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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 05/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATTANASIO ANTONIO, Presidente e Relatore
CICCHESE ROBERTA, Giudice
FILOCAMO FULVIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 252/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ama Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Ama Spa
Resistente_2 - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Resistente_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434907 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434907 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434907 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434907 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434907 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434907 TARI 2023 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434907 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434907 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434907 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434907 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434907 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434907 TEFA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13425/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Roma Capitale, per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo indicato in epigrafe, per l'omessa dichiarazione della Tassa Rifiuti (Ta.Ri.), per gli anni dal 2018 al 2023, per l'importo complessivo di euro 14.972,00, con riferimento agli immobili siti in
Roma, alla Indirizzo_1, censiti al N.C.E.U. e precisamente:
1. foglio Daticatastali_1, privo di identificativo sub in quanto pertinenza del sub 504, erroneamente indicato come A/10 ma in realtà consistente in area esterna consistente in corte pavimentata a vari livelli con scala di accesso;
2. foglio 8Daticatastali_2 indicato come C/6 consistente in lo-cale garage di pertinenza di altro immobile;
3. foglio Daticatastali_3, categoria A/10, effettivamente con-sistente nella porzione immobiliare in cui il ricorrente ha svolto attività professionale in quanto accatastato come ufficio sino a luglio 2021.
In fatto, il ricorrente ha rappresentato che:
- gli immobili oggetto di accertamento erano originariamente di proprietà del Sig. Nominativo_1, padre del ricorrente, deceduto in Roma il 3 agosto 1998;
- a seguito del suddetto decesso in data 2 febbraio 1999 veniva presentata regolare successione n. 39/180282 (doc. 1) da cui si evince che il Sig. Nominativo_1 lasciava quali eredi la Sig.ra Nominativo_2, per la quota di 3/9, non-ché i figli Ricorrente_1, Nominativo_3 e Nominativo_4 per la quota di 2/9 ciascuno;
- successivamente la Sig.ra Nominativo_2, C.F. CF_1, in qualità di coniuge superstite in data 7 ottobre 2013 depositava presso gli sportelli AMA di Roma Capitale la documentazione richiesta per la regolarizzazione dell'immobile destinato a ufficio sito in Indirizzo_1, int. 7 (doc. 2): come si evince dalla lettura del documento denominato Comunicazione di iscrizione la Sig.ra Nominativo_2 vedova Nominativo_3, identificata con Codice utente n. Utenza_1 regolarizzava dal gennaio 2008 i tributi dovuti per l'immobile sito in Indirizzo_1, categoria ufficio e società.
A tale riguardo, il ricorrente ha evidenziato che “oggetto di regolarizzazione era proprio l'unità destinata a ufficio comprendente lo studio professionale - con categoria A/10 - e il vano destinato ad archivio con categoria 04 (Decreto di vincolo e comunicazione archivio). Dette unità venivano coerentemente identificate con foglio Daticatastali_3 La pratica di regolarizzazione in esame veniva protocollata con Numero identificativo Protocollo_1”.
Sotto altro profilo, ha evidenziato che:
- il sub 505 (indicato al punto 2. del prospetto riportato a pag. 3 dell'avviso di accertamento) individua il box auto di pertinenza di altro immobile - rectius l'appartamento sito al piano primo del fabbricato di Indirizzo_1 e censito al N.C.E.U. con sub 4, e non rientrante nell'utenza n. Utenza_1 in quanto presente in altro contratto comprendente immobile abitativo.
- l'unità n. 323 riportata al rigo n. 1 del prospetto immobili di pag. 3, privo di sub identificativo, in realtà individua uno spazio esterno di pertinenza esclusiva del locale ufficio sub 504 (doc. 3), rientrante nella regolarizzazione contenuta nella pratica n.20131007MO00027 allegata con doc. 2 cui si rinvia.
Dopo il decesso della Sig.ra Nominativo_2, in data 3 febbraio 2021, (doc. 4) erano subentrati quali eredi legittimi i figli Ricorrente_1, Nominativo_3 e Nominativo_4.
Dopo il successivo scioglimento della comunione sui beni pervenuti in via ereditaria, in data 26 novembre 2021, la coerede Nominativo_3 presentava presso lo Sportello Ta.Ri. domanda di cessazione dell'utenza n. Utenza_1 relativa all'immobile destinato a ufficio e sua pertinenza n. 323, prot. n. 199104/2021/E (doc. 5), con decorrenza dal 30 giugno 2021.
Contestualmente alla domanda di cessazione dell'utenza n. Utenza_1 veniva richiesta l'attivazione di altra utenza per Inizio lavori nell'immobile sito in Indirizzo_1, int. 7, per mq 117 cat. 04 (doc. 6), prot. n. 199110/2021/E. Detta attivazione veniva identificata con utenza n. 11891980.
In data 30 maggio 2022, con riferimento all'utenza intestata alla Sig.ra Nominativo_2, utenza n. Utenza_1 (relativa allo studio professionale), AMA S.p.a. trasmetteva documento di chiusura per l'immobile sito in Indirizzo_1 , identificato con int. 7 (e non int. 2 come erroneamente riportato nella comunicazione atteso che il codice utente n. Utenza_1 identifica l'immobile int. 7) con residuo addebito di euro 21,30 (doc. 7).
In conclusione, “il documento di chiusura dell'utenza n. Utenza_1 de quo, che si ribadisce essere relativo all'ufficio identificato con sub 504 e alla sua pertinenza n. 323 (cfr. docc. 2 e 3), dimostra in via documentale la regolarità dei pagamenti di tassa e tributo fino al 30 maggio 2022 in relazione a quell'utenza”.
Con il ricorso sono stati esposti i seguenti motivi.
In primo luogo, il Sig. Ricorrente_1 non risulta titolare di alcuna utenza.
In secondo luogo, risulta prescritto l'anno 2018.
In terzo luogo, ha eccepito che:
- per quanto riguarda le annualità relative agli anni 2019, 2020 e 2021, assumendo come riferimento i locali destinati a ufficio (fCatasto_1 ), con utenza n. Utenza_1, il documento di chiusura dell'utenza (formalizzato in data 26 novembre 2021, doc. 5) indica che alla data del 30 maggio 2022 nessuna omissione di versamento era stata perpetrata in danno dell'Amministrazione. Infatti, l'allegato doc. 7 indica di corrispondere per quell'utenza n. Utenza_1 (ufficio) la somma di euro 21,30 (cfr. doc. 6).
- per quanto concerne le annualità 2022 e 2023 si eccepisce la carenza di legittimazione passiva del Sig. Ricorrente_1 in ordine all'azione di accerta-mento contenuta nell'avviso impugnato atteso che, come dimostrato per tabulas, dal 15 marzo 2022 il Sig. Nominativo_3 cede la proprietà dell'immobile destinato a ufficio per atto di divisione con la germana Nominativo_3 e cede la proprietà sull'immobile (per il 50%) con compravendita regolarmente trascritta.
In conclusione, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna alle spese.
In seguito, risulta agli atti che il Comune di Roma Capitale ha adottato un provvedimento di annullamento totale dell'avviso, perché gli immobili sono censiti a nome di altri utenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della precedente ricostruzione della fattispecie, il ricorso deve essere dichiarato estinto per la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto annullamento totale dell'avviso.
La circostanza che tale annullamento consegua al riconoscimento che “gli immobili sono censiti a nome di altri utenti”, consente di ravvisare un difetto di istruttoria, da parte del Comune, che giustifica l'addebito delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere e condanna il
Comune di Roma al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 500,00.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATTANASIO ANTONIO, Presidente e Relatore
CICCHESE ROBERTA, Giudice
FILOCAMO FULVIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 252/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ama Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Ama Spa
Resistente_2 - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Resistente_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434907 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434907 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434907 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434907 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434907 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434907 TARI 2023 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434907 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434907 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434907 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434907 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434907 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434907 TEFA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13425/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Roma Capitale, per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo indicato in epigrafe, per l'omessa dichiarazione della Tassa Rifiuti (Ta.Ri.), per gli anni dal 2018 al 2023, per l'importo complessivo di euro 14.972,00, con riferimento agli immobili siti in
Roma, alla Indirizzo_1, censiti al N.C.E.U. e precisamente:
1. foglio Daticatastali_1, privo di identificativo sub in quanto pertinenza del sub 504, erroneamente indicato come A/10 ma in realtà consistente in area esterna consistente in corte pavimentata a vari livelli con scala di accesso;
2. foglio 8Daticatastali_2 indicato come C/6 consistente in lo-cale garage di pertinenza di altro immobile;
3. foglio Daticatastali_3, categoria A/10, effettivamente con-sistente nella porzione immobiliare in cui il ricorrente ha svolto attività professionale in quanto accatastato come ufficio sino a luglio 2021.
In fatto, il ricorrente ha rappresentato che:
- gli immobili oggetto di accertamento erano originariamente di proprietà del Sig. Nominativo_1, padre del ricorrente, deceduto in Roma il 3 agosto 1998;
- a seguito del suddetto decesso in data 2 febbraio 1999 veniva presentata regolare successione n. 39/180282 (doc. 1) da cui si evince che il Sig. Nominativo_1 lasciava quali eredi la Sig.ra Nominativo_2, per la quota di 3/9, non-ché i figli Ricorrente_1, Nominativo_3 e Nominativo_4 per la quota di 2/9 ciascuno;
- successivamente la Sig.ra Nominativo_2, C.F. CF_1, in qualità di coniuge superstite in data 7 ottobre 2013 depositava presso gli sportelli AMA di Roma Capitale la documentazione richiesta per la regolarizzazione dell'immobile destinato a ufficio sito in Indirizzo_1, int. 7 (doc. 2): come si evince dalla lettura del documento denominato Comunicazione di iscrizione la Sig.ra Nominativo_2 vedova Nominativo_3, identificata con Codice utente n. Utenza_1 regolarizzava dal gennaio 2008 i tributi dovuti per l'immobile sito in Indirizzo_1, categoria ufficio e società.
A tale riguardo, il ricorrente ha evidenziato che “oggetto di regolarizzazione era proprio l'unità destinata a ufficio comprendente lo studio professionale - con categoria A/10 - e il vano destinato ad archivio con categoria 04 (Decreto di vincolo e comunicazione archivio). Dette unità venivano coerentemente identificate con foglio Daticatastali_3 La pratica di regolarizzazione in esame veniva protocollata con Numero identificativo Protocollo_1”.
Sotto altro profilo, ha evidenziato che:
- il sub 505 (indicato al punto 2. del prospetto riportato a pag. 3 dell'avviso di accertamento) individua il box auto di pertinenza di altro immobile - rectius l'appartamento sito al piano primo del fabbricato di Indirizzo_1 e censito al N.C.E.U. con sub 4, e non rientrante nell'utenza n. Utenza_1 in quanto presente in altro contratto comprendente immobile abitativo.
- l'unità n. 323 riportata al rigo n. 1 del prospetto immobili di pag. 3, privo di sub identificativo, in realtà individua uno spazio esterno di pertinenza esclusiva del locale ufficio sub 504 (doc. 3), rientrante nella regolarizzazione contenuta nella pratica n.20131007MO00027 allegata con doc. 2 cui si rinvia.
Dopo il decesso della Sig.ra Nominativo_2, in data 3 febbraio 2021, (doc. 4) erano subentrati quali eredi legittimi i figli Ricorrente_1, Nominativo_3 e Nominativo_4.
Dopo il successivo scioglimento della comunione sui beni pervenuti in via ereditaria, in data 26 novembre 2021, la coerede Nominativo_3 presentava presso lo Sportello Ta.Ri. domanda di cessazione dell'utenza n. Utenza_1 relativa all'immobile destinato a ufficio e sua pertinenza n. 323, prot. n. 199104/2021/E (doc. 5), con decorrenza dal 30 giugno 2021.
Contestualmente alla domanda di cessazione dell'utenza n. Utenza_1 veniva richiesta l'attivazione di altra utenza per Inizio lavori nell'immobile sito in Indirizzo_1, int. 7, per mq 117 cat. 04 (doc. 6), prot. n. 199110/2021/E. Detta attivazione veniva identificata con utenza n. 11891980.
In data 30 maggio 2022, con riferimento all'utenza intestata alla Sig.ra Nominativo_2, utenza n. Utenza_1 (relativa allo studio professionale), AMA S.p.a. trasmetteva documento di chiusura per l'immobile sito in Indirizzo_1 , identificato con int. 7 (e non int. 2 come erroneamente riportato nella comunicazione atteso che il codice utente n. Utenza_1 identifica l'immobile int. 7) con residuo addebito di euro 21,30 (doc. 7).
In conclusione, “il documento di chiusura dell'utenza n. Utenza_1 de quo, che si ribadisce essere relativo all'ufficio identificato con sub 504 e alla sua pertinenza n. 323 (cfr. docc. 2 e 3), dimostra in via documentale la regolarità dei pagamenti di tassa e tributo fino al 30 maggio 2022 in relazione a quell'utenza”.
Con il ricorso sono stati esposti i seguenti motivi.
In primo luogo, il Sig. Ricorrente_1 non risulta titolare di alcuna utenza.
In secondo luogo, risulta prescritto l'anno 2018.
In terzo luogo, ha eccepito che:
- per quanto riguarda le annualità relative agli anni 2019, 2020 e 2021, assumendo come riferimento i locali destinati a ufficio (fCatasto_1 ), con utenza n. Utenza_1, il documento di chiusura dell'utenza (formalizzato in data 26 novembre 2021, doc. 5) indica che alla data del 30 maggio 2022 nessuna omissione di versamento era stata perpetrata in danno dell'Amministrazione. Infatti, l'allegato doc. 7 indica di corrispondere per quell'utenza n. Utenza_1 (ufficio) la somma di euro 21,30 (cfr. doc. 6).
- per quanto concerne le annualità 2022 e 2023 si eccepisce la carenza di legittimazione passiva del Sig. Ricorrente_1 in ordine all'azione di accerta-mento contenuta nell'avviso impugnato atteso che, come dimostrato per tabulas, dal 15 marzo 2022 il Sig. Nominativo_3 cede la proprietà dell'immobile destinato a ufficio per atto di divisione con la germana Nominativo_3 e cede la proprietà sull'immobile (per il 50%) con compravendita regolarmente trascritta.
In conclusione, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna alle spese.
In seguito, risulta agli atti che il Comune di Roma Capitale ha adottato un provvedimento di annullamento totale dell'avviso, perché gli immobili sono censiti a nome di altri utenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della precedente ricostruzione della fattispecie, il ricorso deve essere dichiarato estinto per la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto annullamento totale dell'avviso.
La circostanza che tale annullamento consegua al riconoscimento che “gli immobili sono censiti a nome di altri utenti”, consente di ravvisare un difetto di istruttoria, da parte del Comune, che giustifica l'addebito delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere e condanna il
Comune di Roma al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 500,00.