CASS
Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2024, n. 37882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37882 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nel procedimento a carico di: DI IN NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordínanza impugnata Penale Sent. Sez. 1 Num. 37882 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 13/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, «sospendeva» l'ordine di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla locale Procura della Repubblica il 16 maggio 2023 nei confronti di Antonio Di Martino, limitatamente alla sentenza indicata al n. 6) di detto provvedimento, rinviando alla Procura generale per l'emissione di un nuovo cumulo. A ragione della decisione rilevava che, con riferimento a detta sentenza, il condannato aveva, nel 13 marzo 2017, successivamente all'emissione di precedente ordine di esecuzione in data 13 febbraio 2017 contestualmente sospeso, formulato istanza per l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione, ancora sub judice. Osservava, dunque, che - in assenza di qualsivoglia preclusione normativa che consenta al Tribunale di sorveglianza di pronunciarsi favorevolmente all'applicazione di una misura alternativa, la cui esecuzione concreta potrebbe postergarsi all'esito dell'esecuzione residua della pena indicata nel provvedimento di cumulo - non potesse farsi ricadere sul richiedente la mancata definizione del procedimento relativo all'istanza della misura alternativa stessa. 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli e deduce due motivi. 2.1. Con il primo lamenta la violazione degli artt. 663 cod. proc. pen., 73 e 76 cod. pen. Con il provvedimento impugnato il Giudice dell'esecuzione si è posto in contrasto con le disposizioni appena richiamate e con il consolidato principio dell'unitarietà della pena, concretantesi attraverso l'adozione del provvedimento di determinazione di pene concorrenti con determinazione di una pena unica da espiare, sì da conferire certezza alla situazione giuridica del condannato. Le pronunce richiamate sostegno da quest'ultimo e fatte propria dal Giudice dell'esecuzione, riguarderebbero vicende affatto diverse da quella di cui si discute e, del resto, nessuna delle due (né altro arresto della Corte di legittimità) afferma l'impossibilità di procedere alla determinazione della pena unica da eseguire quando l'esecuzione di uno dei titoli per una pena concorrente sia stato sospeso ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e penda la richiesta di misura alternativa. Di tanto, osserva, è conferma nell'art. 51-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) che disciplina il caso in cui sopravvenga un nuovo titolo esecutivo nel corso della esecuzione di una misura alternativa e che attribuisce al magistrati di 2 sorveglianza il compito di verificare se la pena inflitta con il nuovo titolo, anche ove sospeso, superi o meno il limite consentito per la prosecuzione della misura. L'operazione dí "scíoglimento" del cumulo di pene concorrenti è un'operazione meramente "virtuale", consentita limitatamente alla verifica delle porzioni di pena imputabili ai reati ostativi. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione dell'ordinanza. Il Giudice dell'esecuzione non ha chiarito le ragioni sulla scorta delle quali ha ritenuto che, in un caso come quello che ci occupa, il Giudíce dell'esecuzione sia autorizzato, in deroga a quanto previsto dagli art. 73 e 76 cod. pen., a non emettere il provvedimento di esecuzione di tutte le pene concorrenti. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 20 febbraio 2024, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il difensore del condannato ha depositato, in data 23 marzo 2024, memoria (e relativi allegati) con cui evidenzia come la sospensione dell'esecuzione della specifica sentenza di condanna sub 6), alla luce dell'inevitabile produzione di effetti quantomeno sul residuo della pena da espiare, imponesse un nuovo provvedimento ex art. 663 cod. proc. pen. Tale modalità di esecuzione dell'ordinanza impugnata sarebbe sottratta, secondo la difesa, alle censure sollevate col ricorso, posto che è la stessa giurisprudenza della Suprema Corte che, pronunziandosi in riferimento ad un caso di sospensione dell'esecuzione di una sentenza sottoposta a giudizio di revisione ed inserita all'interno di un provvedimento di determinazione pene concorrenti, ha affermato che «sospendendo e ripristinando l'esecuzione della pena, dunque, non si fuoriesce dalla fase esecutiva, trattandosi di vicende interne all'esecuzione del titolo