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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 26/08/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 901/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n° 901/2012 RG del Tribunale di Spoleto, trattenuta in decisione all'udienza del 17/7/2025, promossa da
, , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore , e elettivamente Persona_1 Parte_3 domiciliati in Roma al Viale Parioli 180, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Scicchitano che li rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta a margine dell'atto introduttivo del giudizio,
ATTORI nei confronti di
quale impresa designata per il Molise dal Fondo di Garanzia per le Controparte_1 vittime della strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dell'avv. Mario
Pietrunti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Isernia, via Lorusso n. 4, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
CONVENUTO nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dell'avv. Controparte_2
Giuseppina Negro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Isernia, via Giovanni XXIII
n. 38, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA nei confronti di
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
TERZA CHIAMATA CONTUMACE avente ad oggetto: lesione personale
Conclusioni come da verbale di udienza del 17.7.2025.
pagina 1 di 14
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e , in proprio e Parte_1 Parte_2 quali esercenti la potestà genitoriale in capo a e successivamente divenuta Per_1 Pt_3 maggiorenne nel corso del giudizio e costituitasi in proprio, hanno chiesto alla Controparte_1 quale impresa designata per il Molise per il Fondo Vittime della Strada, il risarcimento dei danni tutti prodotti a seguito e in conseguenza del sinistro verificatosi in 14.10.2009, riducendo, a seguito delle espletate CTU, le pretese e rassegnando, infine, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale
Civile di Isernia, Giudice designato, contrariis reiectis, previo rigetto delle infondate eccezioni avversarie di improponibilità della domanda alla luce dei documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell'indice degli atti di parte attrice: a) accertare e dichiarare l'integrale ed esclusiva responsabilità dell'ignoto conducente del veicolo rimasto sconosciuto ovvero non identificato in relazione ai fatti per come descritti nelle premesse dell'atto di citazione;
b) per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la convenuta oggi quale Impresa Designata per la Gestione del CP_1 Controparte_4
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il Molise, in persona del Suo legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, materiali, fisici e morali, patrimoniali e non, nessuno escluso, subiti dal pedone sig. nonché di riflesso dai suoi stretti congiunti conviventi Parte_1
, ed in dipendenza del sinistro de quo, danni che Controparte_5 Persona_1 Persona_2 esclusivamente in via esemplificativa si indicano nel loro ammontare nella seguente misura: Pt_1
, danno biologico per invalidità temporanea e permanente (anni 39 Tabelle comprensivo
[...] CP_3 di incremento tabellare per sofferenza soggettiva) € 104.102,00; danno estetico e/o fisiognomico non emendabile grave ed esteso al volto, € 25.000,00; danno patrimoniale differenziale calcolato sulla scorta della CTU contabile a cura del Dott. € 31.710,20 (ovvero € 75.923,51 per danno Per_3 economico subito da per come accertato a pag. 13 della CTU a cura del Dr. Parte_1 [...] detratti € 44.213,31 quali somme erogate dall' a titolo di ristoro del danno Per_4 CP_6 patrimoniale per come indicate a pag. 15 della predetta CTU contabile); , compagna Controparte_5 convivente, danno riflesso non patrimoniale € 25.000,00; , figlio convivente, danno Persona_1 riflesso non patrimoniale € 12.500,00; , figlia convivente, danno riflesso non Parte_3 patrimoniale € 12.500,00; interessi e rivalutazione monetaria a far tempo dalla data del sinistro sino a quella del soddisfo, come per legge ovvero maggior danno per il mancato impiego della somma risarcitoria come da sentenze della Suprema Corte. Il tutto nelle misure sopra specificate ovvero in quella misura maggiore o minore quale verrà richiesta, accertata e provata in corso di causa ovvero da liquidarsi secondo giustizia ed equità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del pagina 2 di 14 sottoscritto procuratore antistatario”.
In particolare, gli attori hanno rappresentato che il sig. , dipendente con contratto a Parte_1 tempo determinato a decorrere dal 13.5.2009 al 13.11.2009 della società con mansioni CP_2 di impiegato tecnico, il giorno 14.10.2009, alle ore 8:15/8.20, mentre si trovava all'interno del cantiere della società sulla SS 158 a circa 300 mt dal distributore Agip di Colli al Volturno (IS), CP_2 in direzione di Venafro, veniva improvvisamente e imprevedibilmente colpito al volto con estrema violenza da una traversa di legno di cm 400x10, urtata da un furgone tipo Daily, non identificato, proveniente ad alta velocità dal lato nord in direzione di Venafro, all'uscita di una semicurva. L'autista, dopo aver rasentato la recinzione del cantiere, invadeva con lo specchio laterale destro l'area del cantiere stesso, urtando la traversa che il sig teneva e che per l'urto colpiva il sig. Pt_4 Pt_1 provocandogli lesioni per il cui risarcimento è stato introdotto il presente giudizio.
Si è costituita la contestando in fatto e in diritto le pretese attoree e concludendo nel CP_1 seguente modo: “in via preliminare accogliere le sollevate eccezioni proposte in via pregiudiziale e quindi dichiarare:
- carenza di legittimazione passiva per insussistenza dei presupposti di legge per il coinvolgimento del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ance per essere l'incidente avvenuto all'interno di area di cantiere;
- l'improponibilità della domanda per mancato inoltro di valida ed efficace richiesta stragiudiziale di risarcimento;
in via principale - rigettare la proposta domanda risarcitoria in quanto infondata sia in fatto che in diritto, inammissibile, improcedibile ed improponibile;
in via meramente subordinata
- Dichiarare la responsabilità anche concorsuale della in persona del suo Controparte_7 legale rappresentante p.t. conseguentemente condannare essa al risarcimento dei Controparte_2 danni tutti che verranno riconosciuti agli odierni attori;
- in via ulteriormente subordinata ed in caso di accoglimento della domanda proposta da controparte, accogliere la proposta domanda di manleva e rivalsa e per l'effetto condannare essa CP_2
al pagamento ed al rimborso delle somme tutte che la esponente Società fosse condannata a
[...] qualsiasi titolo e/o ragione a pagare in dipendenza del sinistro per cui è causa, con vittoria di spese di lite;
in ogni caso
- contenere l'esposizione della Compagnia nei limiti del massimale minimo di legge all'epoca vigente e pari ad € 775.000,00; pagina 3 di 14 - Ritenere sussistente la franchigia di legge fissata per ogni voce di danno in complessivi € 500,00;
- porre a carico di controparte tutte le spese, diritti e onorari del presente giudizio, con accessori di legge e con ogni altra riserva”.
Ammessane la chiamata, si è costituita in giudizio chiedendo di essere autorizzata alla CP_2 chiamata della in virtù della polizza n. 3535200848632, accesa per la Controparte_3 copertura della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione (R.C.O.), eccependo l'incompetenza del giudice adito in favore della competenza funzionale del Giudice del Lavoro e di dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di per la chiamata in garanzia esercitata dalla nonché, in via CP_8 CP_1 principale, di dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo e, in ogni caso, chiedendo di rigettare la domanda di manleva svolta nei confronti di ovvero, in via subordinata, di CP_2 ritenere concorrente la responsabilità dell'attore. In via ulteriormente subordinata ha chiesto di detrarsi l'importo corrisposto dall' e, in ogni caso, di accogliere la domanda di garanzia svolta nei CP_6 confronti della Controparte_3
La regolarmente citata, non si è costituita e ne è stata, pertanto, dichiarata la Controparte_3 contumacia.
La causa è stata istruita mediante escussione dei testi e CTU sia medica che contabile e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.7.2025 senza ulteriore concessione di termini ex art. 190 c.p.c. avendo le parti già provveduto a depositare memorie conclusionali.
***
Così ricostruiti i termini della vicenda, va anzitutto rigettata e confermato il rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza svolta da in favore del giudice del lavoro, avendo la CP_2 CP_1 contestato alla la mancata adozione delle misure di sicurezza sul luogo del lavoro e il
[...] CP_2 mancato utilizzo degli strumenti di protezione da parte del lavoratore infortunato.
Nonostante tale eccezione non sia stata riproposta nelle conclusionali da parte della terza chiamata, va chiarito quanto espresso dal giudice precedentemente titolare del fascicolo nel rigettare l'eccezione. Al riguardo, infatti, va rilevato che l'eventuale natura della controversia di lavoro sarebbe idonea ad incidere solo sul rito applicabile e non sulla competenza né, peraltro, nel caso di specie, la CP_8
nel sostenere l'incompetenza funzionale del giudice adito, aveva prospettato l'esistenza di uno
[...] specifico pregiudizio processuale derivante dalla mancata adozione del diverso rito.
