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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/12/2025, n. 4002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 4002 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6319 / 2016 di R.G. avente ad oggetto risarcimento danni
a cose
tra
sigg.re nata a [...]mare di Stabia (NA) il 09.11.1982 (c.f. Parte_1
, e nata a [...]mare di Stabia (NA) il C.F._1 Controparte_1
24.10.1985 (c.f. ), entrambe rapp.te e difese dall'avv.to C.F._2
MP DI ed elett.te dom.ti come in atti,
ATTRICI
contro
sig. avv.to , nato a [...] il [...] (c.f. CP_2
), residente in [...], rapp.to e difeso da sé C.F._3 stesso ed elett.te dom.to come in atti,
CONVENUTO
nonché
sigg.re (c.f. ), ed Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
(c.f. , rapp.te e difese dall'avv.to Mariarosaria Adamo ed C.F._5 elett.te dom.te come in atti,
TERZE CHIAMATE IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le Parti concludono come da verbale in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle
Pagina 1 indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è procedibile e pertanto va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la legittimazione delle parti in giudizio, avendo parte attrice esibito sia copia dei titoli di proprietà a sostegno della propria legittimazione ad agire.
Sussiste altresì la titolarità della legittimazione ad agire e di quella a contraddire.
Ciò, sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze processuali.
Preliminarmente va esaminata la sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Ed invero, se è vero che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del rapporto controverso può essere proposta dal convenuto in ogni fase del giudizio, essendo una mera difesa (e non un'eccezione in senso stretto), e che grava sull'attore l'onere della prova della titolarità attiva del rapporto controverso, è anche vero che tale prova può ritenersi raggiunta anche in forza del comportamento processuale del convenuto.
Ed infatti in tal senso, in giurisprudenza, è stato affermato che: “in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore (nel ns caso di
Pagina 2 proposizione di domanda riconvenzionale da parte del convenuto che si afferma proprietario) e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito, esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza (cfr Cass. 16094/2018)”, cfr. Tribunale di Ragusa, sentenza n. 144 del
28 gennaio 2025.
Dalla documentazione esibita agli atti di causa, sia relativamente all'espletato ATP che dalla costituzione in giudizio, parte convenuta non ha mai disconosciuto la sua qualifica di proprietario.
Dall'istruttoria è risultato comprovato l'immobile di parte attrice, proprietaria di un appartamento sito in Angri alla Via Ardinghi 22, era rimasto gravemente danneggiato, a partire dall'anno 2012, a causa delle copiose infiltrazioni di acqua provenienti dalla sovrastante unità immobiliare e dall'annessa terrazza scoperta di proprietà di . CP_2
Le attrici precisavano che l'abbondanza delle infiltrazioni aveva reso inabitabile l'appartamento al punto da imporre il trasferimento delle occupanti nell'abitazione di parenti sin dal mese di dicembre dell'anno 2012.
Le attrici rilevavano altresì che il convenuto era ben a conoscenza CP_2 delle evidenziate problematiche infiltrative, tanto è vero che nel corso del 2011, con la missiva del 09.06.2011 (cfr. all. n.
4-d, produzione , sollecitava la de Pt_1 cuius (madre delle attrici) a collaborare per la ricerca di eventuali Persona_1 tecnici onde "agevolare lo scrivente proprietario del secondo piano".
Ed invero, come riportato nella relazione di Accertamento Tecnico Preventivo espletato dinanzi a codesto Tribunale di cui al rg. 4706/2013, nonché dalla
Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata dalla CTU Ing. di Matteo nel Per_2 corso di questo procedimento, che questo Giudice ritiene di far, in parte, propria in quanto logica ed immune da vizi e condivisibile per la sua linearità, nonché della espletata istruttoria, è rimasto accertato che l'immobile da cui provengono le infiltrazioni risulta di proprietà del sig. . CP_2
Resta da determinare la responsabilità e la concorsualità nella causazione dei danni.
Appare, quindi, astrattamente corretto ritenere che, nel caso di specie, parte attorea ha inteso invocare non soltanto la generale responsabilità derivante dalla violazione del principio del neminem laedere di cui al citato art. 2043 c.c., ma anche e soprattutto, la speciale responsabilità disciplinata dall' art. 2051 c.c.
(responsabilità per danni da cosa in custodia).
Pagina 3 Fatta tale premessa, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ. Sez. III, 16/1/2009 n. 993; Cass. Civ. Sez. III, 19/2/2008 n. 4279;
Cass. Civ. n. 17377/07; Cass. Civ. sez. III n. 21508 del 18.10.2011), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall' art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Infatti, quel che unicamente rileva, per invocare la responsabilità in questione, è soltanto una questione di fatto, e cioè, se la cosa fonte di danno al momento dell'evento poteva o meno costituire oggetto di custodia, intesa, quest'ultima, come possibilità per l'ente proprietario o gestore di esercitare sul bene un effettivo potere di governo.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di legittimità ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dare prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra esso evento e la cosa che lo avrebbe cagionato.
Passando all'esame del merito, questo giudice ritiene, alla luce delle risultanze della prova testimoniale espletata e della documentazione prodotta, che parte attrice ha assolto all'onere probatorio a suo carico ex art. 2051 c.c..
Resta da determinare il danno e le sue modalità di risarcimento.
Ritiene questo Giudice che «in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o
l'usuraio esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla
Pagina 4 conservazione delle parti comuni, incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1,
n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del » (cfr. Cass. SS.UU. 9 maggio 2016 n. 9449). CP_5
Ancora, la Cassazione precisa che il lastrico solare - anche se attribuito in uso esclusivo, o di proprietà esclusiva di uno dei condòmini – svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art.1126 c.c..
Per quanto attiene la quantificazione del danno per ripristino, appare congruo attenersi alle risultanze della Consulenza tecnica espletata dall'ing. Persona_3
ed indicati dettagliatamente nei computi metrici allegati determinandoli
[...] nella somma pari ad € 13.461,00.
Non si ritiene di accogliere la domanda di quantificazione dei danni per mancata occupazione dell'immobile, in quanto la stessa risulta sfornita di prova ovvero, ritiene questo giudice, che nel corso dell'istruttoria non è stata data una sufficiente prova che il trasferirsi delle attrici presso l'abitazione del fratello della sig.ra Per_1
, fosse dovuto alle infiltrazioni.
[...]
Inoltre, conformemente a quanto riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione
(sentenza n. 1712/95) al danneggiato spettano, ancora, gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione monetaria dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro.
La S.C. infatti, ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, con la precisazione che gli interessi vanno calcolati non già sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, bensì, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata (in base agli indici ISTAT) nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione.
Vanno riconosciuti, inoltre gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni
Pagina 5 allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
In merito alla liquidazione delle spese giudiziali ritiene sul punto questo giudice che l'accoglimento solo in parte delle domande attrici, possano comportare una compensazione delle spese giudiziali.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea, conseguentemente condanna il sig. al pagamento in favore degli attori della CP_2 complessiva somma di € 13.461,00 oltre interessi legali dalla data della domanda e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
2) Compensa le spese, sia del presente giudizio che quelle dell'ATP espletato, tra le parti.
3) Pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate a favore del Ctu incaricato, a carico di parte soccombente.
4) Rigetta ogni altra domanda.
5) Compensa le spese tra parte attrice e parte interventore.
Così deciso in Nocera Inferiore il 23/12/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6319 / 2016 di R.G. avente ad oggetto risarcimento danni
a cose
tra
sigg.re nata a [...]mare di Stabia (NA) il 09.11.1982 (c.f. Parte_1
, e nata a [...]mare di Stabia (NA) il C.F._1 Controparte_1
24.10.1985 (c.f. ), entrambe rapp.te e difese dall'avv.to C.F._2
MP DI ed elett.te dom.ti come in atti,
ATTRICI
contro
sig. avv.to , nato a [...] il [...] (c.f. CP_2
), residente in [...], rapp.to e difeso da sé C.F._3 stesso ed elett.te dom.to come in atti,
CONVENUTO
nonché
sigg.re (c.f. ), ed Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
(c.f. , rapp.te e difese dall'avv.to Mariarosaria Adamo ed C.F._5 elett.te dom.te come in atti,
TERZE CHIAMATE IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le Parti concludono come da verbale in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle
Pagina 1 indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è procedibile e pertanto va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la legittimazione delle parti in giudizio, avendo parte attrice esibito sia copia dei titoli di proprietà a sostegno della propria legittimazione ad agire.
Sussiste altresì la titolarità della legittimazione ad agire e di quella a contraddire.
Ciò, sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze processuali.
Preliminarmente va esaminata la sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Ed invero, se è vero che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del rapporto controverso può essere proposta dal convenuto in ogni fase del giudizio, essendo una mera difesa (e non un'eccezione in senso stretto), e che grava sull'attore l'onere della prova della titolarità attiva del rapporto controverso, è anche vero che tale prova può ritenersi raggiunta anche in forza del comportamento processuale del convenuto.
Ed infatti in tal senso, in giurisprudenza, è stato affermato che: “in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore (nel ns caso di
Pagina 2 proposizione di domanda riconvenzionale da parte del convenuto che si afferma proprietario) e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito, esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza (cfr Cass. 16094/2018)”, cfr. Tribunale di Ragusa, sentenza n. 144 del
28 gennaio 2025.
Dalla documentazione esibita agli atti di causa, sia relativamente all'espletato ATP che dalla costituzione in giudizio, parte convenuta non ha mai disconosciuto la sua qualifica di proprietario.
Dall'istruttoria è risultato comprovato l'immobile di parte attrice, proprietaria di un appartamento sito in Angri alla Via Ardinghi 22, era rimasto gravemente danneggiato, a partire dall'anno 2012, a causa delle copiose infiltrazioni di acqua provenienti dalla sovrastante unità immobiliare e dall'annessa terrazza scoperta di proprietà di . CP_2
Le attrici precisavano che l'abbondanza delle infiltrazioni aveva reso inabitabile l'appartamento al punto da imporre il trasferimento delle occupanti nell'abitazione di parenti sin dal mese di dicembre dell'anno 2012.
Le attrici rilevavano altresì che il convenuto era ben a conoscenza CP_2 delle evidenziate problematiche infiltrative, tanto è vero che nel corso del 2011, con la missiva del 09.06.2011 (cfr. all. n.
4-d, produzione , sollecitava la de Pt_1 cuius (madre delle attrici) a collaborare per la ricerca di eventuali Persona_1 tecnici onde "agevolare lo scrivente proprietario del secondo piano".
Ed invero, come riportato nella relazione di Accertamento Tecnico Preventivo espletato dinanzi a codesto Tribunale di cui al rg. 4706/2013, nonché dalla
Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata dalla CTU Ing. di Matteo nel Per_2 corso di questo procedimento, che questo Giudice ritiene di far, in parte, propria in quanto logica ed immune da vizi e condivisibile per la sua linearità, nonché della espletata istruttoria, è rimasto accertato che l'immobile da cui provengono le infiltrazioni risulta di proprietà del sig. . CP_2
Resta da determinare la responsabilità e la concorsualità nella causazione dei danni.
Appare, quindi, astrattamente corretto ritenere che, nel caso di specie, parte attorea ha inteso invocare non soltanto la generale responsabilità derivante dalla violazione del principio del neminem laedere di cui al citato art. 2043 c.c., ma anche e soprattutto, la speciale responsabilità disciplinata dall' art. 2051 c.c.
(responsabilità per danni da cosa in custodia).
Pagina 3 Fatta tale premessa, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ. Sez. III, 16/1/2009 n. 993; Cass. Civ. Sez. III, 19/2/2008 n. 4279;
Cass. Civ. n. 17377/07; Cass. Civ. sez. III n. 21508 del 18.10.2011), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall' art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Infatti, quel che unicamente rileva, per invocare la responsabilità in questione, è soltanto una questione di fatto, e cioè, se la cosa fonte di danno al momento dell'evento poteva o meno costituire oggetto di custodia, intesa, quest'ultima, come possibilità per l'ente proprietario o gestore di esercitare sul bene un effettivo potere di governo.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di legittimità ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dare prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra esso evento e la cosa che lo avrebbe cagionato.
Passando all'esame del merito, questo giudice ritiene, alla luce delle risultanze della prova testimoniale espletata e della documentazione prodotta, che parte attrice ha assolto all'onere probatorio a suo carico ex art. 2051 c.c..
Resta da determinare il danno e le sue modalità di risarcimento.
Ritiene questo Giudice che «in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o
l'usuraio esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla
Pagina 4 conservazione delle parti comuni, incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1,
n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del » (cfr. Cass. SS.UU. 9 maggio 2016 n. 9449). CP_5
Ancora, la Cassazione precisa che il lastrico solare - anche se attribuito in uso esclusivo, o di proprietà esclusiva di uno dei condòmini – svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art.1126 c.c..
Per quanto attiene la quantificazione del danno per ripristino, appare congruo attenersi alle risultanze della Consulenza tecnica espletata dall'ing. Persona_3
ed indicati dettagliatamente nei computi metrici allegati determinandoli
[...] nella somma pari ad € 13.461,00.
Non si ritiene di accogliere la domanda di quantificazione dei danni per mancata occupazione dell'immobile, in quanto la stessa risulta sfornita di prova ovvero, ritiene questo giudice, che nel corso dell'istruttoria non è stata data una sufficiente prova che il trasferirsi delle attrici presso l'abitazione del fratello della sig.ra Per_1
, fosse dovuto alle infiltrazioni.
[...]
Inoltre, conformemente a quanto riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione
(sentenza n. 1712/95) al danneggiato spettano, ancora, gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione monetaria dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro.
La S.C. infatti, ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, con la precisazione che gli interessi vanno calcolati non già sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, bensì, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata (in base agli indici ISTAT) nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione.
Vanno riconosciuti, inoltre gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni
Pagina 5 allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
In merito alla liquidazione delle spese giudiziali ritiene sul punto questo giudice che l'accoglimento solo in parte delle domande attrici, possano comportare una compensazione delle spese giudiziali.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea, conseguentemente condanna il sig. al pagamento in favore degli attori della CP_2 complessiva somma di € 13.461,00 oltre interessi legali dalla data della domanda e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
2) Compensa le spese, sia del presente giudizio che quelle dell'ATP espletato, tra le parti.
3) Pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate a favore del Ctu incaricato, a carico di parte soccombente.
4) Rigetta ogni altra domanda.
5) Compensa le spese tra parte attrice e parte interventore.
Così deciso in Nocera Inferiore il 23/12/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
Pagina 6