CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 15:15 in composizione monocratica:
SABBATO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 63/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pisticci - Piazza Dei Caduti, Snc 75015 Pisticci MT
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Matera - Vico Xx Settembre 10/20 75015 Pisticci MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06720249004015355000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720220013375647000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 062019000327054500 TARI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigetto con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17/01/2025 e depositato il 13/02/2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
06720249004015355000, emessa ai sensi dell'art. 50 Dpr n. 602/73 e notificata il 25/11/2024, unitamente e limitatamente alle 2 (due) cartelle esattoriali presupposte, riportanti carichi iscritti a ruolo dal Comune di
Pisticci, di seguito elencate:
1. n. 06720190003270545000 (all. n. 2),
2. n. 06720220013375647000 (all. n. 3).
Deduce quanto segue:
1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottostanti e presupposte all'avviso di intimazione;
2) l'intervenuta estinzione dei crediti tributari contestati per sopraggiunta prescrizione.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato e per la condanna di controparte alle spese di giudizio da attribuirsi.
In data 02/04/2025, l'Agenzia delle entrate riscossione si costituisce in giudizio al fine di resistere.
Oppone, nel senso dell'infondatezza di quanto ex adverso dedotto, quanto segue:
Inammissibilità del ricorso avverso le 2 (due) cartelle esattoriali riportanti crediti tributari e contestate unitamente all'intimazione di pagamento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21, comma 1 del d.lgs n. 546/92 insussistente omessa/irregolare notifica delle cartelle esattoriali eseguita dall'agente; mancata decorrenza del termine di prescrizione. Conclude per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
Il Comune di Pisticci, sebbene ritualmente intimato, non si costituisce in giudizio.
In data 09/01/2026 parte ricorrente deposita memoria conclusionale al fine di motivatamente insistere per l'accoglimento del gravame. Evidenzia che la notifica della cartella di pagamento nr.
06720190003270545000 è nulla. Infatti, la notifica è stata fatta, a mezzo posta, a familiare non convivente non direttamente al destinatario. Il credito sarebbe comunque prescritto. Deduce poi che non
è stato mai notificata nè la cartella di pagamento nr. 06720220013375647000 nè altro atto prodromico all'emissione della cartella oggetto della presente impugnazione.
La controversia, sulle conclusioni delle parti costituite, è decisa in data 16 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per le ragioni di cui infra, è da reputare fondato.
Occorre premettere che, come precisato dalla stessa parte resistente, l'intimazione impugnata è stata emessa dall'Agente allo scopo di avviare le attività di recupero sia delle somme riportate dai 2 (due) atti esattoriali opposti che di quelle già richieste in pagamento con altro titolo sottostante alla medesima intimazione, non interessato dal presente giudizio, per un ammontare complessivo di € 819,36.
In particolare, gli atti previ sui quali si focalizzano le deduzioni di parte ricorrente sono i seguenti:
1. la cartella di pagamento n. 06720190003270545000, emessa per la riscossione delle somme iscritte a ruolo dal Comune di Pisticci per TARI anno 2018, è stata notificata da messo abilitato in data 16/07/2019 mediante consegna a mani di familiare convivente (genero) del destinatario che ha sottoscritto la relata a conferma dell'avvenuto ricevimento dell'atto, a cui ha fatto seguito l'invio della raccomandata informativa di cui all'art. 139 c.p.c. (all. n. 2);
2. la cartella di pagamento n. 06720220013375647000, emessa per la riscossione delle somme iscritte a ruolo dal Comune di Pisticci per TARI anno 2017, è stata notificata mediante invio di raccomandata a.r. n.
69528379213-6 recapitata in data 10/02/2023 a mani di persona di famiglia del destinatario, che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento a riprova dell'avvenuta consegna dell'atto (all. n. 3).
