cun nodo ir. contrasto, meno ancora Con quelle 1:11'assegno, che non Sonc in discussione, avendo la sentenza argomentato dagli elementi documentali e dalla prova orale per ricavare la esistenza del contratt.c di mutuo del quale ha indicato gli elementi costitutivi, evidenziando Calli che lo hanno integrato, con accer- tamento insuscettibile del sindacato di legittimità e peraltro in larga parte incontroverso. Né può condividersi l'assurto che l'onere de la prove fosse rimasto non assolto e per tale verso la - decisione impugnata meriterebbe la cersura proposta per il fatto che avrebbe dovuto essere provato arche 1'incasso del titolo, TA sentenza, muovendo dal dato certo che 1'accredito Sull conto del UG era avvenuto per 1'importo di quell'assegno e da quello che il titolo ΠΟΤ era stato protestato, nonché dalla circostanza che nessuna prova era stata fornita circa la mancata effet- tiva riscossione, ha digattesc la eccezione valutando quegli elementi, con indagine anch'essa sottratta 61 sindacato di legittimità, como idonei al perfezionamen- to del mutuo. La reciproca soccombenza giustifica la compensazio- ne delle spese di questo giudizio. F.Q.M. 10 La Corte riunisce ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma 6.11.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Losavio Donato Plenteda Lovevro CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prime S IL CANCELLIERE Deposi Andre Bianchi Soria 00 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 12-6.03 serie 4 al n. 22,291 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Antonella Fontana 11