Decreto cautelare 13 maggio 2025
Ordinanza collegiale 30 maggio 2025
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Sentenza breve 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 13/02/2026, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02804/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04281/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4281 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Mangazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di non idoneità, per gli accertamenti psicofisici prot. -OMISSIS- emesso in data 25.02.2025 in sede di riesame, dalla Commissione di Riesame per gli accertamenti psico-fisici, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
- del provvedimento di inidoneità prot. n. -OMISSIS- emesso in data 11.02.2025 dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
- dell’avviso di pubblicazione delle graduatorie di merito e prescrizioni per l’incorporamento al 1 ciclo del 144 corso di formazione, per il concorso per esami e titoli per il reclutamento di 3.852 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale;
- della graduatoria finale pubblicata in data 6.03.2025 del Centro Nazionale Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per il concorso per titoli per il reclutamento di 3.852 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale:
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo dei diritti dell’odierna ricorrente;
NONCHE’ PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO
del diritto dell’odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione conseguenziale, compresa l’ammissione della stessa alla partecipazione alla graduatoria finale del concorso per il reclutamento di 3852 allievi carabinieri effettivi, pubblicato sul Portale di Reclutamento in data 27.05.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa AR AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame, notificato il 4 aprile 2025 e depositato nella medesima data, il ricorrente in epigrafe ha contestato il giudizio di non idoneità, nell’ambito del concorso pubblico (per esami e titoli) per il reclutamento di 3852 allievi carabinieri in ferma quadriennale, reso nei suoi riguardi e confermato a fronte della promossa istanza di riesame, assunto in ragione della presenza di “… un tatuaggio … in regione polso sinistro visibile con l’uniforme ”, impugnando altresì la graduatoria di merito formata all’esito della relativa procedura concorsuale (nella parte non includente il nominativo della medesima ricorrente) sulla base dei dedotti vizi di violazione normativa e di eccesso di potere sotto vari profili, chiedendo l’annullamento degli atti gravati.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando memoria difensiva recante l’articolazione delle ragioni addotte a supporto della ritenuta infondatezza nel merito delle censure mosse, corredata della relativa documentazione.
3. In vista della camera di consiglio fissata per la trattazione della proposta istanza cautelare, parte ricorrente ha prodotta memoria.
4. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- è stata disposta “… apposita verificazione, ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a. ”, incaricando “… la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare con sede a Roma” , al fine di accertare “… se sussista la causa di non idoneità riscontrata in sede concorsuale ” e, in particolare, di “… accertare se il tatuaggio sia visibile e riconoscibile in maniera immediata come tale ” con la correlata produzione di “ idonea documentazione fotografica ”, fissando per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare la camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
5. In data 10 luglio 2025 è stata depositata la relazione dell’Organismo verificatore con l’unita documentazione, nonché la richiesta di liquidazione del compenso spettante.
6. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- la Sezione, “ Visti gli esiti della verificazione – disposta con la precedente ordinanza n. -OMISSIS- – nel senso della ravvisata insussistenza della condizione di inidoneità in ragione della riscontrata “… completa rimozione chirurgica al polso sinistro del tatuaggio oggetto di contestazione e la presenza di esiti cicatriziali classificabili … con il Cod. 182 del D.M. 4 giugno 2014, determinante un profilo 2 AV, compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale ” e “ Considerato che la presente controversia investe altresì la graduatoria finale di merito formata all’esito dell’anzidetta procedura concorsuale, oggetto di impugnativa con il medesimo ricorso la cui notifica risulta allo stato effettuata soltanto nei confronti di uno dei controinteressati, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. ”, ha disposto l’integrazione del contradditorio nei termini e con le modalità ivi precisati, nonché l’accoglimento in via interinale, ex art. 27, co. 2, c.p.a., della proposta domanda cautelare “… ai fini dell’ammissione “con riserva” al completamento dell’iter concorsuale ”.
7. Nelle successive date del 24 e del 31 ottobre 2025 l’Amministrazione ha depositato la documentazione attestante l’esecuzione dei disposti incombenti in ordine all’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, nonché l’intervenuta convocazione della ricorrente medesima per gli accertamenti attitudinali ai fini del prosieguo dell’iter concorsuale in esecuzione della citata ordinanza n. -OMISSIS-.
8. In vista della camera di consiglio fissata per la prosecuzione della trattazione cautelare, la resistente Amministrazione in data 9 dicembre 2025 ha prodotto memoria, riferendo che con nota del 25 novembre 2025 il Centro nazionale di selezione e reclutamento ha comunicato l’intervenuta determinazione nel senso di “… avviare la ricorrente “a pieno titolo” (anziché “con riserva”) al primo corso di formazione utile … ”, con conseguente richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
9. Parte ricorrente ha depositato note di udienza, rappresentando di aver “… preso atto della chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte della P.A., e dell’idoneità ottenuta ”, chiedendo per l’effetto che “… sia dichiarata cessata la materia del contendere, con vittoria di spese e onorari di lite … ”.
10. Alla camera di consiglio del 7 gennaio 2026, previo avviso in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata come riportato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il Collegio, ravvisando nel caso di specie la sussistenza dei presupposti individuati dall’articolo 60 cod. proc. amm. per la definizione della controversia in esito all’udienza cautelare con sentenza in forma semplificata, ritiene che nel caso di specie ricorrano le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
11.1. In proposito si evidenzia come la successiva determinazione ad opera dell’intimata Amministrazione, espressa nel provvedimento del 25 novembre 2025 versato in atti dalla stessa Amministrazione (cfr. allegato n. 1 unito alla memoria del 9 dicembre 2025), rechi nel suo contenuto l’espresso riferimento all’assunta determinazione, in considerazione dell’accertata idoneità della ricorrente medesima all’esito del prosieguo dell’iter concorsuale, di “… avviare la ricorrente “a pieno titolo” (anziché “con riserva”) al primo corso di formazione utile, che avrà inizio presumibilmente entro la seconda decade del mese di novembre 2025 ”, avuto riguardo ad un precedente pronunciamento, ivi citato, reso dalla Sezione su una fattispecie analoga in senso sfavorevole alla medesima Amministrazione.
Dagli atti di causa emerge, inoltre, come entrambe le parti abbiano chiesto, per l’effetto, la declaratoria della cessata materia del contendere (cfr. memoria dell’Amministrazione del 9 dicembre 2025, nonché le note di udienza depositate da parte ricorrente in data 4 gennaio 2026).
11.2. Alla luce delle evidenziate circostanze, si ritiene che l’anzidetto provvedimento del 25 novembre 2025 integri il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’articolo 34, co. 5, c.p.a.
12. Si ravvisano giustificati motivi, anche in ragione della peculiarità della fattispecie esaminata e dalla natura della questione controversa, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa, fatte salve le spese di verificazione, che vengono poste a carico della resistente Amministrazione e liquidate nell’importo complessivo di euro 500,00 (cinquecento/00), richiesto dall’Organo verificatore e reputato congruo dal Collegio, da corrispondersi secondo le modalità indicate dal medesimo Organo nella nota depositata in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in causa.
Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di verificazione nell’individuata misura di euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondere secondo le modalità indicate dall’Organismo verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA AN, Presidente
AR AV, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AV | VA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.