***
Quanto alle eccezioni preliminari svolte da parte della va certamente rigettata CP_1
pagina 4 di 14 l'eccezione di difetto di legittimazione passiva per insussistenza dei presupposti di legge per il coinvolgimento del FGVS, anche per essere l'incidente avvenuto all'interno dell'area di cantiere.
Va, infatti, evidenziato che secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità, “la definizione di
“strada”, che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice [della strada], non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva” (Cass. n. 33772/2023), senza che rilevi la presenza di eventuali recinzioni.
A prescindere, quindi dalla presenza di eventuali recinzioni del cantiere, poiché l'area era comunque destinata all'uso pubblico, è evidente che qualsiasi sinistro avvenuto nella stessa per mezzo di un veicolo a motore in movimento, comporterebbe l'operatività della polizza assicurativa RCA e, ove il veicolo non fosse identificabile, del FGVS.
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Quanto all'eccezione afferente all'improponibilità della domanda, atteso il mancato rispetto delle condizioni di proponibilità fissate dalla legge e il mancato inoltro, alla società scrivente, di idonea valida ed efficace richiesta stragiudiziale di risarcimento ai sensi dell'art. 287 d.lgs. 209/2005, la stessa va rigettata alla luce degli allegati n. 2 e 3 all'atto di citazione costituiti dalle lettere raccomandate con ricevuta di ritorno di messa in mora per il sinistro per cui è causa nei confronti della CP_1 inviate dal legale degli attori ad aprile e a settembre 2011.
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Alla ricostruzione della dinamica relativa al sinistro per cui è causa contribuisce in particolare la testimonianza fornita dal teste unico soggetto presente sul luogo del sinistro Testimone_1 insieme allo e la circostanza per cui, anche in sede di CTU medica, le lesioni riportate dall'attore Pt_1 sono state ritenute assolutamente compatibili, più che con la dinamica del sinistro, con un urto violento della testa sulla tavola di legno. Tali lesioni sono da ritenersi invece difficilmente compatibili con un'accidentale caduta (come riportato nella denuncia di sinistro in sede e dallo stesso , CP_6 Pt_1 verosimilmente in stato di shock, al momento dell'accettazione al PS). In particolare, il ha Pt_4 rappresentato, in sede di testimonianza e di sommarie informazioni, che stava smontando le tavole di legno poste come recinzione della carreggiata quando è sopraggiunto ad alta velocità un furgone Daily che urtava con lo specchietto laterale destro la tavola di legno sostenuta nella parte centrale dallo stesso il quale, quindi, andava a fungere da “perno” per la rotazione della tavola che finiva Pt_4 improvvisamente e imprevedibilmente sul volto dell'attore, scaraventandolo a terra.
Non v'è motivo per ritenere non attendibile la testimonianza resa dal . E invero, sono Pt_4
pagina 5 di 14 superabili i motivi in base ai quali la ritiene che le lesioni subite dallo siano da CP_1 Pt_1 attribuire a fatti totalmente diversi e non ascrivibili alla responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto.
Da un lato, infatti, non si comprende il motivo per cui l'attore avrebbe interesse a tenere indenne da responsabilità la ditta datrice di lavoro, atteso, peraltro, che non solo il contratto che lo legava alla stessa era a tempo determinato ma, altresì, che dopo il sinistro lo non ha più lavorato per la ditta Pt_1 chiamata in giudizio dalla Neanche si comprende per quale motivo il mancato intervento CP_1 del soccorso sanitario dovrebbe essere valutato per ritenere inverosimile la ricostruzione del sinistro fornita dall'attore e dal , considerato, peraltro, che il titolare della ditta, chiamato dal Pt_4 Pt_4 dopo la verificazione del sinistro e che ha provveduto ad accompagnare l'attore al nosocomio è intervenuto tempestivamente: il sinistro è, infatti, avvenuto intorno alle ore 8:15/8:20 e l'accesso al PS
è avvenuto alle ore 8:46 (doc. 10 parte attrice).
Né era necessario, per valutare la credibilità della ricostruzione dei fatti offerta dall'attore, che anche il avesse riportato lesioni: l'urto, infatti, è avvenuto esclusivamente tra la tavola di legno e lo Pt_4 specchietto del furgone rimasto sconosciuto. Il , che sorreggeva la tavola di legno, non ha Pt_4 subito alcun urto diretto ma ha agito da mero “perno” per la rotazione della tavola, dopo che la stessa aveva impattato contro lo specchietto.
Quanto alle pretese problematiche di natura tecnica sollevate da parte convenuta, va evidenziato, poi, che l'impatto dello specchietto con la tavola di legno ben potrebbe aver determinato una rotazione di
180° della tavola senza che la stessa restasse in asse (ossia ad altezza cinta), ben potendo determinare il sollevamento di una delle parti esterne (quella che ha, poi, colpito l'attore) obliquamente. Né, tantomeno, può dirsi che l'impatto con lo specchietto avrebbe dovuto determinare solo un modesto spostamento della trave, considerato che tale valutazione non tiene conto della velocità del mezzo rimasto sconosciuto e dell'effetto “perno” realizzato dal che ha certamente aumentato la Pt_4 velocità di rotazione della tavola. Inoltre, non si ravvisa alcuna impossibilità del mezzo di invadere l'area di cantiere con il solo specchietto senza travolgere la recinzione che delimitava l'area, considerato che, dalla versione fornita sia dallo che dal , i due si trovavano proprio sul Pt_1 Pt_4 limite del cantiere, smontando le tavole che erano poste a confine tra la nuova e la vecchia sede stradale.
Quanto alle dichiarazioni rese in sede di accesso al PS al medico di guardia, secondo cui le lesioni sarebbero derivate da una caduta accidentale, va evidenziato che l'attore era certamente in stato confusionale a seguito del sinistro ma, altresì, che la “caduta accidentale” deve essere intesa nel suo significato propriamente etimologico di evento imprevisto, improvviso e fortuito che causa un danno, non dipendente dalla volontà o dalla negligenza della persona coinvolta. Peraltro, le lesioni riportate pagina 6 di 14 dallo sono difficilmente compatibili con una caduta, posto che, da un lato, lo stesso non ha Pt_1 riportato altri danni se non al viso senza alcuna escoriazione sul corpo e, dall'altro lato, che l'istinto di colui che cade è quello di stendere le mani quantomeno per evitare, proprio, l'impatto della testa col suolo, mentre nel caso di specie è stata unicamente la testa ad aver subito lesioni.
Deve, pertanto, ritenersi fondata e pienamente credibile la versione dei fatti fornita dall'attore e sostenuta dalla testimonianza del , unico presente sul luogo del sinistro. Pt_4
Non può, invece, ritenersi che l'attore abbia, in qualche modo, contribuito alla verificazione del sinistro attraverso una condotta imprudente e/o negligente: nonostante parte convenuta sostenga che lo Pt_1 fosse impegnato in mansioni differenti da quelle per le quali era assunto, tale affermazione è rimasta totalmente sfornita di prova e, anzi, da quello che risulta dalle dichiarazioni del teste Testimone_2 lo era stato inviato sul cantiere per lo svolgimento dei suoi specifici compiti tecnici, per cui Pt_1 alcuna corresponsabilità nella causazione dell'evento e nella determinazione delle lesioni può ravvisarsi in capo all'attore.
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Venendo, quindi, alla quantificazione del danno subìto da a seguito del sinistro per cui Parte_1
è causa, deve tenersi conto di quanto valutato dal CTU in sede di causa, non essendo necessario chiamarla nuovamente a chiarimenti, come richiesto dall'attore, avendo il CTU dato risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice con atto del 22.9.2016, ove, peraltro, ha chiarito di aver effettuato la valutazione applicando la formula di Balthazard. Tanto premesso, va, poi, evidenziato che il CTU ha accertato che l'attore, in seguito ed in conseguenza del sinistro, ha riportato un trauma maxillo-facciale consistente in frattura fluriframmentaria delle ossa frontali e della parete orbitaria superiore bilateralmente (trattato mediante intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi delle fratture con applicazione di mezzi di sintesi) nonché l'avulsione di due elementi protesici dentali fissi (su 2.4 e su
2.5), trattata mediante cure odontoiatriche.”.