Ebbene risulta meritevole di condivisione quanto dedotto in relazione alla cartella sub 1 circa la intervenuta decorrenza del termine di prescrizione per decorrenza del termine quinquennale dovendosi tener conto del lasso di tempo intercorso tra la data di notifica della stessa (16/07/2019) e la consegna dell'intimazione di pagamento impugnata (avvenuta il 25/11/2024). Invero tale lasso temporale risulta ben superiore al prescritto quinquennio anche a voler tener conto dell'ulteriore dilazione di 85 giorni contemplata da apposita disciplina. Peraltro sulla applicabilità di tale dilazione temporale si registrano opinioni dissonanti in giurisprudenza, fermo restando che la Corte di Cassazione (ordinanza 15.01.2025
n. 960), interpretando l'art. 67 del Decreto cd “Cura Italia”(DL 18/2020), ha ritenuto che - comportando le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, o contributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”, come disposto dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 4 dall'art. 67, e dall'art. 68, d.l. n. 18/2020, deve ritenersi applicabile la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, non soltanto in relazione alle attività da compiersi nell'arco temporale normativamente previsto, ma anche alle attività non in scadenza.
Ad ogni modo, anche a voler aderire a tale orientamento e pertanto applicando tale dilazione a cascata, non sarebbe in grado il lasso temporale di 85 giorni di coprire quello che intercorre tra la data di notifica cartella (16/07/2019) e quella di consegna dell'intimazione di pagamento impugnata (25/11/2024).
Parte resistente deduce tuttavia che troverebbe applicazione l'ulteriore proroga temporale di 572 giorni
(pari ad 1 anno e 207 giorni) ed in particolare dall'8/03/2020 al 30/09/2021, in virtù della sospensione alla riscossione disposta dall'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 3 del D.L. n. 18/2020, e successive modifiche ed integrazioni, per limitare le negative conseguenze della pandemia da Covid-19, unitamente agli effetti stabiliti dal comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Tale disciplina non è tuttavia suscettibile di applicazione riguardando appunto i soli pagamenti riferiti a tale periodo senza alcuna possibilità di applicazione a cascata di tale disciplina.
Fondato è anche dedotto con riferimento alla seconda cartella in quanto è stata notificata a “persona di famiglia” ma senza alcun riferimento all'invio di raccomandata informativa.
Occorre rilevare che, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, relativamente alla notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, l'art. 60 del D.P.R. n.
600/1973 fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile, ma ha previsto specifiche modifiche.
Infatti, il comma 1, lett. a), dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, prevede che “la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio [delle imposte]”, e la lett. b-bis) dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973 prevede che: “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
In materia di riscossione delle imposte sul reddito, relativamente alla notificazione della cartella di pagamento, l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 dispone che: “Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto”, cioè del D.P.R. n. 600/1973.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 14093/2022 ha specificato che “in tema di avviso di accertamento, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte”.
L'invio, dunque, della raccomandata informativa è un adempimento essenziale previsto espressamente dalla legge nei casi in cui gli atti tributari vengano consegnati a persone diverse dal destinatario, e il suo difetto rende illegittimo il procedimento stesso.
Si osserva che la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Campobasso con la sentenza n. 418/2023 ha ritenuto che siano adempimenti necessari per il perfezionamento del procedimento di notifica non solo la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa, ma anche la prova della sua ricezione.
Nel caso di specie, in merito all'eccezione di inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento (sottesa all'intimazione di pagamento impugnata) in quanto soltanto l'avviso di ricevimento della stessa – prodotto in giudizio dall'Agenzia delle Entrate Riscossione – risultava sottoscritto da un familiare convivente, la Corte di Giustizia Tributaria ha affermato che: “la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso” e ha ritenuto necessario l'onere di dimostrare in giudizio il perfezionamento della notifica fornendo la prova non solo dell'avvenuta spedizione, ma anche della ricezione della raccomandata informativa.