costituito dal giudicato, come del resto è fatto palese dalla formula usata nell'art. 637 c.p.p., comma 4, secondo il quale, qualora sia stata disposta la sospensione, il giudice dispone che riprenda l'esecuzione della pena, a conferma e riprova che non si tratta di un nuovo, autonomo titolo per l'esecuzione" (Cass. Sez. I, n. 44704/16). Evidenzia, inoltre, l'impossibilità per il Pubblico ministero di eseguire una pena per la quale sia stata correttamente instaurata la serie procedimentale prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., poiché l'instaurazione del procedimento di sorveglianza comporta che l'esecuzione della pena fuoriesca dalla sfera amministrativa del suo potere, divenendo oggetto di un procedimento giurisdizionale che impone come, peraltro, affermato dalla stessa giurisprudenza 3 della Suprema Corte, la non eseguibilità della condanna fino alla decisione del competente Tribunale di Sorveglianza" (Cass. Sez. I sent. 27836/13). Rileva, infine , che, l'interpretazione della decisione della Corte di Appello di Napoli da parte della Procura Generale pregiudicherebbe la sfera giuridica del condannato laddove non consente l'esplicazione piena degli effetti della decisione. Pertanto, era stata formulata allo stesso Giudice dell'esecuzione istanza (allegata alla memoria), volta alla specificazione delle modalità esecutive dell'ordinanza emessa, evidenziando che la Procura Generale aveva disposto l'estrapolazione della sentenza dal provvedimento cumulo mentre la difesa riteneva che la stessa, fermo restando la unicità del rapporto esecutivo, dovesse essere soltanto sospesa. Su tale richiesta la Corte di Appello avrebbe erroneamente deciso con un provvedimento di non luogo a provvedere, richiamando il contenuto sia dell'ordinanza decisoria che dell'ulteriore provvedimento, datato 10 Gennaio 2024, col quale si rigettava l'ulteriore richiesta della Procura generale di sospensione, affermando che nessun altro provvedimento fosse necessario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza dev'essere annullata senza rinvio. 2. E' principio pacifico quello dell'unitarietà dell'esecuzione della pena e che, una volta operato il cumulo, di per sé obbligatorio, l'espressione «stessa condanna» contenuta nell'art. 656, comma 7, cod. proc. pen., dev'essere intesa come una delle condanne comprese nel cumulo, che, comportando la contemporanea esecuzione di tutte le condanne come se fossero riferibili ad un unico titolo esecutivo, costituito appunto dal provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, preclude di porre separatamente in esecuzione le singole condanne al fine di consentire che, autonomamente considerate, possano essere sospese, a norma dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. o perché non eccedono i limiti temporali di legge ovvero perché a qualcuna di esse non é riferibile una specifica sospensione precedente (Sez. 1, Sentenza n. 23882 del 05/05/2021, M.,Rv. 281420; Sez. 1, Sentenza n. 17045 del 19/03/2015, Polini, Rv. 26338; Sez. 1, Sentenza n. 29087 del 11/07/2006, Proietti Bartolucci, Rv. 235417). Corollario di detto principio è quello secondo cui «Ai fini dell'esecutività di una condanna a pena detentiva, il Pubblico ministero è tenuto a emettere immediatamente ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più 4 condanne per reati diversi, è tenuto altresì a determinare la pena complessiva. Ne consegue che, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l'obbligo di provvedere al cumulo, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 165 del 1998 non può essere più disposta» (Sez. 1, Sentenza n. 25483 del 11/04/2017, Fontana, Rv. 270618). In tema di esecuzione delle pene detentive ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., si è di recentemente precisato che «l'emissione di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, con contestuale sospensione dell'ordine di esecuzione, prima della valutazione dell'istanza di concessíone di misure alternative formulata in relazione a titolo poi inglobato nel cumulo, determina una completa novazione del titolo esecutivo, sicché legittimamente l'interessato può presentare una nuova richiesta di concessione di misure alternative che tiene interamente luogo di quella precedentemente presentata» (Sez.1, n. 27008 del 19/05/2021, Scarcía, Rv. 281616). Segnatamente, nella motivazione del citato arresto, al § 3 e s., si è osservato che, nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, entrambi gli ordini di esecuzione, quello per pena singola e quello successivo per pene concorrenti, erano stati regolarmente oggetto di