Sempre secondo il CTU, dette lesioni hanno comportato al periziando un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 30 (trenta), un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% di giorni
30 (trenta), un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 30 (trenta) e, infine, un periodo di invalidità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 30 (trenta) nonché una compromissione della integrità psicofisica nella misura del 20% (venti per cento) a titolo di danno biologico permanente oltre ad un danno alla capacità lavorativa generica e alla vita di relazione del soggetto pari a 1/3 del danno biologico indicato.
Le conclusioni del CTU, in merito ai postumi delle lesioni, suffragate da un'attenta valutazione dei dati anamnestici e degli esami specialistici, anche alla luce dei chiarimenti resi dallo stesso CTU devono pagina 7 di 14 essere senz'altro condivise dal Tribunale e prese a serio spunto per la valutazione dei postumi residuati in capo all'attore.
***
Stante l'inapplicabilità dei criteri introdotti dal D.P.R. 13/1/2025, n. 12, destinato, ai sensi dell'art. 5, a regolare i sinistri avvenuti dopo l'entrata in vigore del provvedimento, il Tribunale è dell'avviso, in conformità con gli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità, che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, in caso di “macropermanenti”, si debba continuare a fare ricorso alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (v. Cass. 25/1/2024, n. 2433 e Cass. 22/3/2024, n. 7892). In una pronuncia anch'essa recente la Corte di Cassazione ha precisato, nondimeno, che “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova, la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità, salvo prova contrari, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (così si esprime Cass. n.
6444/2023; sull'autonoma risarcibilità del danno morale v. anche Cass. n. 7892/2024).
In questa prospettiva bisogna muovere dai valori minimi previsti dalle tabelle milanesi per il 2024. Con riferimento a un grado di invalidità assimilabile a quello del SI , trentanovenne al momento Pt_5 del fatto illecito (coincidente con la data del sinistro) i relativi parametri indicano in € 3.809,75
l'ammontare del punto base di invalidità. L'importo relativo a ogni giorno di inabilità temporanea assoluta viene liquidato, nella misura forfetaria minima di € 115,00.
Tenuto conto dei postumi accertati dal CTU, del valore del richiamato punto di invalidità e dell'età dell'infortunato, il danno alla salute di carattere permanente subito dall'istante può essere quantificato, ai valori minimi, in € 61.718,00. A titolo di inabilità temporanea vanno liquidati, invece, € 8.625,00.
***
Alla luce delle testimonianze rese dal sig. a proposito del cambiamento delle abitudini Testimone_3 di vita del SI , è ragionevole ritenere che le lesioni abbiano provocato ripercussioni Parte_1 nella vita di relazione in grado di giustificare il riconoscimento in favore dell'infortunato di un importo aggiuntivo pari al 15% dei valori minimi contemplati del sistema tabellare milanese. Il danno alla salute dipeso dall'evento equivale, pertanto, a € 70.975,70 [(€ 61.718,00 x 15) : 100 + € 61.718,00]
*** pagina 8 di 14 L'integrazione della fattispecie delittuosa delle lesioni colpose, tale da far presumere l'insorgenza di una più accentuata sensazione di dolore in occasione dell'infortunio, giustifica l'aumento del 30% delle voci risarcitorie appena considerate a titolo di danno morale. Il relativo pregiudizio in termini monetari corrisponde a € 21.292,71 (€ 70.975,70 x 30%). Il danno non patrimoniale patito dall'attore, pertanto, ai valori attuali va quantificato in € 100.893,41 (€ 70.975,70 + € 21.292,71 + € 8.625,00 quale IT).
***
Quanto alle spese mediche sostenute a causa del sinistro, il CTU ha evidenziato che è presente in atti soltanto un preventivo di spesa rilasciato dall'odontoiatra di fiducia (€ 1830,00) per l'effettuazione delle cure odontoiatriche necessarie per emendare l'avulsione post traumatica di due protesi dentali fisse ma che, da quanto comunicato ufficialmente dall' – sede di Isernia -, l'Istituto previdenziale CP_6 in parola si sarebbe fatto carico di tutte le spese mediche sostenute dall'assicurato, comprese quelle di natura odontoiatrica.
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Sulla tale somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, devalutata alla data del sinistro
(14.10.2009) e pari, pertanto, ad € 76.318,77 dovranno calcolarsi gli interessi e rivalutazione a partire dalla data del sinistro e fino alla data odierna, pari a € 18.936,71, cosicchè, il danno complessivamente riconosciuto in sede civilista a , ammonta ad € 119.830,12, già comprensivo di interessi Parte_1
e rivalutazione alla data del deposito del presente provvedimento. Dalla data del deposito e fino all'effettivo soddisfo decorrono, invece, gli interessi legali.
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Dalla documentazione acquisita nel corso della trattazione e allegato alla CTU contabile, si apprende che a parziale ristoro dei danni subiti, il SI , ha ricevuto dall' una rendita annua pari a Pt_1 CP_6 circa € 1335,37 per un valore capitale di € 33.831,60 alla data del calcolo (26.9.2018).
Nelle operazioni di scorporo, in attuazione dei criteri suggeriti negli ultimi orientamenti della Corte di
Cassazione, deve essere seguita la regola del raffronto tra poste creditorie non omogenee, come ritenuto in passato, ma identiche (cfr. Cass. 31/10/2023, n. 30293, secondo cui “in tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale - nella specie,
l' - devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee - CP_6 vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"-, bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo). Ai sensi del pagina 9 di 14 combinato disposto dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 e dell'art. 68 del D.P.R. n. 1124/1965 l' eroga CP_6 all'infortunato somme finalizzate a risarcire il danno biologico derivante dall'infortunio e altri importi volti a ristorare i pregiudizi derivanti dalla perdita della capacità di lavoro, comprese indennità giornaliere, parametrate, fra l'altro, alle retribuzioni spettanti all'interessato.
Ne deriva, pertanto, che anche la somma erogata dall' per le n 94 giorni di prognosi ossia dal CP_6
14/10/2009 al 15/01/2010, già indennizzati all'infortunato per un costo complessivo di temporanea di €
3.291,30 al netto delle ritenute erariali, in quanto parametrata all'entità della retribuzione, andrà sottratta dalle poste corrisposte all'attore a titolo di danno patrimoniale.
Quanto, invece, specificatamente, al danno non patrimoniale, va rilevato che, al fine di comparare poste omogenee, tale somma deve essere rivalutata all'attualità e sulla stessa andranno calcolati interessi legali dalla data del calcolo fino alla data odierna, per un ammontare pari ad € 10.625,68, sicchè la somma di € 44.457,28 (pari ad € 33.831,60 + € 10.625,68 e pari alla somma che avrebbe ricevuto lo all'attualità dall' a titolo di danno biologico) andrà sottratta alla somma complessivamente Pt_1 CP_6 dovuta a titolo di danno non patrimoniale allo (in realtà dovrebbe essere scorporata dalla sola Pt_1 voce di danno biologico ma considerato che la capienza del danno riconosciuto in questa sede allo
, il risultato è identico anche scorporandola dal danno non patrimoniale complessivo). Pt_1
Si ricava, così, che la somma dovuta all'attore a titolo di danno non patrimoniale, al netto di quanto già corrisposto dall' , sarà pari ad € 75.372,84 (pari ad € 119.830,12 - € 44.457,28) a titolo di danno CP_6 differenziale.
***
Venendo, poi, al danno patrimoniale subìto dallo , va evidenziato che parte attrice sostiene che il Pt_1 mancato rinnovo del contratto da parte di sia dipeso dalle conseguenze del sinistro e che, CP_2 successivamente all'incidente per cui è causa lo si troverebbe ancora in stato di disoccupazione. Pt_1
Quanto alla prima affermazione va rilevato che il contratto tra lo e era un contratto Pt_1 CP_2
a tempo determinato di durata inferiore ad un anno che non aveva già riguardato i medesimi soggetti, sicchè non vi è alcuna evidenza che il mancato rinnovo dello stesso cui, peraltro, mancava un solo mese al momento del sinistro per giungere a scadenza, sia dipeso dalle conseguenze del sinistro. Non vi
è quindi prova che il mancato rinnovo del contratto (della cui circostanza non vi è neanche un principio di prova) sia eventualmente stato correlato al sinistro per cui è causa.
Quanto alla seconda affermazione, va rilevato che la stessa è smentita dalle risultanze istruttorie della
CTU contabile, da cui risulta che, nonostante una flessione di reddito rispetto a quello maturato nel
2008 successiva al sinistro e che si è andata man mano assottigliando fino al 2015, lo ha Pt_1
pagina 10 di 14 continuato comunque a percepire dei redditi da lavoro dipendente che, addirittura, nel 2016 e 2017 hanno superato il reddito medio usato del 2008 come tertium comparationis dal CTU.
