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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1072/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
SO EF ZO EUG, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5625/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rizziconi - --- 89016 Rizziconi RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6169-2025 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento TARI 2018 (prot. n. 6169 del 08.04.2025), notificatagli in data 04.07.2025 dal Comune di Rizziconi.
A sostegno delle sue ragioni eccepisce l'avvenuta prescrizione del credito.
Il Comune di di Rizziconi si costituiva depositando documenti e argomentando in ordine alla ritualità della pretesa.
Con successiva memoria, parte ricorrente criticava le produzioni avversarie e insisteva nelle sue ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La identità del termine di prescrizione e di quello di decadenza in relazione ai tributi locali, evidenzia come il primo decorra solo quando l'avviso di accertamento è stato emesso, sacralizzando il credito;
sicché,
l'eccezione va riqualificata come relativa alla decadenza.
Trattandosi di ipotesi di omessa dichiarazione, il termine di decadenza decorre dall'anno successivo a quello in cui il debito è maturato ed è relativo nella specie all'anno 2019; sicché il termine si consuma il 31.12.2024.
Orbene, parte ricorrente ha documentato di avere inoltrato il pre-avviso di liquidazione del credito in data
18.12.2024, invitando il ricorrente a contraddire, senza che questi impugnasse l'atto o replicasse alcunché.
Si tratta di un atto che, avviando la procedura di accertamento del credito, rispecchia la tipologia di atto prevista dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006.
Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente a rifondere a quella convenuta le spese di lite, liquidate in € 150,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
SO EF ZO EUG, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5625/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rizziconi - --- 89016 Rizziconi RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6169-2025 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento TARI 2018 (prot. n. 6169 del 08.04.2025), notificatagli in data 04.07.2025 dal Comune di Rizziconi.
A sostegno delle sue ragioni eccepisce l'avvenuta prescrizione del credito.
Il Comune di di Rizziconi si costituiva depositando documenti e argomentando in ordine alla ritualità della pretesa.
Con successiva memoria, parte ricorrente criticava le produzioni avversarie e insisteva nelle sue ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La identità del termine di prescrizione e di quello di decadenza in relazione ai tributi locali, evidenzia come il primo decorra solo quando l'avviso di accertamento è stato emesso, sacralizzando il credito;
sicché,
l'eccezione va riqualificata come relativa alla decadenza.
Trattandosi di ipotesi di omessa dichiarazione, il termine di decadenza decorre dall'anno successivo a quello in cui il debito è maturato ed è relativo nella specie all'anno 2019; sicché il termine si consuma il 31.12.2024.
Orbene, parte ricorrente ha documentato di avere inoltrato il pre-avviso di liquidazione del credito in data
18.12.2024, invitando il ricorrente a contraddire, senza che questi impugnasse l'atto o replicasse alcunché.
Si tratta di un atto che, avviando la procedura di accertamento del credito, rispecchia la tipologia di atto prevista dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006.
Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente a rifondere a quella convenuta le spese di lite, liquidate in € 150,00.