sospensione: ciò non sarebbe stato possibile sol che la prima richiesta di misura alternativa fosse stata già presa in esame e rigettata al momento dell'emissione del provvedimento di cumulo. Non si è posta quindi questione di doppia, e indebita, sospensione, e non si è pertanto contravvenuto alla regola codicistica che consente la sospensione dell'ordine una solta volta. L'omessa valutazione della prima istanza al momento in cui è stato emesso il provvedimento di cumulo ha consentito che questo esplicasse pienamente l'effetto novativo sul precedente titolo, inglobato e interamente sostituito dal successivo, secondo quel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «la sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656 cod. proc. pen., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, se già disposta con riguardo ad alcuna delle condanne oggetto di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione ad un successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora l'istanza di misura alternativa presentata a seguito dell'originaria sospensione sia stata rigettata... - 5 Sez. 1, n. 19596 del 22/06/2020 Rv. 279217; Sez. 1, n. 17045 del 19/03/2015, Rv. 263380; Sez. 1, n. 29087 del 11/07/2006, Rv. 235417». Da questo principio - si è condivisibilmente affermato al § 5 del citato arresto - si trae, con argomentazione a contrariis, che il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, che inglobi e sostituisca un precedente ordine di esecuzione, nova interamente il titolo che assorbe, tanto che, di regola, è oggetto di sospensione senza che la prescrizione di legge, secondo cui la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, sia di ostacolo. Ne consegue che, emesso un nuovo provvedimento di esecuzione, legittimamente l'interessato propone nuova richiesta di concessione di misure alternative, che ovviamente non può che prendere interamente luogo della precedente, proposta in riguardo ad un ordine di esecuzione che poi ha perso la sua autonomia. E ciò senza che rilevi il dato, meramente di fatto, che il giudice abbia a provvedere sulla prima richiesta ignorando in quel momento che una seconda richiesta sia stata già proposta». Da ultimo va richiamato un recente arresto di questa Corte (Sez. 1, n. 42637 del 27/05/2022, Wahid Ahmed, Rv. 283688) che, sia pure nello scrutinio di un caso non del tutto sovrapponibile a quello che ci occupa (sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nei confronti del condannato che, al momento della esecuzione di tale pena, si trovi già detenuto in carcere in espiazione di altro titolo), riafferma il principio dell'unitarietà della pena e della sua esecuzione. 3. Lo scrutinio del caso che ci occupa nella richiamata e condivisa cornice ermeneutica consente di ritenere che - anche ove, a fronte dell'originaria sospensione ex art. 656, comma 5 cod. proc. pen. con riferimento al titolo sub 6), il condannato fosse stato ammesso a misura alternativa- la sopravvenienza di un titolo che sommato agli altri comporta il superamento dei limiti normativamente previsti per disporre la sospensione ha comunque impedito la fruizione della misura alternativa. Come correttamente osservato dal Procuratore generale ricorrente, non vi è nessuna disposizione normativa ovvero principio giurisprudenziale che stabilisca l'impossibilità di procedere alla determinazione della pena unica quando l'esecuzione di uno dei titoli per una pena concorrente sia stato sospeso ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e penda la richiesta di misura alternativa. Di tanto, osserva il Collegio, è conferma nell'art. 51-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) che disciplina il caso in cui sopravvenga un nuovo titolo esecutivo nel corso della esecuzione di una misura alternativa e che attribuisce al magistrato di sorveglianza il compito di verificare se la pena inflitta con il nuovo 6 titolo, anche ove sospeso, superi o meno il limite consentito per la prosecuzione della misura. Né vale - come ha fatto la difesa - invocare, a sostegno della correttezza dell'operato del Giudice dell'esecuzione, il principio espresso da Sez. 1, n. 44704 del 28/05/2016Faggion, Rv. 26829, non pertinente perché riguardante il diverso tema dell'ordine di ripresa dell'esecuzione della pena, precedentemente sospesa ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen.nel caso di rigetto di una richiesta di revisione. 4. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio e di tale annullamento deve darsi comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Incarica la cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli per quanto di competenza. Così deciso, il 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG, MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordínanza impugnata Penale Sent. Sez. 1 Num. 37882 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 13/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, «sospendeva» l'ordine di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla locale Procura della Repubblica il 16 maggio 2023 nei confronti di Antonio Di Martino, limitatamente alla sentenza indicata al n. 6) di detto provvedimento, rinviando alla Procura generale per l'emissione di un nuovo cumulo. A ragione della decisione rilevava che, con riferimento a detta sentenza, il condannato aveva, nel 13 marzo 2017, successivamente all'emissione di precedente ordine di esecuzione in data 13 febbraio 2017 contestualmente sospeso, formulato istanza per l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione, ancora sub judice. Osservava, dunque, che - in assenza di qualsivoglia preclusione normativa che consenta al Tribunale di sorveglianza di pronunciarsi favorevolmente all'applicazione di una misura alternativa, la cui esecuzione concreta potrebbe postergarsi all'esito dell'esecuzione residua della pena indicata nel provvedimento di cumulo - non potesse farsi ricadere sul richiedente la mancata definizione del procedimento relativo all'istanza della misura alternativa stessa. 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli e deduce due motivi. 2.1. Con il primo lamenta la violazione degli artt. 663 cod. proc. pen., 73 e 76 cod. pen. Con il provvedimento impugnato il Giudice dell'esecuzione si è posto in contrasto con le disposizioni appena richiamate e con il consolidato principio dell'unitarietà della pena, concretantesi attraverso l'adozione del provvedimento di determinazione di pene concorrenti con determinazione di una pena unica da espiare, sì da conferire certezza alla situazione giuridica del condannato. Le pronunce richiamate sostegno da quest'ultimo e fatte propria dal Giudice dell'esecuzione, riguarderebbero vicende affatto diverse da quella di cui si discute e, del resto, nessuna delle due (né altro arresto della Corte di legittimità) afferma l'impossibilità di procedere alla determinazione della pena unica da eseguire quando l'esecuzione di uno dei titoli per una pena concorrente sia stato sospeso ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e penda la richiesta di misura alternativa. Di tanto, osserva, è conferma nell'art. 51-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) che disciplina il caso in cui sopravvenga un nuovo titolo esecutivo nel corso della esecuzione di una misura alternativa e che attribuisce al magistrati di 2 sorveglianza il compito di verificare se la pena inflitta con il nuovo titolo, anche ove sospeso, superi o meno il limite consentito per la prosecuzione della misura. L'operazione dí "scíoglimento" del cumulo di pene concorrenti è un'operazione meramente "virtuale", consentita limitatamente alla verifica delle porzioni di pena imputabili ai reati ostativi. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione dell'ordinanza. Il Giudice dell'esecuzione non ha chiarito le ragioni sulla scorta delle quali ha ritenuto che, in un caso come quello che ci occupa, il Giudíce dell'esecuzione sia autorizzato, in deroga a quanto previsto dagli art. 73 e 76 cod. pen., a non emettere il provvedimento di esecuzione di tutte le pene concorrenti. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 20 febbraio 2024, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il difensore del condannato ha depositato, in data 23 marzo 2024, memoria (e relativi allegati) con cui evidenzia come la sospensione dell'esecuzione della specifica sentenza di condanna sub 6), alla luce dell'inevitabile produzione di effetti quantomeno sul residuo della pena da espiare, imponesse un nuovo provvedimento ex art. 663 cod. proc. pen. Tale modalità di esecuzione dell'ordinanza impugnata sarebbe sottratta, secondo la difesa, alle censure sollevate col ricorso, posto che è la stessa giurisprudenza della Suprema Corte che, pronunziandosi in riferimento ad un caso di sospensione dell'esecuzione di una sentenza sottoposta a giudizio di revisione ed inserita all'interno di un provvedimento di determinazione pene concorrenti, ha affermato che «sospendendo e ripristinando l'esecuzione della pena, dunque, non si fuoriesce dalla fase esecutiva, trattandosi di vicende interne all'esecuzione del titolo costituito dal giudicato, come del resto è fatto palese dalla formula usata nell'art. 637 c.p.p., comma 4, secondo