Sempre al riguardo, va poi considerato che secondo il CTU medico, “le menomazioni esitate dall'infortunio sul lavoro in esame incidono sulla capacità lavorativa (geometra) e relazionale del soggetto, in misura pari ad 1/3 del danno biologico indicato”. Tuttavia, tale valutazione è smentita dalle risultanze istruttorie e, in particolare, dalle risultanze della CTU contabile da cui risulta che lo ha Pt_1 ripreso l'attività lavorativa producendo redditi da lavoro dipendente che a partire dal 2016, sono stati addirittura superiori a quelli usati come mezzo comparativo. Poiché non vi è motivo di ritenere che una eventuale flessione di reddito successiva al 2017 possa essere dipesa dalle conseguenze del sinistro verificatosi nel 2009, dopo che l'attore è riuscito, già a far data dal 2015, a pareggiare i redditi precedentemente percepiti e, addirittura, a superarli, deve ritenersi che questa riduzione della capacità lavorativa valutata dal CTU medico in 1/3 del danno biologico sia stata, poi, smentita dai fatti.
Allo dovrà, quindi, riconoscersi, a titolo di danno patrimoniale, solo la flessione di reddito Pt_1 verificatasi dopo e in conseguenza del sinistro fino al 2015 compreso e pari, secondo il CTU, ad €
59.923,51 già rivalutata alla data della CTU contabile (28.9.2018).
A tale somma andrà sottratto quanto già corrisposto, sempre a titolo di danno patrimoniale, dall' , CP_6 pari ad € 44.213,31 già rivalutata alla data del 26.9.2018 (data del calcolo effettuato dall' ) e CP_6 dovrà aggiungersi la somma di € 3.291,30 a titolo di invalidità temporanea parametrata al reddito dell'infortunato (e, per tale motivo, valutata quale posta di danno patrimoniale).
L'entità dei danni patrimoniale subìti da sarà, quindi, pari ad € 12.418,90 [(€ 59.923,51 Parte_1
– (€ 44.213,31 + € 3.291,30)]. Su tale somma, rivalutata a settembre 2018, andranno calcolati ulteriori interessi e rivalutazione dalla data del calcolo (settembre 2018) fino al deposito della sentenza, pari ad
€ 3.900,47. Sicchè la somma dovuta all'attore a titolo di danno non patrimoniale sarà pari ad €
16.319,37 (€ 12.418,90 + € 3.900,47) all'attualità.
Spettano, quindi a , a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale differenziale in Parte_1 quanto non coperto dall'INAIL, € 91.692,21 (€ 75.372,84 + € 16.319,37) già rivalutato all'attualità e con interessi già calcolati alla data del deposito della sentenza.
***
Quanto al danno riflesso non patrimoniale asseritamente subìto dalla moglie e dai figli dello , si Pt_1 ritiene che la domanda debba essere rigettata anche alla luce della circostanza per cui, a differenza di quanto sostenuto dall'attore, le lesioni subìte gli hanno comunque consentito di riprendere
(quantomeno) l'attività lavorativa e considerato che le stesse lesioni hanno comportato delle conseguenze in tema di patema d'animo e di assistenza da parte dei familiari che non superano i pagina 11 di 14 normali doveri di assistenza coniugale e familiare (e che, qualora li superassero, non potrebbero – comunque - considerarsi conseguenza “normale” e diretta del danno ex art. 1223 c.c.).
***
Deve, quindi, valutarsi la domanda della volta ad accertare la responsabilità, anche CP_1 concorsuale, del datore di lavoro e la richiesta di essere manlevata dalla stessa per non CP_2 aver rispettato le normative della sicurezza sul posto di lavoro, per non aver adeguatamente segnalato e delimitato l'area di cantiere e per aver consentito, all'interno dell'area medesima, il trasporto e le lavorazioni di materiale nell'immediata adiacenza della recinzione delimitativa senza rispettare la distanza di sicurezza tra il limite dell'area di cantiere e la rete protettiva.
Tali domande devono essere rigettate. Non solo il pubblico ministero ha accertato, in data 22 marzo
2011 (doc. 5 fascicolo parte attrice), a seguito delle indagini effettuate al fine di chiarire le circostanze che hanno caratterizzato il grave evento traumatico occorso a , che " ... La ricostruzione Parte_1 dell'infortunio ... consente di concludere per una condotta colposa, eventualmente, dell'ignoto conducente del furgone che urtò con lo specchietto retrovisore la tavola, facendola ruotare e colpire al capo il denunciante che si trovava all'interno del cantiere ... " ma sia l'Ing. , ispettore di Persona_5 cantiere incaricato da ANAS spa, che direttore tecnico dell' sentiti Testimone_2 CP_2 come testi, hanno evidenziato che aveva segnalato il cantiere e adottato le giuste misure CP_2 di sicurezza e che l'adozione di tutte le misure finalizzate a garantire la circolazione in sicurezza e la fluidità sulla strada statale era garantita dallo stesso ing. il quale si recava sul cantiere quasi Per_5 giornalmente.
Non vi è motivo, in assenza di ulteriori evidenze istruttorie, per ritenere che – datore di CP_2 lavoro dello - debba considerarsi responsabile o corresponsabile per il sinistro occorso all'attore Pt_1
o che debba essere chiamata, a titolo di garanzia impropria, a manlevare la quale impresa CP_1 designata per il Molise per il FGVS, di quanto dovrà risarcire a . Parte_1
Devono, pertanto, rigettarsi le domande svolte dalla nei confronti della terza chiamata CP_1 con assorbimento di ogni ulteriore questione di merito. CP_2
***
Quanto, infine, al governo delle spese di lite, va evidenziato che l'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice, in uno con la considerazione per cui le stesse sono state notevolmente ridotte a seguito delle espletate CTU, giustificano la compensazione per metà delle spese di lite tra attori e convenuta restando l'ulteriore metà a carico di quest'ultima, soccombente. CP_1
La in quanto soccombente, va, invece, integralmente condannata al pagamento delle CP_1 spese di lite sopportate dalla terza chiamata CP_2
pagina 12 di 14 Nulla sulle spese per quanto riguarda la divisione la Previdente, in quanto Controparte_3 non costituita.
Le spese delle espletate CTU vanno definitivamente poste a carico di parte attrice e parte convenuta in solido tra loro e in misura del 50% ciascuna per quanto attiene ai rapporti interni. Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara l'integrale ed esclusiva responsabilità dell'ignoto conducente del veicolo rimasto sconosciuto ovvero non identificato in relazione ai fatti per cui è causa;
- per l'effetto condanna la convenuta oggi quale Impresa CP_1 Controparte_4
Designata per la Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il Molise, in persona del Suo legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dal sig. quantificati in € 91.692,21 già rivalutata tale somma all'attualità e Parte_1 con interessi già calcolati fino alla data del deposito della sentenza. Dalla data del deposito e fino al soddisfo decorrono gli interessi legali;
- rigetta le ulteriori domande svolte da parte attrice;
- rigetta le domande svolte da parte della nei confronti di Controparte_1 CP_2
- dichiara assorbita ogni ulteriore questione di merito;
- condanna oggi quale Impresa Designata per la Gestione CP_1 Controparte_4 del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il Molise, in persona del Suo legale rapp.te p.t., al pagamento di ½ delle spese di lite sostenute da parte attrice che si quantificano in
€ 7.051,50 (già in misura del 50%) oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e oltre €
737,00 (già in misura del 50%) per esborsi, da distrarsi al procuratore antistatario;
- compensa tra parte attrice e oggi quale Impresa CP_1 Controparte_4
Designata per la Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il Molise,
l'ulteriore metà delle spese di lite;
- condanna oggi quale Impresa Designata per la Gestione CP_1 Controparte_4 del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il Molise, al pagamento delle spese di lite pagina 13 di 14 sostenute da che si quantificano in € 14.103,00 oltre IVA, CPA e spese generali CP_2 come per legge e oltre a € 522,06 per esborsi;
- nulla sulle spese per quanto attiene la , divisione la Previdente, in Controparte_3 quanto non costituita;
- pone le spese delle espletate CTU definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta in solido tra loro e in misura del 50% ciascuna per quanto attiene ai rapporti Controparte_1 interni.
Isernia, lì 25.8.2025.
