Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 323
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Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    L'Agenzia delle entrate-riscossione ha fornito prova di avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto, il ricorso avverso il diniego di sgravio in autotutela è inammissibile perché il contribuente non poteva censurare vizi dell'atto impositivo ormai definitivo.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione della pretesa tributaria

    La cartella esattoriale risulta notificata in data anteriore alla presentazione dell'istanza di sgravio. Il ricorso avverso il diniego di sgravio è inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere diretto a censurare vizi propri dell'atto e non vizi della precedente procedura di formazione del ruolo.

  • Inammissibile
    Istanza di sospensione legale della riscossione

    L'impugnativa relativa all'istanza di sospensione legale della riscossione è inammissibile in assenza di notifica del primo atto di riscossione utile. Inoltre, è decorso il termine decadenziale di sessanta giorni tra la conoscenza del debito e l'istanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 323
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 323
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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