Articolo 4 della Legge 18 novembre 1980, n. 791
Articolo 3Articolo 5
Versione
16 dicembre 1980
Art. 4.
La commissione rilascia apposita attestazione ai richiedenti aventi diritto.
L'iscrizione del richiedente negli elenchi definitivi pubblicati in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043 , e' motivo sufficiente per la deliberazione favorevole della commissione.
In caso diverso, nell'esame delle domande la commissione puo' ritenere validi a comprovare la deportazione o la restrizione nella Risiera, e le ragioni delle medesime, atti notori e testimonianze, quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1980
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