Il Giudice - Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n° 901/2012 RG del Tribunale di Spoleto, trattenuta in decisione all'udienza del 17/7/2025, promossa da
, , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore , e elettivamente Persona_1 Parte_3 domiciliati in Roma al Viale Parioli 180, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Scicchitano che li rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta a margine dell'atto introduttivo del giudizio,
ATTORI nei confronti di
quale impresa designata per il Molise dal Fondo di Garanzia per le Controparte_1 vittime della strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dell'avv. Mario
Pietrunti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Isernia, via Lorusso n. 4, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
CONVENUTO nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dell'avv. Controparte_2
Giuseppina Negro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Isernia, via Giovanni XXIII
n. 38, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA nei confronti di
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
TERZA CHIAMATA CONTUMACE avente ad oggetto: lesione personale
Conclusioni come da verbale di udienza del 17.7.2025.
pagina 1 di 14
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e , in proprio e Parte_1 Parte_2 quali esercenti la potestà genitoriale in capo a e successivamente divenuta Per_1 Pt_3 maggiorenne nel corso del giudizio e costituitasi in proprio, hanno chiesto alla Controparte_1 quale impresa designata per il Molise per il Fondo Vittime della Strada, il risarcimento dei danni tutti prodotti a seguito e in conseguenza del sinistro verificatosi in 14.10.2009, riducendo, a seguito delle espletate CTU, le pretese e rassegnando, infine, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale
Civile di Isernia, Giudice designato, contrariis reiectis, previo rigetto delle infondate eccezioni avversarie di improponibilità della domanda alla luce dei documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell'indice degli atti di parte attrice: a) accertare e dichiarare l'integrale ed esclusiva responsabilità dell'ignoto conducente del veicolo rimasto sconosciuto ovvero non identificato in relazione ai fatti per come descritti nelle premesse dell'atto di citazione;
b) per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la convenuta oggi quale Impresa Designata per la Gestione del CP_1 Controparte_4
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il Molise, in persona del Suo legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, materiali, fisici e morali, patrimoniali e non, nessuno escluso, subiti dal pedone sig. nonché di riflesso dai suoi stretti congiunti conviventi Parte_1
, ed in dipendenza del sinistro de quo, danni che Controparte_5 Persona_1 Persona_2 esclusivamente in via esemplificativa si indicano nel loro ammontare nella seguente misura: Pt_1
, danno biologico per invalidità temporanea e permanente (anni 39 Tabelle comprensivo
[...] CP_3 di incremento tabellare per sofferenza soggettiva) € 104.102,00; danno estetico e/o fisiognomico non emendabile grave ed esteso al volto, € 25.000,00; danno patrimoniale differenziale calcolato sulla scorta della CTU contabile a cura del Dott. € 31.710,20 (ovvero € 75.923,51 per danno Per_3 economico subito da per come accertato a pag. 13 della CTU a cura del Dr. Parte_1 [...] detratti € 44.213,31 quali somme erogate dall' a titolo di ristoro del danno Per_4 CP_6 patrimoniale per come indicate a pag. 15 della predetta CTU contabile); , compagna Controparte_5 convivente, danno riflesso non patrimoniale € 25.000,00; , figlio convivente, danno Persona_1 riflesso non patrimoniale € 12.500,00; , figlia convivente, danno riflesso non Parte_3 patrimoniale € 12.500,00; interessi e rivalutazione monetaria a far tempo dalla data del sinistro sino a quella del soddisfo, come per legge ovvero maggior danno per il mancato impiego della somma risarcitoria come da sentenze della Suprema Corte. Il tutto nelle misure sopra specificate ovvero in quella misura maggiore o minore quale verrà richiesta, accertata e provata in corso di causa ovvero da liquidarsi secondo giustizia ed equità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del pagina 2 di 14 sottoscritto procuratore antistatario”.
In particolare, gli attori hanno rappresentato che il sig. , dipendente con contratto a Parte_1 tempo determinato a decorrere dal 13.5.2009 al 13.11.2009 della società con mansioni CP_2 di impiegato tecnico, il giorno 14.10.2009, alle ore 8:15/8.20, mentre si trovava all'interno del cantiere della società sulla SS 158 a circa 300 mt dal distributore Agip di Colli al Volturno (IS), CP_2 in direzione di Venafro, veniva improvvisamente e imprevedibilmente colpito al volto con estrema violenza da una traversa di legno di cm 400x10, urtata da un furgone tipo Daily, non identificato, proveniente ad alta velocità dal lato nord in direzione di Venafro, all'uscita di una semicurva. L'autista, dopo aver rasentato la recinzione del cantiere, invadeva con lo specchio laterale destro l'area del cantiere stesso, urtando la traversa che il sig teneva e che per l'urto colpiva il sig. Pt_4 Pt_1 provocandogli lesioni per il cui risarcimento è stato introdotto il presente giudizio.
Si è costituita la contestando in fatto e in diritto le pretese attoree e concludendo nel CP_1 seguente modo: “in via preliminare accogliere le sollevate eccezioni proposte in via pregiudiziale e quindi dichiarare:
- carenza di legittimazione passiva per insussistenza dei presupposti di legge per il coinvolgimento del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ance per essere l'incidente avvenuto all'interno di area di cantiere;
- l'improponibilità della domanda per mancato inoltro di valida ed efficace richiesta stragiudiziale di risarcimento;
in via principale - rigettare la proposta domanda risarcitoria in quanto infondata sia in fatto che in diritto, inammissibile, improcedibile ed improponibile;
in via meramente subordinata
- Dichiarare la responsabilità anche concorsuale della in persona del suo Controparte_7 legale rappresentante p.t. conseguentemente condannare essa al risarcimento dei Controparte_2 danni tutti che verranno riconosciuti agli odierni attori;
- in via ulteriormente subordinata ed in caso di accoglimento della domanda proposta da controparte, accogliere la proposta domanda di manleva e rivalsa e per l'effetto condannare essa CP_2
al pagamento ed al rimborso delle somme tutte che la esponente Società fosse condannata a
[...] qualsiasi titolo e/o ragione a pagare in dipendenza del sinistro per cui è causa, con vittoria di spese di lite;
in ogni caso
- contenere l'esposizione della Compagnia nei limiti del massimale minimo di legge all'epoca vigente e pari ad € 775.000,00; pagina 3 di 14 - Ritenere sussistente la franchigia di legge fissata per ogni voce di danno in complessivi € 500,00;
- porre a carico di controparte tutte le spese, diritti e onorari del presente giudizio, con accessori di legge e con ogni altra riserva”.
Ammessane la chiamata, si è costituita in giudizio chiedendo di essere autorizzata alla CP_2 chiamata della in virtù della polizza n. 3535200848632, accesa per la Controparte_3 copertura della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione (R.C.O.), eccependo l'incompetenza del giudice adito in favore della competenza funzionale del Giudice del Lavoro e di dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di per la chiamata in garanzia esercitata dalla nonché, in via CP_8 CP_1 principale, di dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo e, in ogni caso, chiedendo di rigettare la domanda di manleva svolta nei confronti di ovvero, in via subordinata, di CP_2 ritenere concorrente la responsabilità dell'attore. In via ulteriormente subordinata ha chiesto di detrarsi l'importo corrisposto dall' e, in ogni caso, di accogliere la domanda di garanzia svolta nei CP_6 confronti della Controparte_3
La regolarmente citata, non si è costituita e ne è stata, pertanto, dichiarata la Controparte_3 contumacia.
La causa è stata istruita mediante escussione dei testi e CTU sia medica che contabile e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.7.2025 senza ulteriore concessione di termini ex art. 190 c.p.c. avendo le parti già provveduto a depositare memorie conclusionali.
***
Così ricostruiti i termini della vicenda, va anzitutto rigettata e confermato il rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza svolta da in favore del giudice del lavoro, avendo la CP_2 CP_1 contestato alla la mancata adozione delle misure di sicurezza sul luogo del lavoro e il
[...] CP_2 mancato utilizzo degli strumenti di protezione da parte del lavoratore infortunato.
Nonostante tale eccezione non sia stata riproposta nelle conclusionali da parte della terza chiamata, va chiarito quanto espresso dal giudice precedentemente titolare del fascicolo nel rigettare l'eccezione. Al riguardo, infatti, va rilevato che l'eventuale natura della controversia di lavoro sarebbe idonea ad incidere solo sul rito applicabile e non sulla competenza né, peraltro, nel caso di specie, la CP_8
nel sostenere l'incompetenza funzionale del giudice adito, aveva prospettato l'esistenza di uno
[...] specifico pregiudizio processuale derivante dalla mancata adozione del diverso rito.
