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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/11/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2580/2024 R.G.
Promossa da
nata a [...] [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
ivi residente, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso in opposizione, dall'avvocato Monica Tascedda, presso la quale è elettivamente domiciliata
Ricorrente opponente
Contro
l' elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti
Convenuto opposto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.8.2024 la signora (di Parte_1
seguito, per brevità, opponente) ha proposto opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. OI-001682537, Prot. n.
.1700.21/06/2024.0315055, notificata in data 12 luglio 2024, CP_1
mediante la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
pagina 1 8.104,04, a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2017.
Parte opponente, a fondamento del ricorso, ha addotto i seguenti motivi.
Con un primo motivo, ha rilevato l'omessa notifica dell'atto di accertamento (prot. n. .1700.06/03/2019 del 06/03/2019) richiamato CP_1
nell'ordinanza – ingiunzione.
Con un secondo motivo, ha eccepito l'intervenuta prescrizione ex art. 28 L. n. 689/1981.
Atteso che il prodromico avviso di accertamento non era stato notificato e risalendo la violazione contestata all'annualità 2017, in assenza della notifica di atti interruttivi, alla data di notifica dell'ordinanza
– ingiunzione era già decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme le somme dovute per le violazioni, previsto ai sensi dell'art. 28 della L. n. 689/1981.
Con un terzo motivo, ha eccepito l'intervenuta decadenza ex art. 14 legge n. 689/1981, osservando come, a fronte di violazioni riferite all'anno
2017, la relativa contestazione non era mai stata notificata.
In ogni caso, anche a voler ritenere che l'atto di accertamento fosse stato notificato, il risultato non sarebbe mutato, poiché la contestazione della rilevata omissione contributiva si sarebbe comunque perfezionata tardivamente, con evidente violazione del termine di 90 giorni prescritto già alla data della mera emissione della contestazione, compiuta con atto di accertamento del 6.3.2019.
Con un quarto motivo, ha eccepito la carenza di motivazione dell'ordinanza – ingiunzione.
2. L si è costituito in giudizio per resistere all'avversa CP_1
opposizione.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata quindi tenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
pagina 2 ******
4. L'opposizione è fondata, per i motivi di seguito esposti.
Dalla produzione della relata di notifica, risulta che l'atto di accertamento del 6 marzo 2019, sopra citato, è stato notificato in data 15 aprile 2019.
Ciò posto, l'opposizione è fondata in relazione alla lamentata violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981.
Il secondo comma di tale disposizione prevede che “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
È stato evidenziato che il momento dell'accertamento, in relazione al quale va collocato il dies a quo del termine previsto dal citato secondo comma dell'art. 14 per la notifica degli estremi della violazione, non coincide con quello dell'acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione: compete pertanto al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso (v., tra le altre pronunce in tal senso, Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n.
18347 del 1.12.2003; Cass. civ. Sezione II, ordinanza n. 27405 del
25.10.2019).
Applicando i sopra richiamati principi al caso di specie, si osserva che l'atto di accertamento è intervenuto nell'anno 2019 e che con esso è stato contestato il mancato versamento delle ritenute afferenti a due anni prima
(anno 2017).
pagina 3 Tuttavia, dai documenti prodotti dall' , ed in particolare dal citato CP_1
atto di accertamento, non è dato di ravvisare il momento in cui le indagini sulla posizione dell'opponente siano state completate.
Tenuto conto del notevole lasso temporale tra il termine di scadenza previsto per il versamento delle ritenute afferenti all'anno 2017 (devono essere versate dal datore di lavoro entro il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi: articolo 2, comma 1, lettera b), n. 1, del Decreto legislativo del 18 novembre 1998, n. 422) e la notifica dell'atto di accertamento, avvenuta soltanto nell'aprile 2019, deve ritenersi dimostrata la violazione del prescritto termine di 90 giorni, trattandosi di violazione facilmente rilevabile dall' , che non implica CP_1
particolari aggravi istruttori, non potendo rilevare, ai fini della complessità degli accertamenti da eseguire nel singolo caso, le motivazioni addotte in simili casi dall' , che attengono alla necessità di valutare un CP_1
rilevante numero di posizioni a livello nazionale e regionale ed alla dotazione di risorse umane e strumentali dell'Ente (v., tra le altre pronunce in tal senso, Trib. Catania, Sezione Lavoro, 2.3.2023).
Di conseguenza, l'ordinanza – ingiunzione opposta deve essere annullata.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, con applicazione della vigente tabella per le cause di previdenza di valore da euro 5.200,01 sino ad euro
26.000,00.
I compensi si liquidano con esclusione di quelli previsti per la fase istruttoria.
Sul punto si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, tale fase non può dirsi “effettivamente svolta”, posto che la presente causa, trattata ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., viene
pagina 4 decisa unicamente in base alle produzioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
Essendo stata la parte ricorrente, risultata vittoriosa, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese si dispone in favore di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 133 del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia.
Si precisa che nel liquidare le spese in favore dello Stato non si opera la riduzione della metà ex art. 130 del predetto T.U.S.G., sulla scorta delle più recenti pronunce della Suprema Corte (v. Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 22017 dell'11.9.2018; Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 11590 del
3.5.2019), secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 T.U.S.G. e quelle dovute dallo Stato al difensore della parte non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo T.U., in tal modo evitandosi che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e consentendo allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza – ingiunzione opposta;
2) condanna l' alla rifusione in favore dello Stato delle spese CP_1 processuali, che liquida in euro 2.500,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 26.11.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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