il quale, qualora sia stata disposta la sospensione, il giudice dispone che riprenda l'esecuzione della pena, a conferma e riprova che non si tratta di un nuovo, autonomo titolo per l'esecuzione" (Cass. Sez. I, n. 44704/16). Evidenzia, inoltre, l'impossibilità per il Pubblico ministero di eseguire una pena per la quale sia stata correttamente instaurata la serie procedimentale prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., poiché l'instaurazione del procedimento di sorveglianza comporta che l'esecuzione della pena fuoriesca dalla sfera amministrativa del suo potere, divenendo oggetto di un procedimento giurisdizionale che impone come, peraltro, affermato dalla stessa giurisprudenza 3 della Suprema Corte, la non eseguibilità della condanna fino alla decisione del competente Tribunale di Sorveglianza" (Cass. Sez. I sent. 27836/13). Rileva, infine , che, l'interpretazione della decisione della Corte di Appello di Napoli da parte della Procura Generale pregiudicherebbe la sfera giuridica del condannato laddove non consente l'esplicazione piena degli effetti della decisione. Pertanto, era stata formulata allo stesso Giudice dell'esecuzione istanza (allegata alla memoria), volta alla specificazione delle modalità esecutive dell'ordinanza emessa, evidenziando che la Procura Generale aveva disposto l'estrapolazione della sentenza dal provvedimento cumulo mentre la difesa riteneva che la stessa, fermo restando la unicità del rapporto esecutivo, dovesse essere soltanto sospesa. Su tale richiesta la Corte di Appello avrebbe erroneamente deciso con un provvedimento di non luogo a provvedere, richiamando il contenuto sia dell'ordinanza decisoria che dell'ulteriore provvedimento, datato 10 Gennaio 2024, col quale si rigettava l'ulteriore richiesta della Procura generale di sospensione, affermando che nessun altro provvedimento fosse necessario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza dev'essere annullata senza rinvio. 2. E' principio pacifico quello dell'unitarietà dell'esecuzione della pena e che, una volta operato il cumulo, di per sé obbligatorio, l'espressione «stessa condanna» contenuta nell'art. 656, comma 7, cod. proc. pen., dev'essere intesa come una delle condanne comprese nel cumulo, che, comportando la contemporanea esecuzione di tutte le condanne come se fossero riferibili ad un unico titolo esecutivo, costituito appunto dal provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, preclude di porre separatamente in esecuzione le singole condanne al fine di consentire che, autonomamente considerate, possano essere sospese, a norma dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. o perché non eccedono i limiti temporali di legge ovvero perché a qualcuna di esse non é riferibile una specifica sospensione precedente (Sez. 1, Sentenza n. 23882 del 05/05/2021, M.,Rv. 281420; Sez. 1, Sentenza n. 17045 del 19/03/2015, Polini, Rv. 26338; Sez. 1, Sentenza n. 29087 del 11/07/2006, Proietti Bartolucci, Rv. 235417). Corollario di detto principio è quello secondo cui «Ai fini dell'esecutività di una condanna a pena detentiva, il Pubblico ministero è tenuto a emettere immediatamente ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più 4 condanne per reati diversi, è tenuto altresì a determinare la pena complessiva. Ne consegue che, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l'obbligo di provvedere al cumulo, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 165 del 1998 non può essere più disposta» (Sez. 1, Sentenza n. 25483 del 11/04/2017, Fontana, Rv. 270618). In tema di esecuzione delle pene detentive ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., si è di recentemente precisato che «l'emissione di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, con contestuale sospensione dell'ordine di esecuzione, prima della valutazione dell'istanza di concessíone di misure alternative formulata in relazione a titolo poi inglobato nel cumulo, determina una completa novazione del titolo esecutivo, sicché legittimamente l'interessato può presentare una nuova richiesta di concessione di misure alternative che tiene interamente luogo di quella precedentemente presentata» (Sez.1, n. 27008 del 19/05/2021, Scarcía, Rv. 281616). Segnatamente, nella motivazione del citato arresto, al § 3 e s., si è osservato che, nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, entrambi gli ordini di esecuzione, quello per pena singola e quello successivo per pene concorrenti, erano stati regolarmente oggetto di sospensione: ciò non sarebbe stato possibile sol che la prima richiesta di misura alternativa fosse stata già presa