***
Quanto alle eccezioni preliminari svolte da parte della va certamente rigettata CP_1
pagina 4 di 14 l'eccezione di difetto di legittimazione passiva per insussistenza dei presupposti di legge per il coinvolgimento del FGVS, anche per essere l'incidente avvenuto all'interno dell'area di cantiere.
Va, infatti, evidenziato che secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità, “la definizione di
“strada”, che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice [della strada], non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva” (Cass. n. 33772/2023), senza che rilevi la presenza di eventuali recinzioni.
A prescindere, quindi dalla presenza di eventuali recinzioni del cantiere, poiché l'area era comunque destinata all'uso pubblico, è evidente che qualsiasi sinistro avvenuto nella stessa per mezzo di un veicolo a motore in movimento, comporterebbe l'operatività della polizza assicurativa RCA e, ove il veicolo non fosse identificabile, del FGVS.
***
Quanto all'eccezione afferente all'improponibilità della domanda, atteso il mancato rispetto delle condizioni di proponibilità fissate dalla legge e il mancato inoltro, alla società scrivente, di idonea valida ed efficace richiesta stragiudiziale di risarcimento ai sensi dell'art. 287 d.lgs. 209/2005, la stessa va rigettata alla luce degli allegati n. 2 e 3 all'atto di citazione costituiti dalle lettere raccomandate con ricevuta di ritorno di messa in mora per il sinistro per cui è causa nei confronti della CP_1 inviate dal legale degli attori ad aprile e a settembre 2011.
***
Alla ricostruzione della dinamica relativa al sinistro per cui è causa contribuisce in particolare la testimonianza fornita dal teste unico soggetto presente sul luogo del sinistro Testimone_1 insieme allo e la circostanza per cui, anche in sede di CTU medica, le lesioni riportate dall'attore Pt_1 sono state ritenute assolutamente compatibili, più che con la dinamica del sinistro, con un urto violento della testa sulla tavola di legno. Tali lesioni sono da ritenersi invece difficilmente compatibili con un'accidentale caduta (come riportato nella denuncia di sinistro in sede e dallo stesso , CP_6 Pt_1 verosimilmente in stato di shock, al momento dell'accettazione al PS). In particolare, il ha Pt_4 rappresentato, in sede di testimonianza e di sommarie informazioni, che stava smontando le tavole di legno poste come recinzione della carreggiata quando è sopraggiunto ad alta velocità un furgone Daily che urtava con lo specchietto laterale destro la tavola di legno sostenuta nella parte centrale dallo stesso il quale, quindi, andava a fungere da “perno” per la rotazione della tavola che finiva Pt_4 improvvisamente e imprevedibilmente sul volto dell'attore, scaraventandolo a terra.
Non v'è motivo per ritenere non attendibile la testimonianza resa dal . E invero, sono Pt_4
pagina 5 di 14 superabili i motivi in base ai quali la ritiene che le lesioni subite dallo siano da CP_1 Pt_1 attribuire a fatti totalmente diversi e non ascrivibili alla responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto.
Da un lato, infatti, non si comprende il motivo per cui l'attore avrebbe interesse a tenere indenne da responsabilità la ditta datrice di lavoro, atteso, peraltro, che non solo il contratto che lo legava alla stessa era a tempo determinato ma, altresì, che dopo il sinistro lo non ha più lavorato per la ditta Pt_1 chiamata in giudizio dalla Neanche si comprende per quale motivo il mancato intervento CP_1 del soccorso sanitario dovrebbe essere valutato per ritenere inverosimile la ricostruzione del sinistro fornita dall'attore e dal , considerato, peraltro, che il titolare della ditta, chiamato dal Pt_4 Pt_4 dopo la verificazione del sinistro e che ha provveduto ad accompagnare l'attore al nosocomio è intervenuto tempestivamente: il sinistro è, infatti, avvenuto intorno alle ore 8:15/8:20 e l'accesso al PS
è avvenuto alle ore 8:46 (doc. 10 parte attrice).
Né era necessario, per valutare la credibilità della ricostruzione dei fatti offerta dall'attore, che anche il avesse riportato lesioni: l'urto, infatti, è avvenuto esclusivamente tra la tavola di legno e lo Pt_4 specchietto del furgone rimasto sconosciuto. Il , che sorreggeva la tavola di legno, non ha Pt_4 subito alcun urto diretto ma ha agito da mero “perno” per la rotazione della tavola, dopo che la stessa aveva impattato contro lo specchietto.
Quanto alle pretese problematiche di natura tecnica sollevate da parte convenuta, va evidenziato, poi, che l'impatto dello specchietto con la tavola di legno ben potrebbe aver determinato una rotazione di
180° della tavola senza che la stessa restasse in asse (ossia ad altezza cinta), ben potendo determinare il sollevamento di una delle parti esterne (quella che ha, poi, colpito l'attore) obliquamente. Né, tantomeno, può dirsi che l'impatto con lo specchietto avrebbe dovuto determinare solo un modesto spostamento della trave, considerato che tale valutazione non tiene conto della velocità del mezzo rimasto sconosciuto e dell'effetto “perno” realizzato dal che ha certamente aumentato la Pt_4 velocità di rotazione della tavola. Inoltre, non si ravvisa alcuna impossibilità del mezzo di invadere l'area di cantiere con il solo specchietto senza travolgere la recinzione che delimitava l'area, considerato che, dalla versione fornita sia dallo che dal , i due si trovavano proprio sul Pt_1 Pt_4 limite del cantiere, smontando le tavole che erano poste a confine tra la nuova e la vecchia sede stradale.
Quanto alle dichiarazioni rese in sede di accesso al PS al medico di guardia, secondo cui le lesioni sarebbero derivate da una caduta accidentale, va evidenziato che l'attore era certamente in stato confusionale a seguito del sinistro ma, altresì, che la “caduta accidentale” deve essere intesa nel suo significato propriamente etimologico di evento imprevisto, improvviso e fortuito che causa un danno, non dipendente dalla volontà o dalla negligenza della persona coinvolta. Peraltro, le lesioni riportate pagina 6 di 14 dallo sono difficilmente compatibili con una caduta, posto che, da un lato, lo stesso non ha Pt_1 riportato altri danni se non al viso senza alcuna escoriazione sul corpo e, dall'altro lato, che l'istinto di colui che cade è quello di stendere le mani quantomeno per evitare, proprio, l'impatto della testa col suolo, mentre nel caso di specie è stata unicamente la testa ad aver subito lesioni.
Deve, pertanto, ritenersi fondata e pienamente credibile la versione dei fatti fornita dall'attore e sostenuta dalla testimonianza del , unico presente sul luogo del sinistro. Pt_4
Non può, invece, ritenersi che l'attore abbia, in qualche modo, contribuito alla verificazione del sinistro attraverso una condotta imprudente e/o negligente: nonostante parte convenuta sostenga che lo Pt_1 fosse impegnato in mansioni differenti da quelle per le quali era assunto, tale affermazione è rimasta totalmente sfornita di prova e, anzi, da quello che risulta dalle dichiarazioni del teste Testimone_2 lo era stato inviato sul cantiere per lo svolgimento dei suoi specifici compiti tecnici, per cui Pt_1 alcuna corresponsabilità nella causazione dell'evento e nella determinazione delle lesioni può ravvisarsi in capo all'attore.
***
Venendo, quindi, alla quantificazione del danno subìto da a seguito del sinistro per cui Parte_1
è causa, deve tenersi conto di quanto valutato dal CTU in sede di causa, non essendo necessario chiamarla nuovamente a chiarimenti, come richiesto dall'attore, avendo il CTU dato risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice con atto del 22.9.2016, ove, peraltro, ha chiarito di aver effettuato la valutazione applicando la formula di Balthazard. Tanto premesso, va, poi, evidenziato che il CTU ha accertato che l'attore, in seguito ed in conseguenza del sinistro, ha riportato un trauma maxillo-facciale consistente in frattura fluriframmentaria delle ossa frontali e della parete orbitaria superiore bilateralmente (trattato mediante intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi delle fratture con applicazione di mezzi di sintesi) nonché l'avulsione di due elementi protesici dentali fissi (su 2.4 e su
2.5), trattata mediante cure odontoiatriche.”.
