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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA BE CE, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 32/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova - Via Xii Ottobre, 1 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 446/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 16/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820219003668705000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820219003668705000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820219003668705000 IRAP 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820130001099227501 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820130030399378501 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820170006854538501 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il contribuente Ricorrente_1 chiede la riforma integrale della sentenza impugnata. Dichiarare ed accertare che nulla é dovuto dal contribuente per i titoli per cui procede l'Ufficio in quanto integralmente pagate tutte le somme in essi contenuti. Compensare le spese di primo grado e condannare l'Agenzia alle spese di questo grado di giudizio.
Resistente/Appellato: L'Agenzia delle Entrate chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio con l'integrale compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 048202190003668705000 emessa dalla Agenzia della Riscossione e relativa a n. 3 cartelle esattoriali in essa portate.
Nel Ricorso introduttivo alla contribuente, socia illimitatamente responsabile della società Società_1 Snc cancellata dal registro delle imprese, veniva notificata in data 18/01/2014 l'intimazione di pagamento in questione.
Eccepiva: 1) la prescrizione quinquennale della cartella esattoriale n.04820130001099227501 notificata il
19/02/2013 ex art. 2948 c.c. 2) la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella n.04820130030399378501. 3) che per la cartella esattoriale n.04820170006854538501 la somma in essa portata e relativa a saldo Iva anno 2013 era stata pagata dalla socia Nominativo_1.
Esponeva, infine, che tutte le somme relative alle cartelle erano state versate nelle mani della commercialista che non le aveva, poi, versate all'Erario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contestava l'assunto della ricorrente e ribadiva la legittimità della pretesa erariale e chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia di primo grado respingeva il ricorso condannando la contribuente alle spese di lite.
La contribuente impugnava la sentenza eccependone l'erroneità e la contraddittorietà per non aver attentamente esaminato i documenti prodotti in giudizio dalla stessa che dimostravano l'avvenuto pagamento delle cartelle esattoriali e, quindi, degli importi indicati nell'intimazione di pagamento impugnata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate che chiedeva l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti e documenti prodotti in giudizio si evince che le somme tutte portate nell'atto di intimazione sono state regolarmente corrisposte dai contribuenti. Infatti tutti gl'importi portati nelle cartelle esattoriali de quo sono stati oggetto della procedura di "rottamazione quater" a cui ha aderito la socia coobbligata. Pertanto la materia del contedere in ordine alla debenza delle somme portate nell'atto di intimazione deve considerarsi cessata, come anche espressamente ammesso dall'Agenzia.
Sulle spese, considerato che la richiesta di estinzione é stata sollevata dalla parte soltanto nella Memoria del 14/03/2024, oltre i termini previsti dalle norme di procedura tributaria ex art. 32 D.Lgs 546/92 e i
Giudici di primo grado potrebbero non averne tenuto conto in quanto tardive, possono correttamente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA BE CE, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 32/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova - Via Xii Ottobre, 1 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 446/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 16/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820219003668705000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820219003668705000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820219003668705000 IRAP 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820130001099227501 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820130030399378501 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820170006854538501 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il contribuente Ricorrente_1 chiede la riforma integrale della sentenza impugnata. Dichiarare ed accertare che nulla é dovuto dal contribuente per i titoli per cui procede l'Ufficio in quanto integralmente pagate tutte le somme in essi contenuti. Compensare le spese di primo grado e condannare l'Agenzia alle spese di questo grado di giudizio.
Resistente/Appellato: L'Agenzia delle Entrate chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio con l'integrale compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 048202190003668705000 emessa dalla Agenzia della Riscossione e relativa a n. 3 cartelle esattoriali in essa portate.
Nel Ricorso introduttivo alla contribuente, socia illimitatamente responsabile della società Società_1 Snc cancellata dal registro delle imprese, veniva notificata in data 18/01/2014 l'intimazione di pagamento in questione.
Eccepiva: 1) la prescrizione quinquennale della cartella esattoriale n.04820130001099227501 notificata il
19/02/2013 ex art. 2948 c.c. 2) la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella n.04820130030399378501. 3) che per la cartella esattoriale n.04820170006854538501 la somma in essa portata e relativa a saldo Iva anno 2013 era stata pagata dalla socia Nominativo_1.
Esponeva, infine, che tutte le somme relative alle cartelle erano state versate nelle mani della commercialista che non le aveva, poi, versate all'Erario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contestava l'assunto della ricorrente e ribadiva la legittimità della pretesa erariale e chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia di primo grado respingeva il ricorso condannando la contribuente alle spese di lite.
La contribuente impugnava la sentenza eccependone l'erroneità e la contraddittorietà per non aver attentamente esaminato i documenti prodotti in giudizio dalla stessa che dimostravano l'avvenuto pagamento delle cartelle esattoriali e, quindi, degli importi indicati nell'intimazione di pagamento impugnata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate che chiedeva l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti e documenti prodotti in giudizio si evince che le somme tutte portate nell'atto di intimazione sono state regolarmente corrisposte dai contribuenti. Infatti tutti gl'importi portati nelle cartelle esattoriali de quo sono stati oggetto della procedura di "rottamazione quater" a cui ha aderito la socia coobbligata. Pertanto la materia del contedere in ordine alla debenza delle somme portate nell'atto di intimazione deve considerarsi cessata, come anche espressamente ammesso dall'Agenzia.
Sulle spese, considerato che la richiesta di estinzione é stata sollevata dalla parte soltanto nella Memoria del 14/03/2024, oltre i termini previsti dalle norme di procedura tributaria ex art. 32 D.Lgs 546/92 e i
Giudici di primo grado potrebbero non averne tenuto conto in quanto tardive, possono correttamente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.