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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANIBONI MASSIMO, Presidente
DR LB, AT
MANCA GIORGIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 647/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 025202590043691000 IRPEF 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente Ricorrente_1 :
Alla ECC.MA Corte di Giustizia Tributaria di Cagliari affinchè voglia emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
nel merito chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 02520259004353691000 essendo la stessa nulla ed inefficace, ovvero accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato per intervenuta prescrizione di ogni diritto e decadenza dell'azionabilità del presunto credito per i motivi sopra esposti dichiarando che nulla deve ricevere l'ente presunto creditore per mancata notifica e prescrizione di cui alla cartella;
nel merito in via subordinata accertare come dovute le minori somme che risultassero non prescritte, in relazione alle sanzioni applicate che risultano completamente errate.
DAre l'agenzia delle entrate riscossione odierna convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese, diritti e onorario del presente giudizio con attribuzione dell'avv.to
Difensore_1.
Resistente Agenzia delle Entrate OS :
Chiede che Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado voglia dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adita Corte, in favore del Tribunale con riferimento alle cartelle di pagamento 02520020035869909000,
02520040003978551000, 02520040041214640000, 02520040056085643000, 02520050028658411000,
02520050028658512000, 02520050028658613000;
B. Dichiarare inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 02520050003419322000 per violazione del principio del ne bis in idem o rigettare lo stesso;
C. Rigettare il ricorso avverso l'intimazione n. 02520259004353691000;
Con vittoria di spese e compensi per la prestazione professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 13.07.2025, all'Agenzia delle Entrate OS, Agente della OS per la provincia di Cagliari, il Signor Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificata il 9.07.2025, contenente 8 titoli di pagamento dell'importo complessivo di euro
118.145,42.
In particolare, il ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione e le otto cartelle di pagamento sottese di seguito descritte:
Cartella di pagamento n. 02520020035869909000;
Cartella di pagamento n. 02520040003978551000;
Cartella di pagamento n. 02520040041214640000;
Cartella di pagamento n. 02520040056085643000; Cartella di pagamento n. 02520050003419322000;
Cartella di pagamento n. 02520050028658411000;
Cartella di pagamento n. 02520050028658512000;
Cartella di pagamento n. 02520050028658613000.
In riferimento all'avviso di intimazione e gli atti retro elencati il ricorrente eccepisce preliminarmente, per sette atti contenuti nel provvedimento impugnato, con importo di poco superiore ai mille euro, che la legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l'annullamento automatico (stralcio) dei carichi di importo fino ai mille euro affidati all'ADER dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2015.
Quanto alla cartella n. 02520050003419322000 di importo di euro 109.488,53 con data di notifica presunta
1.10.2005, essa si sarebbe estinta per prescrizione già il 1.10.2010 e quindi l'atto di intimazione sarebbe nullo per inesistenza del credito azionato. La cartella inoltre sarebbe affetta da nullità per violazione dell'art.65 del Dpr n. 600/1973, sia per impropria intestazione della cartella di pagamento, sia avuto riguardo alla modalità di notifica mai pervenuta al ricorrente.
Sostiene ancora la nullità dell'atto impugnato per intempestività della notifica ex art. 25 del Dpr n. 600/1973 perché la consegna dei ruoli sarebbe avvenuta nel 1998 e la presunta notifica il 1.10.2005 oltre i quattro anni previsti dall'art.25 del Dpr n. 600/1973.
Infine eccepisce l'avvenuta prescrizione del credito ai sensi della legge 335 del 8.08.1995 che avrebbe ridotto il termine di prescrizione da dieci a cinque anni.
L'Agenzia delle Entrate OS, nel costituirsi in giudizio e presentare le proprie controdeduzioni ha opposto:
In via pregiudiziale, la carenza di giurisdizione (ratione materiae) del Giudice tributario con riferimento a sette cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta in quanto relative a spese di giustizia, processuali e ammende, pertanto di competenza del Tribunale. Aggiunge, in ogni caso, che il beneficio invocato dello stralcio delle cartelle non si applicava ai carichi relativi a multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, come nel caso in esame.
Per la cartella di pagamento n. 02520050003419322000, di cui il ricorrente, lamenta l'omessa notifica, la prescrizione e la decadenza, l'agente di riscossione evidenzia che il signor Ric_1 ha già impugnato il titolo unitamente all'intimazione di pagamento n. 02520159010280611000, di 95.090,24 euro, notificata il
18.1.2016.
Il relativo giudizio, iscritto al n. 119/2016, radicato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Cagliari, nel quale erano state sollevate le medesime eccezioni proposte con l'odierno ricorso, si è concluso con la sentenza n. 179/06/2017, totalmente favorevole a ADER, con sentenza non impugnata e passata in giudicato.
Pertanto l'ente invoca il principio del “ne bis in idem”.
In ogni caso fa presente che successivamente, divenuta definitiva la sentenza, il contribuente è stato destinatario di ulteriori atti interruttivi che hanno ingiunto il pagamento della cartella contestata, peraltro oggetto da parte del ricorrente di richiesta di definizione agevolata ex art. 1, commi 184 e 185, L. 145/2018, domanda epperò non seguita da relativi pagamenti. Il ricorso è stato discusso in camera di consiglio con le conclusioni sopra descritte.
La causa e' stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, innanzitutto, rileva limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 02520020035869909000,
02520040003978551000, 02520040041214640000, 02520040056085643000, 02520050028658411000,
02520050028658512000 e 02520050028658613000 riferite alla iscrizione a ruolo di recupero spese di giustizia, multe, ammende e sanzioni pecuniarie, il difetto di giurisdizione per le quali la domanda va rivolta al Tribunale (Giudice ordinario).
Per il resto, il ricorso è inammissibile, avuto riguardo la cartella di pagamento n. 02520050003419322000 contenuta nell'avviso di intimazione di pagamento di cui è causa, nei termini che saranno indicati.
Il signor Ricorrente_1 aveva già impugnato il suddetto titolo unitamente all'intimazione di pagamento n. 02520159010280611000, di 95.090,24 euro, notificata personalmente al destinatario il 18.1.2016 (allegato n. 7 fascicolo resistente). Il relativo contenzioso si concludeva con la sentenza n. 179/06/2017 della
Commissione tributaria Provinciale di Cagliari sez. 6 depositata il 13.02.2017 (allegato n. 8 fascicolo resistente), favorevole ai resistenti convenuti, tra cui l'Agenzia di OS Firenze Equitalia Centro S.P.
A, con rigetto del ricorso.
In particolare in seno della sentenza era citato “…. Quanto alla dedotta omessa notifica della cartella di pagamento n. 02520050003419322000… rileva, anzitutto, il Collegio che dalla documentazione versata in atti emerge incontrovertibilmente che tale atto è stato ritualmente notificato al ricorrente in data
1.10.2005……..ne consegue che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data
18.01.2016, il termine di prescrizione dei crediti sottesi alla cartella esattoriale n. 02520050003419322000
(notificata al ricorrente il 1.10.2005) non poteva dirsi compiuto….”
Pertanto questa Corte non può pronunciarsi sulle stesse domande (omessa notifica della cartella, decadenza e prescrizione).
Non solo.
Il ricorrente, successivamente alla sentenza non impugnata e divenuta definitiva, e relativa al credito azionato alla prescrizione decennale, pacificamente applicabile ai crediti erariali (IVA e IRPEF), risultava destinatario di una serie di ulteriori atti successivi notificati (contenenti la cartella di pagamento n.
02520050003419322000) come provato dall'Agente di riscossione con gli allegati in atti di causa:
l'intimazione di pagamento n. 02520219002715856000, di 104.548,25 euro, notificata con PEC in data
11.01.2022 (allegati nn. 12 e 13 fascicolo resistente);
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202200000473000, di 113.480,31 euro, notificata con PEC in data 22.06.2022 (allegati nn. 10 e 11 fascicolo resistente).
Inoltre, in data 4.4.2019, il ricorrente aveva aderito alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185, L. 145/2018, (“saldo e stralcio”), con riferimento anche alla cartella n.
02520050003419322000 (allegati nn. 14 e 15 fascicolo resistente).
Per la suddetta istanza di adesione agevolata l'Agente di riscossione ha riferito che non risultavano pagate rate, circostanza non smentita dal ricorrente. Ad ogni modo la domanda di adesione agevolata costituisce senz'altro da parte del ricorrente, anche in questo caso riconoscimento del debito, in assenza di riserve esplicite. Il signor Ric_1, dunque, era perfettamente a conoscenza delle pretese tributarie e le richiamate attività poste in essere dall'Agente di riscossione, in fatto e in diritto, costituiscono ulteriori atti interruttivi relativamente ai termini prescrizionali.
Quindi la questione di prescrizione successiva alla notifica della cartella è pretestuosa poiché si tratta di tributi erariali per i quali la prescrizione è pacificamente decennale.
E' precisato in tal senso che il credito erariale, in via generale, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale
(articolo 2946, Codice civile), ad eccezione dei casi in cui la legge disponga diversamente (Cassazione sentenza 24106 del 27/09/2019, richiamando la SS.UU 23397/2016, ha ancora una volta ribadito l'applicabilità della prescrizione decennale derivante dall'art.20, comma 6 del D.lgs112/99, ai carichi tributari
- conforme ordinanze n.26405/2020, n.33213/2023).
Irpef, Irpeg/Ires, Iva, Irap e l'imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle 02520020035869909000,
02520040003978551000, 02520040041214640000, 02520040056085643000, 02520050028658411000,
02520050028658512000, 02520050028658613000; Dichiara inammissibile nel resto DA ad
€ 7.472,80 oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANIBONI MASSIMO, Presidente
DR LB, AT
MANCA GIORGIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 647/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 025202590043691000 IRPEF 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente Ricorrente_1 :
Alla ECC.MA Corte di Giustizia Tributaria di Cagliari affinchè voglia emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
nel merito chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 02520259004353691000 essendo la stessa nulla ed inefficace, ovvero accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato per intervenuta prescrizione di ogni diritto e decadenza dell'azionabilità del presunto credito per i motivi sopra esposti dichiarando che nulla deve ricevere l'ente presunto creditore per mancata notifica e prescrizione di cui alla cartella;
nel merito in via subordinata accertare come dovute le minori somme che risultassero non prescritte, in relazione alle sanzioni applicate che risultano completamente errate.
DAre l'agenzia delle entrate riscossione odierna convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese, diritti e onorario del presente giudizio con attribuzione dell'avv.to
Difensore_1.
Resistente Agenzia delle Entrate OS :
Chiede che Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado voglia dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adita Corte, in favore del Tribunale con riferimento alle cartelle di pagamento 02520020035869909000,
02520040003978551000, 02520040041214640000, 02520040056085643000, 02520050028658411000,
02520050028658512000, 02520050028658613000;
B. Dichiarare inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 02520050003419322000 per violazione del principio del ne bis in idem o rigettare lo stesso;
C. Rigettare il ricorso avverso l'intimazione n. 02520259004353691000;
Con vittoria di spese e compensi per la prestazione professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 13.07.2025, all'Agenzia delle Entrate OS, Agente della OS per la provincia di Cagliari, il Signor Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificata il 9.07.2025, contenente 8 titoli di pagamento dell'importo complessivo di euro
118.145,42.
In particolare, il ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione e le otto cartelle di pagamento sottese di seguito descritte:
Cartella di pagamento n. 02520020035869909000;
Cartella di pagamento n. 02520040003978551000;
Cartella di pagamento n. 02520040041214640000;
Cartella di pagamento n. 02520040056085643000; Cartella di pagamento n. 02520050003419322000;
Cartella di pagamento n. 02520050028658411000;
Cartella di pagamento n. 02520050028658512000;
Cartella di pagamento n. 02520050028658613000.
In riferimento all'avviso di intimazione e gli atti retro elencati il ricorrente eccepisce preliminarmente, per sette atti contenuti nel provvedimento impugnato, con importo di poco superiore ai mille euro, che la legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l'annullamento automatico (stralcio) dei carichi di importo fino ai mille euro affidati all'ADER dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2015.
Quanto alla cartella n. 02520050003419322000 di importo di euro 109.488,53 con data di notifica presunta
1.10.2005, essa si sarebbe estinta per prescrizione già il 1.10.2010 e quindi l'atto di intimazione sarebbe nullo per inesistenza del credito azionato. La cartella inoltre sarebbe affetta da nullità per violazione dell'art.65 del Dpr n. 600/1973, sia per impropria intestazione della cartella di pagamento, sia avuto riguardo alla modalità di notifica mai pervenuta al ricorrente.
Sostiene ancora la nullità dell'atto impugnato per intempestività della notifica ex art. 25 del Dpr n. 600/1973 perché la consegna dei ruoli sarebbe avvenuta nel 1998 e la presunta notifica il 1.10.2005 oltre i quattro anni previsti dall'art.25 del Dpr n. 600/1973.
Infine eccepisce l'avvenuta prescrizione del credito ai sensi della legge 335 del 8.08.1995 che avrebbe ridotto il termine di prescrizione da dieci a cinque anni.
L'Agenzia delle Entrate OS, nel costituirsi in giudizio e presentare le proprie controdeduzioni ha opposto:
In via pregiudiziale, la carenza di giurisdizione (ratione materiae) del Giudice tributario con riferimento a sette cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta in quanto relative a spese di giustizia, processuali e ammende, pertanto di competenza del Tribunale. Aggiunge, in ogni caso, che il beneficio invocato dello stralcio delle cartelle non si applicava ai carichi relativi a multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, come nel caso in esame.
Per la cartella di pagamento n. 02520050003419322000, di cui il ricorrente, lamenta l'omessa notifica, la prescrizione e la decadenza, l'agente di riscossione evidenzia che il signor Ric_1 ha già impugnato il titolo unitamente all'intimazione di pagamento n. 02520159010280611000, di 95.090,24 euro, notificata il
18.1.2016.
Il relativo giudizio, iscritto al n. 119/2016, radicato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Cagliari, nel quale erano state sollevate le medesime eccezioni proposte con l'odierno ricorso, si è concluso con la sentenza n. 179/06/2017, totalmente favorevole a ADER, con sentenza non impugnata e passata in giudicato.
Pertanto l'ente invoca il principio del “ne bis in idem”.
In ogni caso fa presente che successivamente, divenuta definitiva la sentenza, il contribuente è stato destinatario di ulteriori atti interruttivi che hanno ingiunto il pagamento della cartella contestata, peraltro oggetto da parte del ricorrente di richiesta di definizione agevolata ex art. 1, commi 184 e 185, L. 145/2018, domanda epperò non seguita da relativi pagamenti. Il ricorso è stato discusso in camera di consiglio con le conclusioni sopra descritte.
La causa e' stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, innanzitutto, rileva limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 02520020035869909000,
02520040003978551000, 02520040041214640000, 02520040056085643000, 02520050028658411000,
02520050028658512000 e 02520050028658613000 riferite alla iscrizione a ruolo di recupero spese di giustizia, multe, ammende e sanzioni pecuniarie, il difetto di giurisdizione per le quali la domanda va rivolta al Tribunale (Giudice ordinario).
Per il resto, il ricorso è inammissibile, avuto riguardo la cartella di pagamento n. 02520050003419322000 contenuta nell'avviso di intimazione di pagamento di cui è causa, nei termini che saranno indicati.
Il signor Ricorrente_1 aveva già impugnato il suddetto titolo unitamente all'intimazione di pagamento n. 02520159010280611000, di 95.090,24 euro, notificata personalmente al destinatario il 18.1.2016 (allegato n. 7 fascicolo resistente). Il relativo contenzioso si concludeva con la sentenza n. 179/06/2017 della
Commissione tributaria Provinciale di Cagliari sez. 6 depositata il 13.02.2017 (allegato n. 8 fascicolo resistente), favorevole ai resistenti convenuti, tra cui l'Agenzia di OS Firenze Equitalia Centro S.P.
A, con rigetto del ricorso.
In particolare in seno della sentenza era citato “…. Quanto alla dedotta omessa notifica della cartella di pagamento n. 02520050003419322000… rileva, anzitutto, il Collegio che dalla documentazione versata in atti emerge incontrovertibilmente che tale atto è stato ritualmente notificato al ricorrente in data
1.10.2005……..ne consegue che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data
18.01.2016, il termine di prescrizione dei crediti sottesi alla cartella esattoriale n. 02520050003419322000
(notificata al ricorrente il 1.10.2005) non poteva dirsi compiuto….”
Pertanto questa Corte non può pronunciarsi sulle stesse domande (omessa notifica della cartella, decadenza e prescrizione).
Non solo.
Il ricorrente, successivamente alla sentenza non impugnata e divenuta definitiva, e relativa al credito azionato alla prescrizione decennale, pacificamente applicabile ai crediti erariali (IVA e IRPEF), risultava destinatario di una serie di ulteriori atti successivi notificati (contenenti la cartella di pagamento n.
02520050003419322000) come provato dall'Agente di riscossione con gli allegati in atti di causa:
l'intimazione di pagamento n. 02520219002715856000, di 104.548,25 euro, notificata con PEC in data
11.01.2022 (allegati nn. 12 e 13 fascicolo resistente);
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202200000473000, di 113.480,31 euro, notificata con PEC in data 22.06.2022 (allegati nn. 10 e 11 fascicolo resistente).
Inoltre, in data 4.4.2019, il ricorrente aveva aderito alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185, L. 145/2018, (“saldo e stralcio”), con riferimento anche alla cartella n.
02520050003419322000 (allegati nn. 14 e 15 fascicolo resistente).
Per la suddetta istanza di adesione agevolata l'Agente di riscossione ha riferito che non risultavano pagate rate, circostanza non smentita dal ricorrente. Ad ogni modo la domanda di adesione agevolata costituisce senz'altro da parte del ricorrente, anche in questo caso riconoscimento del debito, in assenza di riserve esplicite. Il signor Ric_1, dunque, era perfettamente a conoscenza delle pretese tributarie e le richiamate attività poste in essere dall'Agente di riscossione, in fatto e in diritto, costituiscono ulteriori atti interruttivi relativamente ai termini prescrizionali.
Quindi la questione di prescrizione successiva alla notifica della cartella è pretestuosa poiché si tratta di tributi erariali per i quali la prescrizione è pacificamente decennale.
E' precisato in tal senso che il credito erariale, in via generale, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale
(articolo 2946, Codice civile), ad eccezione dei casi in cui la legge disponga diversamente (Cassazione sentenza 24106 del 27/09/2019, richiamando la SS.UU 23397/2016, ha ancora una volta ribadito l'applicabilità della prescrizione decennale derivante dall'art.20, comma 6 del D.lgs112/99, ai carichi tributari
- conforme ordinanze n.26405/2020, n.33213/2023).
Irpef, Irpeg/Ires, Iva, Irap e l'imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle 02520020035869909000,
02520040003978551000, 02520040041214640000, 02520040056085643000, 02520050028658411000,
02520050028658512000, 02520050028658613000; Dichiara inammissibile nel resto DA ad
€ 7.472,80 oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge