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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 8583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8583 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Grazia Bisogni, sciogliendo la riserva del 24.9.2025, ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3346 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 18 d.lgs. 150\11
TRA
n. El Salvador, il 20.04.1980, c.f.: Parte_1
C.U.I. , titolare di passaporto in C.F._1 Nume_1 NumeroDi_1 corso di validità, con domicilio eletto in Napoli, piazza Cavour n.139, presso l'avv. Luigi Migliaccio - CodiceFiscale_2
, che lo rappresenta e difende per Email_1 allegata procuraRICORRENTE
in persona del Prefetto p.t., domiciliato per la Controparte_1 carica presso la sede dell'ufficio
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Prefetto di Napoli, con provvedimento del 31.01.2024, notificato al ricorrente indicato in epigrafe in pari data, espelleva dal territorio nazionale quest'ultimo, cittadino albanese extra UE, fondando la misura sull'irregolarità della sua presenza in Italia, essendo scaduto nel 2020 il permesso di soggiorni.
Con ricorso depositato il 20.2.2024 il ricorrente lamentava l'illegittimità dell'atto assumendo di essere in attesa – circostanza nota alla p.a. - della pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Napoli, al quale, unitamente alla moglie, egli si era rivolto ai sensi dell'art. 31, comma 3, t.u.i., in ragione dell'esistenza di figli minori, nati dalla loro unione, frequentanti la scuola dell'obbligo. Sosteneva anche il difetto, nel provvedimento, di qualunque riferimento alla suddetta condizione ed alla situazione familiare che lo riguardava.
Con provvedimento dell'8 marzo 2024 , a seguito di istanza di parte ricorrente, si disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di espulsione n. prot. 16 emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli il 31.1.2024 nei confronti di , nato in [...], il [...]. Parte_1
Si disponeva la discussione del procedimento all'udienza del 24 settembre 2025 alla quale le parti partecipavano con note ai sensi dell'art 127 ter cpc. All'esito dell'udienza, il giudice si riservava la decisione della causa.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il ricorrente ha provato la pendenza del procedimento introdotto presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli ex art. 31, comma 3, t.u.i. per cui deve ritenersi la compentenza del Tribunale in composizione monocratica.
Il ricorso deve essere accolto. Rileva il giudicante che della situazione familiare del ricorrente, padre di due figli nati e regolarmente residenti in Italia con la mamma e moglie del ricorrente, il provvedimento non ha tenuto conto alcuno, non facendone la sia pur minima menzione.
Il decreto impugnato, quindi, è risultato illegittimo, perché, nel trascurare del tutto ogni considerazione dei legami familiari intessuti dal ricorrente sul territorio nazionale, anche con la moglie, ha leso il suo diritto, in violazione dell'art. 5, comma 5, t.u.i., alla coesione familiare, assicuratogli dall'art. 8 CEDU, ciò che anche l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni consente di ribadire. Questo giudice intende dare seguito all'orientamento giurisprudenziale per il quale “questa Corte (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 12006 del 2014) ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui "In tema di immigrazione, il decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero che abbia omesso di chiedere, nei termini di legge, il rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, è illegittimo per violazione della clausola di salvaguardia della coesione familiare di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 5, ove non contenga alcun riferimento alle ragioni per cui non è stata presa in considerazione la sua situazione familiare", onde le critiche del ricorrente non appaiono scalfire la decisione di prime cure, anche in relazione alla mancata richiesta del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del menzionato TU ("il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza";
D) che, infatti, a tale riguardo deve essere valutata l'opportunità di enunciare il seguente principio di diritto: "In tema di immigrazione, il decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero che abbia omesso di chiedere, nei termini di legge, al Tribunale per i minorenni, il rinnovo dell'autorizzazione al soggiorno per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute dei figli minori che si trovano nel territorio italiano, è illegittimo per violazione della clausola di salvaguardia della coesione familiare di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 5 e art. 31, comma 3, ove non contenga alcun riferimento alle ragioni per cui non è stata presa in considerazione la sua situazione familiare" (cass. 3004\2016).
In ordine alle spese processuali non si provvede, stante la previsione dell'art. 18, comma 4, d.lgs. 150\11 ed atteso che “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile , sez. VI , 29/11/2018, n. 30876).