in esame e rigettata al momento dell'emissione del provvedimento di cumulo. Non si è posta quindi questione di doppia, e indebita, sospensione, e non si è pertanto contravvenuto alla regola codicistica che consente la sospensione dell'ordine una solta volta. L'omessa valutazione della prima istanza al momento in cui è stato emesso il provvedimento di cumulo ha consentito che questo esplicasse pienamente l'effetto novativo sul precedente titolo, inglobato e interamente sostituito dal successivo, secondo quel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «la sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656 cod. proc. pen., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, se già disposta con riguardo ad alcuna delle condanne oggetto di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione ad un successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora l'istanza di misura alternativa presentata a seguito dell'originaria sospensione sia stata rigettata... - 5 Sez. 1, n. 19596 del 22/06/2020 Rv. 279217; Sez. 1, n. 17045 del 19/03/2015, Rv. 263380; Sez. 1, n. 29087 del 11/07/2006, Rv. 235417». Da questo principio - si è condivisibilmente affermato al § 5 del citato arresto - si trae, con argomentazione a contrariis, che il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, che inglobi e sostituisca un precedente ordine di esecuzione, nova interamente il titolo che assorbe, tanto che, di regola, è oggetto di sospensione senza che la prescrizione di legge, secondo cui la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, sia di ostacolo. Ne consegue che, emesso un nuovo provvedimento di esecuzione, legittimamente l'interessato propone nuova richiesta di concessione di misure alternative, che ovviamente non può che prendere interamente luogo della precedente, proposta in riguardo ad un ordine di esecuzione che poi ha perso la sua autonomia. E ciò senza che rilevi il dato, meramente di fatto, che il giudice abbia a provvedere sulla prima richiesta ignorando in quel momento che una seconda richiesta sia stata già proposta». Da ultimo va richiamato un recente arresto di questa Corte (Sez. 1, n. 42637 del 27/05/2022, Wahid Ahmed, Rv. 283688) che, sia pure nello scrutinio di un caso non del tutto sovrapponibile a quello che ci occupa (sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nei confronti del condannato che, al momento della esecuzione di tale pena, si trovi già detenuto in carcere in espiazione di altro titolo), riafferma il principio dell'unitarietà della pena e della sua esecuzione. 3. Lo scrutinio del caso che ci occupa nella richiamata e condivisa cornice ermeneutica consente di ritenere che - anche ove, a fronte dell'originaria sospensione ex art. 656, comma 5 cod. proc. pen. con riferimento al titolo sub 6), il condannato fosse stato ammesso a misura alternativa- la sopravvenienza di un titolo che sommato agli altri comporta il superamento dei limiti normativamente previsti per disporre la sospensione ha comunque impedito la fruizione della misura alternativa. Come correttamente osservato dal Procuratore generale ricorrente, non vi è nessuna disposizione normativa ovvero principio giurisprudenziale che stabilisca l'impossibilità di procedere alla determinazione della pena unica quando l'esecuzione di uno dei titoli per una pena concorrente sia stato sospeso ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e penda la richiesta di misura alternativa. Di tanto, osserva il Collegio, è conferma nell'art. 51-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) che disciplina il caso in cui sopravvenga un nuovo titolo esecutivo nel corso della esecuzione di una misura alternativa e che attribuisce al magistrato di sorveglianza il compito di verificare se la pena inflitta con il nuovo 6 titolo, anche ove sospeso, superi o meno il limite consentito per la prosecuzione della misura. Né vale - come ha fatto la difesa - invocare, a sostegno della correttezza dell'operato del Giudice dell'esecuzione, il principio espresso da Sez. 1, n. 44704 del 28/05/2016Faggion, Rv. 26829, non pertinente perché riguardante il diverso tema dell'ordine di ripresa dell'esecuzione della pena, precedentemente sospesa ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen.nel caso di rigetto di una richiesta di revisione. 4. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio e di tale annullamento deve darsi comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Incarica la cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli per quanto di competenza. Così deciso, il 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente