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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 19/12/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3563/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
EL NO, con elezione di domicilio in San Michele al Tagliamento,
via Marango 152, presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to CANNATA PAOLA, con elezione di domicilio in Calle Beccherie n.
12, 30026 PORTOGRUARO, presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio il 24.05.1997 con rito concordatario nel
Comune di Portogruaro (VE) (anno 1997, atto n. 18, parte II, serie A);
separati con sentenza n. 52/2025, pubblicata in data 10/02/2025 (passata in giudicato in data 11/09/2025);
con i seguenti figli:
, nato il [...] Persona_1
1 nato il [...] Persona_2
, nata il [...] Persona_3
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “Pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 24.05.1997 nel
Comune di Portogruaro (Ve) con atto trascritto al n. 18, parte II, serie A, con ordine di annotazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente;
2. Confermare
l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_3
collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
i sigg.ri e eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale CP_1 Pt_1
sulla minore - eccezion fatta per le decisioni di ordinaria Per_3
amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore al quale al momento della decisione la figlia sarà affidata – impegnandosi a cooperare per un suo sereno sviluppo psicofisico in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo i rapporti con l'altro genitore;
3.
Confermare i tempi di permanenza della minore con il padre, secondo le modalità concordate con la separazione: sarà libera di frequentare il Pt_2
padre ogni qual volta lo vorrà. In linea di massima il padre potrà stare con la figlia minore a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio alla domenica sera,
nonché per una giornata infrasettimanale da concordare tra i genitori, tenuti in debita considerazione gli impegni lavorativi del sig. e gli impegni Pt_1
scolastici, ludici, ricreativi di il sig. potrà, altresì, stare con la Per_3 Pt_1
figlia: una settimana durante le vacanze natalizie – alternando annualmente la settimana dal 23 al 30 dicembre con la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta e due settimana durante le vacanze estive sempre che ciò sia compatibile con i suoi impegni di lavoro (il sig. svolgendo la propria attività per Bibione Spiaggia S.r.l. è Pt_1
maggiormente impegnato durante i mesi estivi) e con gli impegni ludico-
2 ricreativi di 4. Confermare le condizioni economiche del mantenimento Per_3
di già concordate con la separazione: il sig. si impegna a Per_3 Pt_1
corrispondere alla sig.ra un assegno mensile pari ad euro 450,00 CP_1
(quattrocentocinquanta) a titolo di contributo al mantenimento della figlia detto assegno verrà versato entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c Per_3
intestato alla sig.ra alle seguenti coordinate bancarie IT CP_1
5950200836241000106847270 Banca Unicredit;
il medesimo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT se in aumento;
il sig. si impegna, Pt_1
altresì, a contribuire al 50% delle spese straordinarie per Angela. I coniugi si atterranno in argomento al protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone,
noto alle parti, alla cui regolamentazione si rinvia;
le parti stabiliscono che ciascuno di essi beneficerà al 50% delle detrazioni fiscali e delle deduzioni per oneri e spese sostenute nell'interesse di 5. Confermare che – per accordo Per_3
tra le parti - l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra ; CP_1
6. I coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti e di avere già
definito ogni questione economica connessa alla loro unione con la separazione;
7. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente per la figlia minore 8. Le spese legali Per_3
saranno interamente compensate dalle parti.”
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01/08/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Portogruaro (VE), in data 24/05/1997.
[...] Controparte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Portogruaro (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto 18, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Pordenone, in data 10/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
4 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3563/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
EL NO, con elezione di domicilio in San Michele al Tagliamento,
via Marango 152, presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to CANNATA PAOLA, con elezione di domicilio in Calle Beccherie n.
12, 30026 PORTOGRUARO, presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio il 24.05.1997 con rito concordatario nel
Comune di Portogruaro (VE) (anno 1997, atto n. 18, parte II, serie A);
separati con sentenza n. 52/2025, pubblicata in data 10/02/2025 (passata in giudicato in data 11/09/2025);
con i seguenti figli:
, nato il [...] Persona_1
1 nato il [...] Persona_2
, nata il [...] Persona_3
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “Pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 24.05.1997 nel
Comune di Portogruaro (Ve) con atto trascritto al n. 18, parte II, serie A, con ordine di annotazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente;
2. Confermare
l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_3
collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
i sigg.ri e eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale CP_1 Pt_1
sulla minore - eccezion fatta per le decisioni di ordinaria Per_3
amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore al quale al momento della decisione la figlia sarà affidata – impegnandosi a cooperare per un suo sereno sviluppo psicofisico in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo i rapporti con l'altro genitore;
3.
Confermare i tempi di permanenza della minore con il padre, secondo le modalità concordate con la separazione: sarà libera di frequentare il Pt_2
padre ogni qual volta lo vorrà. In linea di massima il padre potrà stare con la figlia minore a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio alla domenica sera,
nonché per una giornata infrasettimanale da concordare tra i genitori, tenuti in debita considerazione gli impegni lavorativi del sig. e gli impegni Pt_1
scolastici, ludici, ricreativi di il sig. potrà, altresì, stare con la Per_3 Pt_1
figlia: una settimana durante le vacanze natalizie – alternando annualmente la settimana dal 23 al 30 dicembre con la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta e due settimana durante le vacanze estive sempre che ciò sia compatibile con i suoi impegni di lavoro (il sig. svolgendo la propria attività per Bibione Spiaggia S.r.l. è Pt_1
maggiormente impegnato durante i mesi estivi) e con gli impegni ludico-
2 ricreativi di 4. Confermare le condizioni economiche del mantenimento Per_3
di già concordate con la separazione: il sig. si impegna a Per_3 Pt_1
corrispondere alla sig.ra un assegno mensile pari ad euro 450,00 CP_1
(quattrocentocinquanta) a titolo di contributo al mantenimento della figlia detto assegno verrà versato entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c Per_3
intestato alla sig.ra alle seguenti coordinate bancarie IT CP_1
5950200836241000106847270 Banca Unicredit;
il medesimo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT se in aumento;
il sig. si impegna, Pt_1
altresì, a contribuire al 50% delle spese straordinarie per Angela. I coniugi si atterranno in argomento al protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone,
noto alle parti, alla cui regolamentazione si rinvia;
le parti stabiliscono che ciascuno di essi beneficerà al 50% delle detrazioni fiscali e delle deduzioni per oneri e spese sostenute nell'interesse di 5. Confermare che – per accordo Per_3
tra le parti - l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra ; CP_1
6. I coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti e di avere già
definito ogni questione economica connessa alla loro unione con la separazione;
7. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente per la figlia minore 8. Le spese legali Per_3
saranno interamente compensate dalle parti.”
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01/08/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Portogruaro (VE), in data 24/05/1997.
[...] Controparte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Portogruaro (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto 18, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Pordenone, in data 10/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
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