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara l'illegittimità del decreto emesso del Prefetto di Napoli;
• Nulla sulle spese processuali. Si comunichi
Napoli 24 settembre 2025
Il giudice
Dr Mario De Simone
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3346 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 18 d.lgs. 150\11
TRA
n. El Salvador, il 20.04.1980, c.f.: Parte_1
C.U.I. , titolare di passaporto in C.F._1 Nume_1 NumeroDi_1 corso di validità, con domicilio eletto in Napoli, piazza Cavour n.139, presso l'avv. Luigi Migliaccio - CodiceFiscale_2
, che lo rappresenta e difende per Email_1 allegata procuraRICORRENTE
in persona del Prefetto p.t., domiciliato per la Controparte_1 carica presso la sede dell'ufficio
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Prefetto di Napoli, con provvedimento del 31.01.2024, notificato al ricorrente indicato in epigrafe in pari data, espelleva dal territorio nazionale quest'ultimo, cittadino albanese extra UE, fondando la misura sull'irregolarità della sua presenza in Italia, essendo scaduto nel 2020 il permesso di soggiorni.
Con ricorso depositato il 20.2.2024 il ricorrente lamentava l'illegittimità dell'atto assumendo di essere in attesa – circostanza nota alla p.a. - della pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Napoli, al quale, unitamente alla moglie, egli si era rivolto ai sensi dell'art. 31, comma 3, t.u.i., in ragione dell'esistenza di figli minori, nati dalla loro unione, frequentanti la scuola dell'obbligo. Sosteneva anche il difetto, nel provvedimento, di qualunque riferimento alla suddetta condizione ed alla situazione familiare che lo riguardava.
Con provvedimento dell'8 marzo 2024 , a seguito di istanza di parte ricorrente, si disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di espulsione n. prot. 16 emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli il 31.1.2024 nei confronti di , nato in [...], il [...]. Parte_1
Si disponeva la discussione del procedimento all'udienza del 24 settembre 2025 alla quale le parti partecipavano con note ai sensi dell'art 127 ter cpc. All'esito dell'udienza, il giudice si riservava la decisione della causa.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il ricorrente ha provato la pendenza del procedimento introdotto presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli ex art. 31, comma 3, t.u.i. per cui deve ritenersi la compentenza del Tribunale in composizione monocratica.
Il ricorso deve essere accolto. Rileva il giudicante che della situazione familiare del ricorrente, padre di due figli nati e regolarmente residenti in Italia con la mamma e moglie del ricorrente, il provvedimento non ha tenuto conto alcuno, non facendone la sia pur minima menzione.
Il decreto impugnato, quindi, è risultato illegittimo, perché, nel trascurare del tutto ogni considerazione dei legami familiari intessuti dal ricorrente sul territorio nazionale, anche con la moglie, ha leso il suo diritto, in violazione dell'art. 5, comma 5, t.u.i., alla coesione familiare, assicuratogli dall'art. 8 CEDU, ciò che anche l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni consente di ribadire. Questo giudice intende dare seguito all'orientamento giurisprudenziale per il quale “questa Corte (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 12006 del 2014) ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui "In tema di immigrazione, il decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero che abbia omesso di chiedere, nei termini di legge, il rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, è illegittimo per violazione della clausola di salvaguardia della coesione familiare di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 5, ove non contenga alcun riferimento alle ragioni per cui non è stata presa in considerazione la sua situazione familiare", onde le critiche del ricorrente non appaiono scalfire la decisione di prime cure, anche in relazione alla mancata richiesta del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del menzionato TU ("il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza";
D) che, infatti, a tale riguardo deve essere valutata l'opportunità di enunciare il seguente principio di diritto: "In tema di immigrazione, il decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero che abbia omesso di chiedere, nei termini di legge, al Tribunale per i minorenni, il rinnovo dell'autorizzazione al soggiorno per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute dei figli minori che si trovano nel territorio italiano, è illegittimo per violazione della clausola di salvaguardia della coesione familiare di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 5 e art. 31, comma 3, ove non contenga alcun riferimento alle ragioni per cui non è stata presa in considerazione la sua situazione familiare" (cass. 3004\2016).
In ordine alle spese processuali non si provvede, stante la previsione dell'art. 18, comma 4, d.lgs. 150\11 ed atteso che “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile , sez. VI , 29/11/2018, n. 30876).
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara l'illegittimità del decreto emesso del Prefetto di Napoli;
• Nulla sulle spese processuali. Si comunichi
Napoli 24 settembre 2025
Il giudice
Dr Mario De Simone