Sempre secondo il CTU, dette lesioni hanno comportato al periziando un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 30 (trenta), un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% di giorni
30 (trenta), un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 30 (trenta) e, infine, un periodo di invalidità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 30 (trenta) nonché una compromissione della integrità psicofisica nella misura del 20% (venti per cento) a titolo di danno biologico permanente oltre ad un danno alla capacità lavorativa generica e alla vita di relazione del soggetto pari a 1/3 del danno biologico indicato.
Le conclusioni del CTU, in merito ai postumi delle lesioni, suffragate da un'attenta valutazione dei dati anamnestici e degli esami specialistici, anche alla luce dei chiarimenti resi dallo stesso CTU devono pagina 7 di 14 essere senz'altro condivise dal Tribunale e prese a serio spunto per la valutazione dei postumi residuati in capo all'attore.
***
Stante l'inapplicabilità dei criteri introdotti dal D.P.R. 13/1/2025, n. 12, destinato, ai sensi dell'art. 5, a regolare i sinistri avvenuti dopo l'entrata in vigore del provvedimento, il Tribunale è dell'avviso, in conformità con gli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità, che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, in caso di “macropermanenti”, si debba continuare a fare ricorso alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (v. Cass. 25/1/2024, n. 2433 e Cass. 22/3/2024, n. 7892). In una pronuncia anch'essa recente la Corte di Cassazione ha precisato, nondimeno, che “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova, la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità, salvo prova contrari, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (così si esprime Cass. n.
6444/2023; sull'autonoma risarcibilità del danno morale v. anche Cass. n. 7892/2024).
In questa prospettiva bisogna muovere dai valori minimi previsti dalle tabelle milanesi per il 2024. Con riferimento a un grado di invalidità assimilabile a quello del SI , trentanovenne al momento Pt_5 del fatto illecito (coincidente con la data del sinistro) i relativi parametri indicano in € 3.809,75
l'ammontare del punto base di invalidità. L'importo relativo a ogni giorno di inabilità temporanea assoluta viene liquidato, nella misura forfetaria minima di € 115,00.
Tenuto conto dei postumi accertati dal CTU, del valore del richiamato punto di invalidità e dell'età dell'infortunato, il danno alla salute di carattere permanente subito dall'istante può essere quantificato, ai valori minimi, in € 61.718,00. A titolo di inabilità temporanea vanno liquidati, invece, € 8.625,00.
***
Alla luce delle testimonianze rese dal sig. a proposito del cambiamento delle abitudini Testimone_3 di vita del SI , è ragionevole ritenere che le lesioni abbiano provocato ripercussioni Parte_1 nella vita di relazione in grado di giustificare il riconoscimento in favore dell'infortunato di un importo aggiuntivo pari al 15% dei valori minimi contemplati del sistema tabellare milanese. Il danno alla salute dipeso dall'evento equivale, pertanto, a € 70.975,70 [(€ 61.718,00 x 15) : 100 + € 61.718,00]
*** pagina 8 di 14 L'integrazione della fattispecie delittuosa delle lesioni colpose, tale da far presumere l'insorgenza di una più accentuata sensazione di dolore in occasione dell'infortunio, giustifica l'aumento del 30% delle voci risarcitorie appena considerate a titolo di danno morale. Il relativo pregiudizio in termini monetari corrisponde a € 21.292,71 (€ 70.975,70 x 30%). Il danno non patrimoniale patito dall'attore, pertanto, ai valori attuali va quantificato in € 100.893,41 (€ 70.975,70 + € 21.292,71 + € 8.625,00 quale IT).
***
Quanto alle spese mediche sostenute a causa del sinistro, il CTU ha evidenziato che è presente in atti soltanto un preventivo di spesa rilasciato dall'odontoiatra di fiducia (€ 1830,00) per l'effettuazione delle cure odontoiatriche necessarie per emendare l'avulsione post traumatica di due protesi dentali fisse ma che, da quanto comunicato ufficialmente dall' – sede di Isernia -, l'Istituto previdenziale CP_6 in parola si sarebbe fatto carico di tutte le spese mediche sostenute dall'assicurato, comprese quelle di natura odontoiatrica.
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Sulla tale somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, devalutata alla data del sinistro
(14.10.2009) e pari, pertanto, ad € 76.318,77 dovranno calcolarsi gli interessi e rivalutazione a partire dalla data del sinistro e fino alla data odierna, pari a € 18.936,71, cosicchè, il danno complessivamente riconosciuto in sede civilista a , ammonta ad € 119.830,12, già comprensivo di interessi Parte_1
e rivalutazione alla data del deposito del presente provvedimento. Dalla data del deposito e fino all'effettivo soddisfo decorrono, invece, gli interessi legali.
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Dalla documentazione acquisita nel corso della trattazione e allegato alla CTU contabile, si apprende che a parziale ristoro dei danni subiti, il SI , ha ricevuto dall' una rendita annua pari a Pt_1 CP_6 circa € 1335,37 per un valore capitale di € 33.831,60 alla data del calcolo (26.9.2018).
Nelle operazioni di scorporo, in attuazione dei criteri suggeriti negli ultimi orientamenti della Corte di
Cassazione, deve essere seguita la regola del raffronto tra poste creditorie non omogenee, come ritenuto in passato, ma identiche (cfr. Cass. 31/10/2023, n. 30293, secondo cui “in tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale - nella specie,
l' - devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee - CP_6 vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"-, bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo). Ai sensi del pagina 9 di 14 combinato disposto dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 e dell'art. 68 del D.P.R. n. 1124/1965 l' eroga CP_6 all'infortunato somme finalizzate a risarcire il danno biologico derivante dall'infortunio e altri importi volti a ristorare i pregiudizi derivanti dalla perdita della capacità di lavoro, comprese indennità giornaliere, parametrate, fra l'altro, alle retribuzioni spettanti all'interessato.
Ne deriva, pertanto, che anche la somma erogata dall' per le n 94 giorni di prognosi ossia dal CP_6
14/10/2009 al 15/01/2010, già indennizzati all'infortunato per un costo complessivo di temporanea di €
3.291,30 al netto delle ritenute erariali, in quanto parametrata all'entità della retribuzione, andrà sottratta dalle poste corrisposte all'attore a titolo di danno patrimoniale.
Quanto, invece, specificatamente, al danno non patrimoniale, va rilevato che, al fine di comparare poste omogenee, tale somma deve essere rivalutata all'attualità e sulla stessa andranno calcolati interessi legali dalla data del calcolo fino alla data odierna, per un ammontare pari ad € 10.625,68, sicchè la somma di € 44.457,28 (pari ad € 33.831,60 + € 10.625,68 e pari alla somma che avrebbe ricevuto lo all'attualità dall' a titolo di danno biologico) andrà sottratta alla somma complessivamente Pt_1 CP_6 dovuta a titolo di danno non patrimoniale allo (in realtà dovrebbe essere scorporata dalla sola Pt_1 voce di danno biologico ma considerato che la capienza del danno riconosciuto in questa sede allo
, il risultato è identico anche scorporandola dal danno non patrimoniale complessivo). Pt_1
Si ricava, così, che la somma dovuta all'attore a titolo di danno non patrimoniale, al netto di quanto già corrisposto dall' , sarà pari ad € 75.372,84 (pari ad € 119.830,12 - € 44.457,28) a titolo di danno CP_6 differenziale.
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Venendo, poi, al danno patrimoniale subìto dallo , va evidenziato che parte attrice sostiene che il Pt_1 mancato rinnovo del contratto da parte di sia dipeso dalle conseguenze del sinistro e che, CP_2 successivamente all'incidente per cui è causa lo si troverebbe ancora in stato di disoccupazione. Pt_1
Quanto alla prima affermazione va rilevato che il contratto tra lo e era un contratto Pt_1 CP_2
a tempo determinato di durata inferiore ad un anno che non aveva già riguardato i medesimi soggetti, sicchè non vi è alcuna evidenza che il mancato rinnovo dello stesso cui, peraltro, mancava un solo mese al momento del sinistro per giungere a scadenza, sia dipeso dalle conseguenze del sinistro. Non vi
è quindi prova che il mancato rinnovo del contratto (della cui circostanza non vi è neanche un principio di prova) sia eventualmente stato correlato al sinistro per cui è causa.
Quanto alla seconda affermazione, va rilevato che la stessa è smentita dalle risultanze istruttorie della
CTU contabile, da cui risulta che, nonostante una flessione di reddito rispetto a quello maturato nel
2008 successiva al sinistro e che si è andata man mano assottigliando fino al 2015, lo ha Pt_1
pagina 10 di 14 continuato comunque a percepire dei redditi da lavoro dipendente che, addirittura, nel 2016 e 2017 hanno superato il reddito medio usato del 2008 come tertium comparationis dal CTU.