La Corte di Giustizia Tributaria ha deciso che “nel caso, come quello in esame, in cui non venga fornita la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi la nullità della cartella di pagamento per inesistenza giuridica della notifica. Di conseguenza, va dichiarata la nullità dell'impugnata intimazione di pagamento, per omessa notifica dell'atto presupposto indefettibile”.
Si rileva che di recente la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6243/2024, riguardo alla consegna di una cartella di pagamento a persona diversa dal destinatario, ha affermato che “La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento
(Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 2377/2022), come sostenuto dal ricorrente”. Viene in particolare in evidenza l'art. 60 del D.P.R. n°600/1973.
Difatti, detta norma dispone che se l'atto viene consegnato al familiare convivente per assenza del destinatario, il messo dovrà dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata, all'effettivo destinatario.
La norma non lascia alcun dubbio interpretativo: per perfezionare la notifica di un atto della riscossione o di un atto tributario consegnato a un familiare convivente è necessaria la raccomandata informativa che diviene, dunque, elemento essenziale per la validità della notifica. In mancanza l'atto deve considerarsi come mai pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario.
Sul punto, del resto, si è espressa recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n° 2868/2017, la quale ha precisato il principio di diritto appena esposto. Inoltre il Giudice di legittimità ha inteso comunque porre l'accento sul fatto che l'applicazione dei principi di cui all'art. 60 del DPR 600/1973 sono validi solo in caso di notifica eseguita dal messo comunale o dal messo speciale dell'Ufficio poiché in caso di notifica avvenuta a mezzo posta valgono i differenti dettami di cui agli artt. 137 e ss del c.p.c. che, nel caso specifico, non prevedono una successiva raccomandata informativa.
Tanto premesso, il ricorso è fondato ed è pertanto da accogliere, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
In ordine al regime delle spese, queste stante l'assoluta particolarità della vicenda e la mancata costituzione di parte intimata, vanno dichiarate irripetibili così da rimanere a carico di parte ricorrente.
La Corte
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara le spese di giudizio irripetibili.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 15:15 in composizione monocratica:
SABBATO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 63/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pisticci - Piazza Dei Caduti, Snc 75015 Pisticci MT
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Matera - Vico Xx Settembre 10/20 75015 Pisticci MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06720249004015355000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720220013375647000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 062019000327054500 TARI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigetto con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17/01/2025 e depositato il 13/02/2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
06720249004015355000, emessa ai sensi dell'art. 50 Dpr n. 602/73 e notificata il 25/11/2024, unitamente e limitatamente alle 2 (due) cartelle esattoriali presupposte, riportanti carichi iscritti a ruolo dal Comune di
Pisticci, di seguito elencate:
1. n. 06720190003270545000 (all. n. 2),
2. n. 06720220013375647000 (all. n. 3).
Deduce quanto segue:
1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottostanti e presupposte all'avviso di intimazione;
2) l'intervenuta estinzione dei crediti tributari contestati per sopraggiunta prescrizione.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato e per la condanna di controparte alle spese di giudizio da attribuirsi.
In data 02/04/2025, l'Agenzia delle entrate riscossione si costituisce in giudizio al fine di resistere.
Oppone, nel senso dell'infondatezza di quanto ex adverso dedotto, quanto segue:
Inammissibilità del ricorso avverso le 2 (due) cartelle esattoriali riportanti crediti tributari e contestate unitamente all'intimazione di pagamento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21, comma 1 del d.lgs n. 546/92 insussistente omessa/irregolare notifica delle cartelle esattoriali eseguita dall'agente; mancata decorrenza del termine di prescrizione. Conclude per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
Il Comune di Pisticci, sebbene ritualmente intimato, non si costituisce in giudizio.
In data 09/01/2026 parte ricorrente deposita memoria conclusionale al fine di motivatamente insistere per l'accoglimento del gravame. Evidenzia che la notifica della cartella di pagamento nr.
06720190003270545000 è nulla. Infatti, la notifica è stata fatta, a mezzo posta, a familiare non convivente non direttamente al destinatario. Il credito sarebbe comunque prescritto. Deduce poi che non
è stato mai notificata nè la cartella di pagamento nr. 06720220013375647000 nè altro atto prodromico all'emissione della cartella oggetto della presente impugnazione.
La controversia, sulle conclusioni delle parti costituite, è decisa in data 16 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per le ragioni di cui infra, è da reputare fondato.
Occorre premettere che, come precisato dalla stessa parte resistente, l'intimazione impugnata è stata emessa dall'Agente allo scopo di avviare le attività di recupero sia delle somme riportate dai 2 (due) atti esattoriali opposti che di quelle già richieste in pagamento con altro titolo sottostante alla medesima intimazione, non interessato dal presente giudizio, per un ammontare complessivo di € 819,36.
In particolare, gli atti previ sui quali si focalizzano le deduzioni di parte ricorrente sono i seguenti:
1. la cartella di pagamento n. 06720190003270545000, emessa per la riscossione delle somme iscritte a ruolo dal Comune di Pisticci per TARI anno 2018, è stata notificata da messo abilitato in data 16/07/2019 mediante consegna a mani di familiare convivente (genero) del destinatario che ha sottoscritto la relata a conferma dell'avvenuto ricevimento dell'atto, a cui ha fatto seguito l'invio della raccomandata informativa di cui all'art. 139 c.p.c. (all. n. 2);
2. la cartella di pagamento n. 06720220013375647000, emessa per la riscossione delle somme iscritte a ruolo dal Comune di Pisticci per TARI anno 2017, è stata notificata mediante invio di raccomandata a.r. n.
69528379213-6 recapitata in data 10/02/2023 a mani di persona di famiglia del destinatario, che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento a riprova dell'avvenuta consegna dell'atto (all. n. 3).
Ebbene risulta meritevole di condivisione quanto dedotto in relazione alla cartella sub 1 circa la intervenuta decorrenza del termine di prescrizione per decorrenza del termine quinquennale dovendosi tener conto del lasso di tempo intercorso tra la data di notifica della stessa (16/07/2019) e la consegna dell'intimazione di pagamento impugnata (avvenuta il 25/11/2024). Invero tale lasso temporale risulta ben superiore al prescritto quinquennio anche a voler tener conto dell'ulteriore dilazione di 85 giorni contemplata da apposita disciplina. Peraltro sulla applicabilità di tale dilazione temporale si registrano opinioni dissonanti in giurisprudenza, fermo restando che la Corte di Cassazione (ordinanza 15.01.2025
n. 960), interpretando l'art. 67 del Decreto cd “Cura Italia”(DL 18/2020), ha ritenuto che - comportando le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, o contributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”, come disposto dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 4 dall'art. 67, e dall'art. 68, d.l. n. 18/2020, deve ritenersi applicabile la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, non soltanto in relazione alle attività da compiersi nell'arco temporale normativamente previsto, ma anche alle attività non in scadenza.
Ad ogni modo, anche a voler aderire a tale orientamento e pertanto applicando tale dilazione a cascata, non sarebbe in grado il lasso temporale di 85 giorni di coprire quello che intercorre tra la data di notifica cartella (16/07/2019) e quella di consegna dell'intimazione di pagamento impugnata (25/11/2024).
Parte resistente deduce tuttavia che troverebbe applicazione l'ulteriore proroga temporale di 572 giorni
(pari ad 1 anno e 207 giorni) ed in particolare dall'8/03/2020 al 30/09/2021, in virtù della sospensione alla riscossione disposta dall'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 3 del D.L. n. 18/2020, e successive modifiche ed integrazioni, per limitare le negative conseguenze della pandemia da Covid-19, unitamente agli effetti stabiliti dal comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Tale disciplina non è tuttavia suscettibile di applicazione riguardando appunto i soli pagamenti riferiti a tale periodo senza alcuna possibilità di applicazione a cascata di tale disciplina.
