Articolo 9 della Legge 25 maggio 1970, n. 352
Articolo 8Articolo 10
Versione
30 giugno 1970
Art. 9.
Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta ai sensi dell'articolo 4. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
Del deposito, a cura del cancelliere, si da' atto mediante processo verbale, con le modalita' stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6.
Entrata in vigore il 30 giugno 1970
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente