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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 09/07/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 09/07/2025, alle ore 12,10 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. TOGNARINI MARCO per la parte ricorrente e l'Avv.
FF LA per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. L'avv. Tognarini eviudenzia che la propria assistita ha ricevuto dall' la somma di € 17276,00, ossia l'importo dei CP_1 contributi versati per le tre annualità oggetto del ricorso. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,17.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel proc. n. 382 /2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. TOGNARINI MARCO
CONTRO
Controparte_2 rappresentato da FF LA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 giugno 2023
[...]
, deducendo di aver versato erroneamente l'importo Parte_1 complessivo di euro 17.276,00 a titolo di contributi previdenziali in realtà non dovuti e di averne richiesto il rimborso all' senza ottenere alcun riscontro, chiedeva CP_1
l'accertamento del diritto al rimborso e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi. Controparte_3
Con comparsa depositata in data 12 ottobre 2023 si costituiva in giudizio l' dichiarando di aver provveduto alla CP_1 restituzione delle somme indebitamente percepite e chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
2 All'udienza del 8/11/2023 parte ricorrente insisteva nella richiesta di pagamento degli interessi dovuti sull'indebito e l' contestava la debenza degli interessi, invocando un CP_1 provvedimento normativo, peraltro dichiarato illegittimo dalla
Corte Costituzionale.
In corso di causa l' quantificava il debito della CP_1 Pt_1 in € 168,00 per mancato pagamento dei contributi agricoli del
2° trim. 2020 OTD (operai agricoli a tempo determinato), relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e la ricorrente in data 10 aprile 2024 depositava F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'importo indicato, maggiorato di €
38,02 a titolo di sanzione.
All'udienza del 25 giugno 2025 parte resistente dichiarava di aver provveduto alla restituzione dell'ultima trance di rimborso, con valuta 30/06/2025, così come risultante dalla documentazione depositata telematicamente in data 24 giugno e parte ricorrente chiedeva un termine per verificare il pagamento.
All'udienza del 9 luglio 2025 l'avv. Tognarini dava atto della restituzione delle somme erroneamente versate dalla ricorrente all' . CP_1
E' pacifico che pur essendosi cancellata Parte_1 per avvenuta cessazione dell'attività dalla gestione
“artigiani e commercianti”, a far data dal 27.10.2016 abbia erroneamente continuato a pagare i relativi contributi previdenziali negli anni 2018 (euro 7.263,97), 2019 (euro
7.402,16) e 2020(euro 2.610,30), per un totale di € 17.276,00.
La ricorrente come risulta dai documenti sub 2,3 e 4 allegati al ricorso ha presentato tre domande di rimborso, relative alle tre distinte annualità, protocollate dall' in data CP_1
11.11.2021.
Gli importi richiesti sono stati restituiti solo dopo l'introduzione del presente giudizio.
3 Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di restituzione dell'indebito.
L'unica questione da dirimere è rimasta la debenza degli interessi legali da parte dell' sulle somme oggetto di CP_1 domanda di restituzione.
L'art. 1282 c.c. stabilisce che gli interessi sono dovuti di diritto (cosiddetti “interessi di pieno diritto o corrispettivi”) al tasso legale quando il credito è liquido ed esigibile, come nel caso in esame.
Parte resistente ha eccepito tuttavia la non debenza degli interessi legali in virtù di una norma poi dichiarata incostituzionale.
In particolare, l'art.7, ultimo comma, della legge 4 luglio
1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed isuperstiti agli artigiani ed ai loro familiari), come modificato dall'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), prevedeva che i contributi indebitamente versati all' dagli artigiani fossero, salvo il caso di dolo CP_1 dell'assicurato, restituiti a quest'ultimo od ai suoi aventi causa senza interessi.
Tale disposizione, tuttavia, è stata dichiarata illegittima con la sentenza nr. 417 del 1998 della Corte Costituzionale che ha riconosciuto che l'esclusione totale di interessi prevista dalla disciplina impugnata fosse contraria al dettato costituzionale ed in particolare all'art. 3 della Cost. La
Corte, pur ritenendo legittimo il diritto del legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, di stabilire una diversa misura e anche una diversa decorrenza degli interessi,
4 ha considerato illegittimo negare totalmente il riconoscimento degli interessi sulle somme oggetto di indebito.
La circostanza che la norma dichiarata illegittima non sia stata “sostituita” con altra costituzionalmente orientata non ne legittima certamente l'applicazione, così come sostenuto da parte resistente.
La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta, infatti, non già l'abrogazione, o la declaratoria di inesistenza o di nullità, o l'annullamento della norma dichiarata contraria alla costituzione, bensì la disapplicazione della stessa, dando luogo ad un fenomeno che si colloca, sul piano effettuale, in una posizione intermedia tra l'abrogazione, avente di regola efficacia ex nunc, e l'annullamento che, normalmente, produce effetti ex tunc.
E' evidente, quindi, che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima non può essere applicata dopo la pronuncia della Corte.
