Art. 3.
Il Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, e' incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con le Amministrazioni del Fondo e della Banca e puo' delegare alla Banca d'Italia i compiti inerenti all'intervento dell'Italia nell'amministrazione dei due predetti Istituti.
Il Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, e' incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con le Amministrazioni del Fondo e della Banca e puo' delegare alla Banca d'Italia i compiti inerenti all'intervento dell'Italia nell'amministrazione dei due predetti Istituti.