TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3179/2024 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
FOCANTE MERI;
e ato l'8.09.1985 a FERMO, rappresentato e difeso dall'avv. CARDINALI CP_1
MONIA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE E DOVORZIO CONIGUNTO.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) Rapporti personali
I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo de1 mutuo reciproco rispetto e con facoltà di ciascuno di fissare propria residenza ove riterrà più opportuno.
2) Casa coniugale e relativi mobili ed arredi
La casa coniugale sita in Morrovalle (MC) Via Brodolini n. 25, di proprietà del signor CP_1
rimane nella completa disponibilità del1o stesso.
[...]
Le parti dichiarano di aver regolato ogni altra loro questione di natura economica e patrimoniale, compresa la divisione dei beni che costituivano l'arredo dell'immobile sito in Morrovalle (MC) Via
Brodolini n. 25.
- 1 - 3) Mantenimento dei coniugi
I ricorrenti dichiarano, stante l'attuale personale situazione economica indicata in premessa, che nulla chiedono reciprocamente per sè a titolo di mantenimento, essendo economicamente indipendenti.
4) Rilascio passaporto
I coniugi si danno sin da ora espresso e reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo del rispettivo passaporto.
5) Spese di procedura
Le spese di assistenza lega1e della presente procedura sono compensate tra le parti.
6) Immediata efficacia degli accordi
I ricorrenti dichiarano di voler dare immediata efficacia a1le clausole del1a separazione, con la sottoscrizione del presente atto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 24.07.2024, e Parte_1 [...]
che si sono sposati a OR (AN) il 15.08.2020, hanno chiesto al Tribunale di omologare CP_1
la loro separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, in assenza di figli.
Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto al Tribunale di dichiarare anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso
- 2 - – trascorsi i termini di legge - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 CP_1
matrimonio a OR (AN) il 15/08/2020, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
OR (AN) al n. 3, parte 2, serie A dell'anno 2020; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone con separata ordinanza le modalità di prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3179/2024 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
FOCANTE MERI;
e ato l'8.09.1985 a FERMO, rappresentato e difeso dall'avv. CARDINALI CP_1
MONIA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE E DOVORZIO CONIGUNTO.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) Rapporti personali
I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo de1 mutuo reciproco rispetto e con facoltà di ciascuno di fissare propria residenza ove riterrà più opportuno.
2) Casa coniugale e relativi mobili ed arredi
La casa coniugale sita in Morrovalle (MC) Via Brodolini n. 25, di proprietà del signor CP_1
rimane nella completa disponibilità del1o stesso.
[...]
Le parti dichiarano di aver regolato ogni altra loro questione di natura economica e patrimoniale, compresa la divisione dei beni che costituivano l'arredo dell'immobile sito in Morrovalle (MC) Via
Brodolini n. 25.
- 1 - 3) Mantenimento dei coniugi
I ricorrenti dichiarano, stante l'attuale personale situazione economica indicata in premessa, che nulla chiedono reciprocamente per sè a titolo di mantenimento, essendo economicamente indipendenti.
4) Rilascio passaporto
I coniugi si danno sin da ora espresso e reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo del rispettivo passaporto.
5) Spese di procedura
Le spese di assistenza lega1e della presente procedura sono compensate tra le parti.
6) Immediata efficacia degli accordi
I ricorrenti dichiarano di voler dare immediata efficacia a1le clausole del1a separazione, con la sottoscrizione del presente atto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 24.07.2024, e Parte_1 [...]
che si sono sposati a OR (AN) il 15.08.2020, hanno chiesto al Tribunale di omologare CP_1
la loro separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, in assenza di figli.
Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto al Tribunale di dichiarare anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso
- 2 - – trascorsi i termini di legge - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 CP_1
matrimonio a OR (AN) il 15/08/2020, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
OR (AN) al n. 3, parte 2, serie A dell'anno 2020; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone con separata ordinanza le modalità di prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 3 -