Il fatto che il legislatore non sia intervenuto sostituendo la norma comporta determina, di conseguenza, l'applicabilità delle norme ordinarie e cioè dell'art. 20233 c.c.
In ordine alla decorrenza, detta disposizione prevede che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
La corte di Cassazione con ordinanza n. 12362 del 07/05/2024 ha statuito che “in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell' accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave – dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso – sicché, dovendo quest'ultima essere
5 presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l' accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo.”
In materia contributiva la S.C. ha poi specificato nella sentenza n. 17848 del 31/07/2009, Sez. L, che “in caso di ripetizione di somme indebitamente versate per contributi assicurativi, gli interessi dovuti, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., decorrono dalla data dei pagamenti solo in ipotesi di malafede dell'accipiens, mentre in caso di sua buona fede
(la quale si presume in difetto di specifiche prove contrarie)
o di mancanza di prova della sua mala fede, detti interessi decorrono dalla domanda amministrativa o, in mancanza di essa, dalla domanda giudiziale”.
Nella fattispecie in esame nel momento in cui la ha Pt_1 effettuato il pagamento dei contributi si era già cancellata dalla gestione “artigiani e commercianti.
Si consideri tuttavia la grande quantità di controlli ed adempimenti che l' deve effettuare. CP_3
Inoltre, parte ricorrente per ben tre anni ha effettuato pagamenti non dovuti, determinando così una situazione di apparente conformità della situazione di fatto a quella di diritto.
Pertanto, in mancanza di prova della mala fede, si deve presumere la buona fede, pur versando l'istituto in colpa grave.
Ne consegue che gli interessi decorrono dal giorno delle domande di restituzione.
Quanto alle spese, deve tenersi conto dell'accoglimento della domanda in via di autotutela, da valorizzare ed incentivare ai fini del contenimento dei tempi processuali.
Pertanto, le spese possono essere compensate nella misura del
50%.
6 Spese sotto al minimo in ragione della estrema semplicità della causa e compenso per la fase istruttoria escluso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla restituzione dei contributi previdenziali versati e non dovuti e condanna l' al pagamento degli interessi legali maturati CP_1 sull'importo di € 17.276,00 dal 120° giorno successivo alle domande di restituzione del 11.11.2021 sino all'effettivo pagamento.
Condanna l' alla refusione del 50% delle spese legali che CP_1 liquida in tale frazione in € 1500,00, oltre € 43,00 per contributo unificato, rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione tra le parti del residuo.
Massa, 09/07/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
7
FF LA per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. L'avv. Tognarini eviudenzia che la propria assistita ha ricevuto dall' la somma di € 17276,00, ossia l'importo dei CP_1 contributi versati per le tre annualità oggetto del ricorso. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,17.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel proc. n. 382 /2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. TOGNARINI MARCO
CONTRO
Controparte_2 rappresentato da FF LA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 giugno 2023
[...]
, deducendo di aver versato erroneamente l'importo Parte_1 complessivo di euro 17.276,00 a titolo di contributi previdenziali in realtà non dovuti e di averne richiesto il rimborso all' senza ottenere alcun riscontro, chiedeva CP_1
l'accertamento del diritto al rimborso e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi. Controparte_3
Con comparsa depositata in data 12 ottobre 2023 si costituiva in giudizio l' dichiarando di aver provveduto alla CP_1 restituzione delle somme indebitamente percepite e chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
2 All'udienza del 8/11/2023 parte ricorrente insisteva nella richiesta di pagamento degli interessi dovuti sull'indebito e l' contestava la debenza degli interessi, invocando un CP_1 provvedimento normativo, peraltro dichiarato illegittimo dalla
Corte Costituzionale.
In corso di causa l' quantificava il debito della CP_1 Pt_1 in € 168,00 per mancato pagamento dei contributi agricoli del
2° trim. 2020 OTD (operai agricoli a tempo determinato), relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e la ricorrente in data 10 aprile 2024 depositava F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'importo indicato, maggiorato di €
38,02 a titolo di sanzione.
All'udienza del 25 giugno 2025 parte resistente dichiarava di aver provveduto alla restituzione dell'ultima trance di rimborso, con valuta 30/06/2025, così come risultante dalla documentazione depositata telematicamente in data 24 giugno e parte ricorrente chiedeva un termine per verificare il pagamento.
All'udienza del 9 luglio 2025 l'avv. Tognarini dava atto della restituzione delle somme erroneamente versate dalla ricorrente all' . CP_1
E' pacifico che pur essendosi cancellata Parte_1 per avvenuta cessazione dell'attività dalla gestione
“artigiani e commercianti”, a far data dal 27.10.2016 abbia erroneamente continuato a pagare i relativi contributi previdenziali negli anni 2018 (euro 7.263,97), 2019 (euro
7.402,16) e 2020(euro 2.610,30), per un totale di € 17.276,00.
La ricorrente come risulta dai documenti sub 2,3 e 4 allegati al ricorso ha presentato tre domande di rimborso, relative alle tre distinte annualità, protocollate dall' in data CP_1
11.11.2021.
Gli importi richiesti sono stati restituiti solo dopo l'introduzione del presente giudizio.
3 Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di restituzione dell'indebito.
L'unica questione da dirimere è rimasta la debenza degli interessi legali da parte dell' sulle somme oggetto di CP_1 domanda di restituzione.
L'art. 1282 c.c. stabilisce che gli interessi sono dovuti di diritto (cosiddetti “interessi di pieno diritto o corrispettivi”) al tasso legale quando il credito è liquido ed esigibile, come nel caso in esame.
Parte resistente ha eccepito tuttavia la non debenza degli interessi legali in virtù di una norma poi dichiarata incostituzionale.
In particolare, l'art.7, ultimo comma, della legge 4 luglio
1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed isuperstiti agli artigiani ed ai loro familiari), come modificato dall'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), prevedeva che i contributi indebitamente versati all' dagli artigiani fossero, salvo il caso di dolo CP_1 dell'assicurato, restituiti a quest'ultimo od ai suoi aventi causa senza interessi.
Tale disposizione, tuttavia, è stata dichiarata illegittima con la sentenza nr. 417 del 1998 della Corte Costituzionale che ha riconosciuto che l'esclusione totale di interessi prevista dalla disciplina impugnata fosse contraria al dettato costituzionale ed in particolare all'art. 3 della Cost. La
Corte, pur ritenendo legittimo il diritto del legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, di stabilire una diversa misura e anche una diversa decorrenza degli interessi,
4 ha considerato illegittimo negare totalmente il riconoscimento degli interessi sulle somme oggetto di indebito.
La circostanza che la norma dichiarata illegittima non sia stata “sostituita” con altra costituzionalmente orientata non ne legittima certamente l'applicazione, così come sostenuto da parte resistente.
La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta, infatti, non già l'abrogazione, o la declaratoria di inesistenza o di nullità, o l'annullamento della norma dichiarata contraria alla costituzione, bensì la disapplicazione della stessa, dando luogo ad un fenomeno che si colloca, sul piano effettuale, in una posizione intermedia tra l'abrogazione, avente di regola efficacia ex nunc, e l'annullamento che, normalmente, produce effetti ex tunc.
E' evidente, quindi, che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima non può essere applicata dopo la pronuncia della Corte.
Il fatto che il legislatore non sia intervenuto sostituendo la norma comporta determina, di conseguenza, l'applicabilità delle norme ordinarie e cioè dell'art. 20233 c.c.
In ordine alla decorrenza, detta disposizione prevede che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
La corte di Cassazione con ordinanza n. 12362 del 07/05/2024 ha statuito che “in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell' accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave – dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso – sicché, dovendo quest'ultima essere
5 presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l' accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo.”
In materia contributiva la S.C. ha poi specificato nella sentenza n. 17848 del 31/07/2009, Sez. L, che “in caso di ripetizione di somme indebitamente versate per contributi assicurativi, gli interessi dovuti, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., decorrono dalla data dei pagamenti solo in ipotesi di malafede dell'accipiens, mentre in caso di sua buona fede
(la quale si presume in difetto di specifiche prove contrarie)
o di mancanza di prova della sua mala fede, detti interessi decorrono dalla domanda amministrativa o, in mancanza di essa, dalla domanda giudiziale”.
Nella fattispecie in esame nel momento in cui la ha Pt_1 effettuato il pagamento dei contributi si era già cancellata dalla gestione “artigiani e commercianti.
Si consideri tuttavia la grande quantità di controlli ed adempimenti che l' deve effettuare. CP_3
Inoltre, parte ricorrente per ben tre anni ha effettuato pagamenti non dovuti, determinando così una situazione di apparente conformità della situazione di fatto a quella di diritto.
Pertanto, in mancanza di prova della mala fede, si deve presumere la buona fede, pur versando l'istituto in colpa grave.
Ne consegue che gli interessi decorrono dal giorno delle domande di restituzione.
Quanto alle spese, deve tenersi conto dell'accoglimento della domanda in via di autotutela, da valorizzare ed incentivare ai fini del contenimento dei tempi processuali.
Pertanto, le spese possono essere compensate nella misura del
50%.
6 Spese sotto al minimo in ragione della estrema semplicità della causa e compenso per la fase istruttoria escluso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla restituzione dei contributi previdenziali versati e non dovuti e condanna l' al pagamento degli interessi legali maturati CP_1 sull'importo di € 17.276,00 dal 120° giorno successivo alle domande di restituzione del 11.11.2021 sino all'effettivo pagamento.
Condanna l' alla refusione del 50% delle spese legali che CP_1 liquida in tale frazione in € 1500,00, oltre € 43,00 per contributo unificato, rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione tra le parti del residuo.
Massa, 09/07/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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