Fondato è anche dedotto con riferimento alla seconda cartella in quanto è stata notificata a “persona di famiglia” ma senza alcun riferimento all'invio di raccomandata informativa.
Occorre rilevare che, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, relativamente alla notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, l'art. 60 del D.P.R. n.
600/1973 fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile, ma ha previsto specifiche modifiche.
Infatti, il comma 1, lett. a), dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, prevede che “la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio [delle imposte]”, e la lett. b-bis) dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973 prevede che: “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
In materia di riscossione delle imposte sul reddito, relativamente alla notificazione della cartella di pagamento, l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 dispone che: “Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto”, cioè del D.P.R. n. 600/1973.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 14093/2022 ha specificato che “in tema di avviso di accertamento, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte”.
L'invio, dunque, della raccomandata informativa è un adempimento essenziale previsto espressamente dalla legge nei casi in cui gli atti tributari vengano consegnati a persone diverse dal destinatario, e il suo difetto rende illegittimo il procedimento stesso.
Si osserva che la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Campobasso con la sentenza n. 418/2023 ha ritenuto che siano adempimenti necessari per il perfezionamento del procedimento di notifica non solo la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa, ma anche la prova della sua ricezione.
Nel caso di specie, in merito all'eccezione di inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento (sottesa all'intimazione di pagamento impugnata) in quanto soltanto l'avviso di ricevimento della stessa – prodotto in giudizio dall'Agenzia delle Entrate Riscossione – risultava sottoscritto da un familiare convivente, la Corte di Giustizia Tributaria ha affermato che: “la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso” e ha ritenuto necessario l'onere di dimostrare in giudizio il perfezionamento della notifica fornendo la prova non solo dell'avvenuta spedizione, ma anche della ricezione della raccomandata informativa.
La Corte di Giustizia Tributaria ha deciso che “nel caso, come quello in esame, in cui non venga fornita la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi la nullità della cartella di pagamento per inesistenza giuridica della notifica. Di conseguenza, va dichiarata la nullità dell'impugnata intimazione di pagamento, per omessa notifica dell'atto presupposto indefettibile”.
Si rileva che di recente la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6243/2024, riguardo alla consegna di una cartella di pagamento a persona diversa dal destinatario, ha affermato che “La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento
(Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 2377/2022), come sostenuto dal ricorrente”. Viene in particolare in evidenza l'art. 60 del D.P.R. n°600/1973.
Difatti, detta norma dispone che se l'atto viene consegnato al familiare convivente per assenza del destinatario, il messo dovrà dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata, all'effettivo destinatario.
La norma non lascia alcun dubbio interpretativo: per perfezionare la notifica di un atto della riscossione o di un atto tributario consegnato a un familiare convivente è necessaria la raccomandata informativa che diviene, dunque, elemento essenziale per la validità della notifica. In mancanza l'atto deve considerarsi come mai pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario.
Sul punto, del resto, si è espressa recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n° 2868/2017, la quale ha precisato il principio di diritto appena esposto. Inoltre il Giudice di legittimità ha inteso comunque porre l'accento sul fatto che l'applicazione dei principi di cui all'art. 60 del DPR 600/1973 sono validi solo in caso di notifica eseguita dal messo comunale o dal messo speciale dell'Ufficio poiché in caso di notifica avvenuta a mezzo posta valgono i differenti dettami di cui agli artt. 137 e ss del c.p.c. che, nel caso specifico, non prevedono una successiva raccomandata informativa.
Tanto premesso, il ricorso è fondato ed è pertanto da accogliere, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
In ordine al regime delle spese, queste stante l'assoluta particolarità della vicenda e la mancata costituzione di parte intimata, vanno dichiarate irripetibili così da rimanere a carico di parte ricorrente.
La Corte
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara le spese di giudizio irripetibili.