TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/11/2025, n. 4177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4177 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 5521/2023 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
20.04.2023, proposto da
nato in [...] il [...] (Codice CUI: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Maria Lucia Mastropaolo
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTI-CONTUMACI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino ghanese, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di
Foggia il 21.2.2023 e notificato il 3.4.2023, recante rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo il riconoscimento della protezione speciale.
Con istanza depositata il 27.4.2023 il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento avversato, disposta con decreto emesso inaudita altera parte in pari data, con cui è stata altresì fissata l'udienza di comparizione del 2.7.2023 per la trattazione 1 dell'istanza di sospensiva, celebrata con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale, con ordinanza del 5.7.2023, è stato confermato il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego avversato.
Il , sebbene ritualmente evocato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
Con provvedimento del 3.10.2024, a seguito della riassegnazione del procedimento al G.I., dott. Tarantino, la causa è stata rinviata d'ufficio all'udienza del 15.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua forma previgente.
2.3. – Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata documentazione da cui emerge che il ricorrente, in ragione dell'attività lavorativa prestata (principalmente come bracciante agricolo), ha percepito i seguenti importi:
2 - per il 2025, un importo netto pari a complessivi € 8.369,19 (cfr. buste paga emesse da gennaio ad agosto in relazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze (i) di Controparte_2 dal 2.1.2025 al 31.12.2025, come da modello Unilav/comunicazione obbligatoria di
[...] assunzione, e (ii) di dal 19.5.205 al 31.12.2025, come da Parte_2 modelli Unilav/ comunicazioni di assunzione e proroga);
- per il 2024, un reddito imponibile pari a € 9.399,11, per attività di lavoro subordinato prestata alle dipendenze di dal 5.1.2024 al 31.12.2024 (cfr. CU 2025 Controparte_2
e undici buste paga);
- per il 2023, un reddito imponibile di € 2.741,84, per attività di lavoro subordinato prestata alle dipendenze di dal 5.4.2023 al 31.12.2023 (cfr. CU 2024, modello Parte_3
Unilav/ comunicazione di assunzione dal 6.4.2023 al 31.12.2023 e relative buste paga);
- per il 2022, un reddito imponibile di € 6.419,85, per attività di lavoro subordinato prestata alle dipendenze di dall'1.02.2022 al 31.12.2022 (cfr. CU 2023 e relativo Parte_3 modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione).
Le comunicazioni , le buste-paga, le CU e, in generale, la documentazione Pt_4 di natura contrattuale e amministrativa relativa ai rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà e dell'effettività del tentativo esperito dal richiedente, il quale si è, con tutta evidenza, impegnato nell'inserirsi nel tessuto socioeconomico del Paese di accoglienza.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato e proseguito, nel corso degli ultimi anni, un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
Inoltre, in atti sono presenti: (i) attestato di conseguimento del livello A2 di conoscenza della lingua italiana (rilasciato da CPIA 1 il 16.6.2022); (ii) patente di operatore di CP_1 conducente di carrelli industriali semoventi, rilasciato il 07.08.2023; (iii) relazione positiva di integrazione rilasciata il 24.10.2023 dalla Caritas Diocesana Arcidiocesi Foggia – Bovino.
Conseguentemente, laddove rimpatriato, l'istante subirebbe una grave lesione per la propria vita privata, in quanto si vedrebbe eradicato da una realtà in cui si è oramai inserito, considerato peraltro che né la Questura né il PM hanno segnalato la sussistenza di gravi ragioni ostative alla permanenza del soggetto sul territorio italiano.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
3 Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
4 – All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data 18.4.2023, con liquidazione dei compensi del difensore, giusta istanza del 28.4.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1 provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio de 4 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 5521/2023 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
20.04.2023, proposto da
nato in [...] il [...] (Codice CUI: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Maria Lucia Mastropaolo
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTI-CONTUMACI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino ghanese, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di
Foggia il 21.2.2023 e notificato il 3.4.2023, recante rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo il riconoscimento della protezione speciale.
Con istanza depositata il 27.4.2023 il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento avversato, disposta con decreto emesso inaudita altera parte in pari data, con cui è stata altresì fissata l'udienza di comparizione del 2.7.2023 per la trattazione 1 dell'istanza di sospensiva, celebrata con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale, con ordinanza del 5.7.2023, è stato confermato il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego avversato.
Il , sebbene ritualmente evocato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
Con provvedimento del 3.10.2024, a seguito della riassegnazione del procedimento al G.I., dott. Tarantino, la causa è stata rinviata d'ufficio all'udienza del 15.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua forma previgente.
2.3. – Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata documentazione da cui emerge che il ricorrente, in ragione dell'attività lavorativa prestata (principalmente come bracciante agricolo), ha percepito i seguenti importi:
2 - per il 2025, un importo netto pari a complessivi € 8.369,19 (cfr. buste paga emesse da gennaio ad agosto in relazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze (i) di Controparte_2 dal 2.1.2025 al 31.12.2025, come da modello Unilav/comunicazione obbligatoria di
[...] assunzione, e (ii) di dal 19.5.205 al 31.12.2025, come da Parte_2 modelli Unilav/ comunicazioni di assunzione e proroga);
- per il 2024, un reddito imponibile pari a € 9.399,11, per attività di lavoro subordinato prestata alle dipendenze di dal 5.1.2024 al 31.12.2024 (cfr. CU 2025 Controparte_2
e undici buste paga);
- per il 2023, un reddito imponibile di € 2.741,84, per attività di lavoro subordinato prestata alle dipendenze di dal 5.4.2023 al 31.12.2023 (cfr. CU 2024, modello Parte_3
Unilav/ comunicazione di assunzione dal 6.4.2023 al 31.12.2023 e relative buste paga);
- per il 2022, un reddito imponibile di € 6.419,85, per attività di lavoro subordinato prestata alle dipendenze di dall'1.02.2022 al 31.12.2022 (cfr. CU 2023 e relativo Parte_3 modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione).
Le comunicazioni , le buste-paga, le CU e, in generale, la documentazione Pt_4 di natura contrattuale e amministrativa relativa ai rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà e dell'effettività del tentativo esperito dal richiedente, il quale si è, con tutta evidenza, impegnato nell'inserirsi nel tessuto socioeconomico del Paese di accoglienza.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato e proseguito, nel corso degli ultimi anni, un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
Inoltre, in atti sono presenti: (i) attestato di conseguimento del livello A2 di conoscenza della lingua italiana (rilasciato da CPIA 1 il 16.6.2022); (ii) patente di operatore di CP_1 conducente di carrelli industriali semoventi, rilasciato il 07.08.2023; (iii) relazione positiva di integrazione rilasciata il 24.10.2023 dalla Caritas Diocesana Arcidiocesi Foggia – Bovino.
Conseguentemente, laddove rimpatriato, l'istante subirebbe una grave lesione per la propria vita privata, in quanto si vedrebbe eradicato da una realtà in cui si è oramai inserito, considerato peraltro che né la Questura né il PM hanno segnalato la sussistenza di gravi ragioni ostative alla permanenza del soggetto sul territorio italiano.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
3 Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
4 – All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data 18.4.2023, con liquidazione dei compensi del difensore, giusta istanza del 28.4.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1 provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio de 4 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
4