Art. 4.
La commissione rilascia apposita attestazione ai richiedenti aventi diritto.
L'iscrizione del richiedente negli elenchi definitivi pubblicati in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043 , e' motivo sufficiente per la deliberazione favorevole della commissione.
In caso diverso, nell'esame delle domande la commissione puo' ritenere validi a comprovare la deportazione o la restrizione nella Risiera, e le ragioni delle medesime, atti notori e testimonianze, quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.
La commissione rilascia apposita attestazione ai richiedenti aventi diritto.
L'iscrizione del richiedente negli elenchi definitivi pubblicati in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043 , e' motivo sufficiente per la deliberazione favorevole della commissione.
In caso diverso, nell'esame delle domande la commissione puo' ritenere validi a comprovare la deportazione o la restrizione nella Risiera, e le ragioni delle medesime, atti notori e testimonianze, quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.