Sempre al riguardo, va poi considerato che secondo il CTU medico, “le menomazioni esitate dall'infortunio sul lavoro in esame incidono sulla capacità lavorativa (geometra) e relazionale del soggetto, in misura pari ad 1/3 del danno biologico indicato”. Tuttavia, tale valutazione è smentita dalle risultanze istruttorie e, in particolare, dalle risultanze della CTU contabile da cui risulta che lo ha Pt_1 ripreso l'attività lavorativa producendo redditi da lavoro dipendente che a partire dal 2016, sono stati addirittura superiori a quelli usati come mezzo comparativo. Poiché non vi è motivo di ritenere che una eventuale flessione di reddito successiva al 2017 possa essere dipesa dalle conseguenze del sinistro verificatosi nel 2009, dopo che l'attore è riuscito, già a far data dal 2015, a pareggiare i redditi precedentemente percepiti e, addirittura, a superarli, deve ritenersi che questa riduzione della capacità lavorativa valutata dal CTU medico in 1/3 del danno biologico sia stata, poi, smentita dai fatti.
Allo dovrà, quindi, riconoscersi, a titolo di danno patrimoniale, solo la flessione di reddito Pt_1 verificatasi dopo e in conseguenza del sinistro fino al 2015 compreso e pari, secondo il CTU, ad €
59.923,51 già rivalutata alla data della CTU contabile (28.9.2018).
A tale somma andrà sottratto quanto già corrisposto, sempre a titolo di danno patrimoniale, dall' , CP_6 pari ad € 44.213,31 già rivalutata alla data del 26.9.2018 (data del calcolo effettuato dall' ) e CP_6 dovrà aggiungersi la somma di € 3.291,30 a titolo di invalidità temporanea parametrata al reddito dell'infortunato (e, per tale motivo, valutata quale posta di danno patrimoniale).
L'entità dei danni patrimoniale subìti da sarà, quindi, pari ad € 12.418,90 [(€ 59.923,51 Parte_1
– (€ 44.213,31 + € 3.291,30)]. Su tale somma, rivalutata a settembre 2018, andranno calcolati ulteriori interessi e rivalutazione dalla data del calcolo (settembre 2018) fino al deposito della sentenza, pari ad
€ 3.900,47. Sicchè la somma dovuta all'attore a titolo di danno non patrimoniale sarà pari ad €
16.319,37 (€ 12.418,90 + € 3.900,47) all'attualità.
Spettano, quindi a , a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale differenziale in Parte_1 quanto non coperto dall'INAIL, € 91.692,21 (€ 75.372,84 + € 16.319,37) già rivalutato all'attualità e con interessi già calcolati alla data del deposito della sentenza.
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Quanto al danno riflesso non patrimoniale asseritamente subìto dalla moglie e dai figli dello , si Pt_1 ritiene che la domanda debba essere rigettata anche alla luce della circostanza per cui, a differenza di quanto sostenuto dall'attore, le lesioni subìte gli hanno comunque consentito di riprendere
(quantomeno) l'attività lavorativa e considerato che le stesse lesioni hanno comportato delle conseguenze in tema di patema d'animo e di assistenza da parte dei familiari che non superano i pagina 11 di 14 normali doveri di assistenza coniugale e familiare (e che, qualora li superassero, non potrebbero – comunque - considerarsi conseguenza “normale” e diretta del danno ex art. 1223 c.c.).
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Deve, quindi, valutarsi la domanda della volta ad accertare la responsabilità, anche CP_1 concorsuale, del datore di lavoro e la richiesta di essere manlevata dalla stessa per non CP_2 aver rispettato le normative della sicurezza sul posto di lavoro, per non aver adeguatamente segnalato e delimitato l'area di cantiere e per aver consentito, all'interno dell'area medesima, il trasporto e le lavorazioni di materiale nell'immediata adiacenza della recinzione delimitativa senza rispettare la distanza di sicurezza tra il limite dell'area di cantiere e la rete protettiva.
Tali domande devono essere rigettate. Non solo il pubblico ministero ha accertato, in data 22 marzo
2011 (doc. 5 fascicolo parte attrice), a seguito delle indagini effettuate al fine di chiarire le circostanze che hanno caratterizzato il grave evento traumatico occorso a , che " ... La ricostruzione Parte_1 dell'infortunio ... consente di concludere per una condotta colposa, eventualmente, dell'ignoto conducente del furgone che urtò con lo specchietto retrovisore la tavola, facendola ruotare e colpire al capo il denunciante che si trovava all'interno del cantiere ... " ma sia l'Ing. , ispettore di Persona_5 cantiere incaricato da ANAS spa, che direttore tecnico dell' sentiti Testimone_2 CP_2 come testi, hanno evidenziato che aveva segnalato il cantiere e adottato le giuste misure CP_2 di sicurezza e che l'adozione di tutte le misure finalizzate a garantire la circolazione in sicurezza e la fluidità sulla strada statale era garantita dallo stesso ing. il quale si recava sul cantiere quasi Per_5 giornalmente.
Non vi è motivo, in assenza di ulteriori evidenze istruttorie, per ritenere che – datore di CP_2 lavoro dello - debba considerarsi responsabile o corresponsabile per il sinistro occorso all'attore Pt_1
o che debba essere chiamata, a titolo di garanzia impropria, a manlevare la quale impresa CP_1 designata per il Molise per il FGVS, di quanto dovrà risarcire a . Parte_1
Devono, pertanto, rigettarsi le domande svolte dalla nei confronti della terza chiamata CP_1 con assorbimento di ogni ulteriore questione di merito. CP_2
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Quanto, infine, al governo delle spese di lite, va evidenziato che l'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice, in uno con la considerazione per cui le stesse sono state notevolmente ridotte a seguito delle espletate CTU, giustificano la compensazione per metà delle spese di lite tra attori e convenuta restando l'ulteriore metà a carico di quest'ultima, soccombente. CP_1
La in quanto soccombente, va, invece, integralmente condannata al pagamento delle CP_1 spese di lite sopportate dalla terza chiamata CP_2
pagina 12 di 14 Nulla sulle spese per quanto riguarda la divisione la Previdente, in quanto Controparte_3 non costituita.
Le spese delle espletate CTU vanno definitivamente poste a carico di parte attrice e parte convenuta in solido tra loro e in misura del 50% ciascuna per quanto attiene ai rapporti interni. Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara l'integrale ed esclusiva responsabilità dell'ignoto conducente del veicolo rimasto sconosciuto ovvero non identificato in relazione ai fatti per cui è causa;
- per l'effetto condanna la convenuta oggi quale Impresa CP_1 Controparte_4
Designata per la Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il Molise, in persona del Suo legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dal sig. quantificati in € 91.692,21 già rivalutata tale somma all'attualità e Parte_1 con interessi già calcolati fino alla data del deposito della sentenza. Dalla data del deposito e fino al soddisfo decorrono gli interessi legali;
- rigetta le ulteriori domande svolte da parte attrice;
- rigetta le domande svolte da parte della nei confronti di Controparte_1 CP_2
- dichiara assorbita ogni ulteriore questione di merito;
- condanna oggi quale Impresa Designata per la Gestione CP_1 Controparte_4 del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il Molise, in persona del Suo legale rapp.te p.t., al pagamento di ½ delle spese di lite sostenute da parte attrice che si quantificano in
€ 7.051,50 (già in misura del 50%) oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e oltre €
737,00 (già in misura del 50%) per esborsi, da distrarsi al procuratore antistatario;
- compensa tra parte attrice e oggi quale Impresa CP_1 Controparte_4
Designata per la Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il Molise,
l'ulteriore metà delle spese di lite;
- condanna oggi quale Impresa Designata per la Gestione CP_1 Controparte_4 del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il Molise, al pagamento delle spese di lite pagina 13 di 14 sostenute da che si quantificano in € 14.103,00 oltre IVA, CPA e spese generali CP_2 come per legge e oltre a € 522,06 per esborsi;
- nulla sulle spese per quanto attiene la , divisione la Previdente, in Controparte_3 quanto non costituita;
- pone le spese delle espletate CTU definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta in solido tra loro e in misura del 50% ciascuna per quanto attiene ai rapporti Controparte_1 interni.
Isernia, lì 25.8.2025.
Il Giudice - Dott.ssa Simona Di Paolo
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