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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 323/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
LUCIANO DONATO, Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3981/2024 depositato il 19/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10367/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
30 e pubblicata il 01/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220156684634000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: La parte si riporta e insiste nell'accoglimento delle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Ricorrente_1 proponeva appello per la riforma della sentenza n. 10367/30/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, pronunciata l'8/2/2024 e depositata l'1/8/2024. Con tale sentenza il Giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso avverso alla cartella di pagamento n.
09720220156684634000 di cui il contribuente affermava non avere mai ricevuto la notifica, deducendo l'illegittimità del diniego di sgravio e, per l'effetto, la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria. In particolare, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso essendo stata fornita la prova dell'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale con la conseguenza che l'impugnativa del diniego di sgravio avrebbe dovuto essere diretta alla censura di vizi di tale atto e non certamente, come nel caso in esame, a vizi della precedente procedura di formazione del ruolo. Del pari dichiarava inammissibile il ricorso relativamente alla istanza di sospensione legale della riscossione ex L. 228/2012 in assenza della notifica del primo atto di riscossione utile. Peraltro, dalla data di rilascio della “proiezione debitoria”
(22/10/2022) da parte dell'Amministrazione Finanziaria al 23 gennaio 2023, giorno di presentazione dell'istanza da parte del Ricorrente_1 era abbondantemente decorso il termine decadenziale di sessanta giorni.
2. Il contribuente rileva l'erroneità della sentenza, riproponendo sostanzialmente le eccezioni già formulate in primo grado.
3. L'Agenzia delle entrate-riscossione si è costituita in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
1. L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha fornito la prova dell'avvenuta rituale notificazione della cartella esattoriale, con la conseguenza che il ricorso proposto in primo grado è inammissibile. Il ricorrente, infatti, avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione avverso la cartella esattoriale con la conseguenza che per cui ogni eccezione attinente al merito della pretesa risulta tardiva. Nella fattispecie, il Giudice del primo grado ha congruamente motivato e correttamente ritenuto che il ricorso, così come proposto, avverso il diniego, ovvero la mancata risposta alla richiesta di sgravio in autotutela è inammissibile, poiché il ricorrente non poteva censurare eventuali vizi dell'atto impositivo che avrebbe potuto fare valere prima che lo stesso diventasse definitivo. Nella fattispecie, la cartella esattoriale n. 09720220156684634000 risulta notificata in data 22/11/2022 a mezzo del servizio postale a soggetto qualificatosi come persona di famiglia, e mai precedentemente impugnata, pertanto l'impugnativa del diniego di sgravio o di un qualsiasi atto successivo, avrebbe dovuto essere relativa a vizi propri dell'atto e non a vizi propri della cartella definitiva o della ancora precedente procedura di formazione del ruolo, rendendo, quindi inammissibile il ricorso. Altrettanto correttamente il primo Giudice ha ritenuto inammissibile l'impugnativa relativamente alla istanza sospensione legale della riscossione ex L. 228/2012, in assenza di alcun atto della procedura di riscossione, ed anche la tardività della impugnativa essendo decorso il termine di decadenza di sessanta giorni tra la conoscenza del debito e l'istanza.
2. Il pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro
3.000,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
LUCIANO DONATO, Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3981/2024 depositato il 19/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10367/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
30 e pubblicata il 01/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220156684634000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: La parte si riporta e insiste nell'accoglimento delle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Ricorrente_1 proponeva appello per la riforma della sentenza n. 10367/30/24 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, pronunciata l'8/2/2024 e depositata l'1/8/2024. Con tale sentenza il Giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso avverso alla cartella di pagamento n.
09720220156684634000 di cui il contribuente affermava non avere mai ricevuto la notifica, deducendo l'illegittimità del diniego di sgravio e, per l'effetto, la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria. In particolare, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso essendo stata fornita la prova dell'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale con la conseguenza che l'impugnativa del diniego di sgravio avrebbe dovuto essere diretta alla censura di vizi di tale atto e non certamente, come nel caso in esame, a vizi della precedente procedura di formazione del ruolo. Del pari dichiarava inammissibile il ricorso relativamente alla istanza di sospensione legale della riscossione ex L. 228/2012 in assenza della notifica del primo atto di riscossione utile. Peraltro, dalla data di rilascio della “proiezione debitoria”
(22/10/2022) da parte dell'Amministrazione Finanziaria al 23 gennaio 2023, giorno di presentazione dell'istanza da parte del Ricorrente_1 era abbondantemente decorso il termine decadenziale di sessanta giorni.
2. Il contribuente rileva l'erroneità della sentenza, riproponendo sostanzialmente le eccezioni già formulate in primo grado.
3. L'Agenzia delle entrate-riscossione si è costituita in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
1. L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha fornito la prova dell'avvenuta rituale notificazione della cartella esattoriale, con la conseguenza che il ricorso proposto in primo grado è inammissibile. Il ricorrente, infatti, avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione avverso la cartella esattoriale con la conseguenza che per cui ogni eccezione attinente al merito della pretesa risulta tardiva. Nella fattispecie, il Giudice del primo grado ha congruamente motivato e correttamente ritenuto che il ricorso, così come proposto, avverso il diniego, ovvero la mancata risposta alla richiesta di sgravio in autotutela è inammissibile, poiché il ricorrente non poteva censurare eventuali vizi dell'atto impositivo che avrebbe potuto fare valere prima che lo stesso diventasse definitivo. Nella fattispecie, la cartella esattoriale n. 09720220156684634000 risulta notificata in data 22/11/2022 a mezzo del servizio postale a soggetto qualificatosi come persona di famiglia, e mai precedentemente impugnata, pertanto l'impugnativa del diniego di sgravio o di un qualsiasi atto successivo, avrebbe dovuto essere relativa a vizi propri dell'atto e non a vizi propri della cartella definitiva o della ancora precedente procedura di formazione del ruolo, rendendo, quindi inammissibile il ricorso. Altrettanto correttamente il primo Giudice ha ritenuto inammissibile l'impugnativa relativamente alla istanza sospensione legale della riscossione ex L. 228/2012, in assenza di alcun atto della procedura di riscossione, ed anche la tardività della impugnativa essendo decorso il termine di decadenza di sessanta giorni tra la conoscenza del debito e l'istanza.
2. Il pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro
3.000,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.