Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00873/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01747/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1747 del 2025, proposto da
EN SO, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Adele Apicella e Annarita Colantuono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione pubblica intimata e del suo correlato obbligo di provvedere, ex lege e su domanda del privato, a concludere l'iter amministrativo avviato con determinazione, a firma congiunta del Direttore UOC Risorse Umane e del Responsabile UOC Trattamento giuridico e Procedure Concorsuali della P.A. agente, prot. AOURUGGI-0021575-2025 del 31.7.2025, con la emanazione da parte della P.A. agente una determina, conclusiva e finale, di chiusura della procedura di riattribuzione di punteggio e della vicenda concorsuale, con la pubblicazione della graduatoria definitiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. CC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
La ricorrente insorgeva avanti questo TAR per l’accertamento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata e del correlato obbligo di concludere l’iter amministrativo avviato con determinazione a firma congiunta del Responsabile UOC Trattamento giuridico e procedure concorsuali e del Direttore UOC Risorse Umane della P.A. agente, prot. n. AOURUGGI-0021575_2025 del 31.7.2025, con cui era stato comunicato l’avvio del procedimento in autotutela, finalizzato alla riattribuzione dei punteggi per la prova scritta, con le conseguenziali statuizioni circa l’ammissione alla prova pratica e a quella orale del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di n. 4 posti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di collaboratore tecnico professionale con funzioni di Data Manager; procedura cui aveva partecipato essa ricorrente, superando tutte le prove selettive previste, “ acquisendo il diritto ad una correlata posizione giuridica di soggetto meritevole di essere graduata come vincitrice nella graduatoria definitiva a farsi ”.
Si costituiva la intimata Amministrazione rimarcando, tra l’altro, di avere provveduto, con deliberazione n. 58 del 19 febbraio 2026 a concludere il procedimento, approvando la graduatoria definitiva di merito, che vede utilmente classificati e vincitori del predetto concorso solo tre concorrenti, tra i quali peraltro non figura la ricorrente.
Orbene, la emanazione di un provvedimento espresso che conclude il procedimento, quale che ne sia la natura (di accoglimento ovvero di reiezione), determina in ogni caso il soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione, dell’interesse pretensivo azionato con la domanda giudiziale avverso il silenzio, imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere (TAR Campania, VI, 20 marzo 2026, n. 1909; TAR Lombardia, I, 25 luglio 2018, n. 1817).
E, invero, nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale –salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.- afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’ agere dei pubblici poteri.
Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638) imponendosi, indi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le peculiarità della controversia impongono, nondimeno, la compensazione inter partes delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
PI SO, Presidente
CC PA, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| CC PA | PI SO |
IL SEGRETARIO