Art. 9.
Sono stabiliti nella somma di lire 23.760 i discarichi consentiti nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
Sono stabiliti nella somma di lire 23.760 i discarichi consentiti nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .