Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 1072
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte riqualifica l'eccezione come relativa alla decadenza, poiché il termine di prescrizione decorre solo dall'emissione dell'avviso di accertamento. Ritiene che il termine di decadenza per omessa dichiarazione, decorrente dall'anno successivo a quello in cui il debito è maturato (2019), si sia consumato il 31.12.2024. Poiché il Comune ha inoltrato il pre-avviso di liquidazione del credito in data 18.12.2024, tale atto ha interrotto il termine di decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 1072
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1072
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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