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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAURINI GIACOMINO, Presidente e Relatore
DELLA VECCHIA ANGELO, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 569/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
San Marco S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11 TARI 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il sig. Ricorrente_2 titolare dell'impresa individuale Floricoltura di Villa di Villa Franco ricorre contro un avviso di accertamento in tema di Tassa Rifiuti per l'anno 2018 emesso dalla società di riscossione San
Marco Spa per conto del Comune di Verdello.
In via del tutto preliminare la Corte rileva che l'Ente resistente San Marco Spa ha comunicato di avere annullato in autotutela l'avviso di accertamento oggetto della presente impugnazione, provvedendo a darne comunicazione a mezzo PEC al ricorrente in data 30 dicembre 2025.
La San Marco Spa chiede, pertanto, la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali tra le parti.
DECISIONI
Considerato che l'annullamento dell'avviso di accertamento oggi impugnato ha prodotto l'automatica eliminazione di qualsiasi possibile danno economico a carico del ricorrente, a parere di questa Corte sussistono i requisiti di legge per procedere alla richiesta cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio in essere.
Considerato, inoltre, che la richiesta di cessazione della materia del contendere è stata realizzata e prodotta tempestivamente dall'Ente resistente, questa Corte ritiene di dovere disporre tra le parti la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Bergamo, 28 gennaio 2026
Il Presidente Relatore
OM RI
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAURINI GIACOMINO, Presidente e Relatore
DELLA VECCHIA ANGELO, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 569/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
San Marco S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11 TARI 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il sig. Ricorrente_2 titolare dell'impresa individuale Floricoltura di Villa di Villa Franco ricorre contro un avviso di accertamento in tema di Tassa Rifiuti per l'anno 2018 emesso dalla società di riscossione San
Marco Spa per conto del Comune di Verdello.
In via del tutto preliminare la Corte rileva che l'Ente resistente San Marco Spa ha comunicato di avere annullato in autotutela l'avviso di accertamento oggetto della presente impugnazione, provvedendo a darne comunicazione a mezzo PEC al ricorrente in data 30 dicembre 2025.
La San Marco Spa chiede, pertanto, la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali tra le parti.
DECISIONI
Considerato che l'annullamento dell'avviso di accertamento oggi impugnato ha prodotto l'automatica eliminazione di qualsiasi possibile danno economico a carico del ricorrente, a parere di questa Corte sussistono i requisiti di legge per procedere alla richiesta cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio in essere.
Considerato, inoltre, che la richiesta di cessazione della materia del contendere è stata realizzata e prodotta tempestivamente dall'Ente resistente, questa Corte ritiene di dovere disporre tra le parti la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Bergamo, 28 gennaio 2026
Il Presidente Relatore
OM RI