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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 19/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 864/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Flora Domicoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 864/2020 promossa da:
, nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO GIOVANNI ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Sebastiano Foti, 27 95041 Caltagirone ITALIA, giusta procura in atti
E
, nato il [...], a [...], c.f. Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO GIOVANNI ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Via Sebastiano Foti, 27 95041 Caltagirone ITALIA, giusta procura in atti
OPPONENTI
CONTRO
pagina 1 di 6 con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, Controparte_1
63 (C.F. - P.IVA ), in persona del suo Procuratore, Dr.ssa P.IVA_1 P.IVA_2
, giusta procura del 06/07/2018, a ministero del Dr. , Controparte_2 Persona_1
Notaio in Mestre (Rep. n. 39722 – Racc. n. 14051: DOC. 1), rappresentata e difesa,
dall'Avv. Marco Pesenti, con domicilio eletto presso l'Avv. Graziella Randazzo con studio in Caltagirone via San Pietro n. 149
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24/07/2020 i Sig.ri e Parte_3 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 189/2020 (R.G. n.
[...]
474/2020) del 19.05.2020, pubblicato il 25/05/2020, ritualmente notificato, con il quale questo Tribunale ha ingiunto a parte opponente di pagare in solido, alla parte ricorrente,
per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto la somma di € 14.648,27, oltre agli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, e Spese Generali, I.V.A. e Cassa come per legge. Chiedevano la revoca dell'ingiunzione opposta e di accertare e dichiarare che nulla dovevano in ordine alla somma riportata nel decreto opposto.
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio parte opposta la quale chiedeva la concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto ex art. 648 c.p.c.
eccependo che l'opposizione non era fondata su prova scritta né era di pronta soluzione;
pagina 2 di 6 nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni indicate. In via subordinata, nell'ipotesi di revoca, del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva comunque la condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 14.648,27, oltre Controparte_1
interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma accertata nel corso del presente giudizio. In mero subordine nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare l'eventuale nullità solo parziale del contratto azionato in via monitoria, limitatamente alla somma di Euro 3.776,40, con conferma del residuo importo nei confronti degli opponenti in solido tra di loro.
Nel corso del giudizio, con provvedimento del 1.03.2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. dopodichè la causa veniva rinviata per più udienze per trattative di bonario componimento. Infine, all'udienza del 23.09.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti emerge che e hanno sottoscritto Parte_3 Parte_2
un contratto di finanziamento per prestito personale, giusto allegato al fascicolo monitorio.
E' circostanza documentalmente provata che gli opponenti hanno ricevuto le somme di cui al contratto di prestito personale, come da attestazione di avvenuta erogazione in atti,
pagina 3 di 6 peraltro mai smentita da parte opponente, e che il suddetto contratto veniva richiesto dagli odierni opponenti in parte per estinguere delle precedenti esposizioni e per la restante parte per l'ottenimento di liquidità. Emerge dal contratto versato in atti che veniva erogato l'importo di Euro 3.776,40 per estinguere un precedente debito verso la società Consum.it spa e che il restante importo finanziato veniva erogato in forma liquida
Si rinviene la comunicazione del datata 27/11/2013 con la quale chiese di Parte_1
versare l'importo di Euro 3.776,40 alla suddetta società ed il bonifico del 27.11.2013
con il quale la società cedente Monte dei Paschi di Siena corrispondeva alla Consum.it
Spa tale importo come richiesto dal Pt_1
Per le ragioni sopra spiegate, la nullità eccepita da parte opponente non potrà estendersi all'intero contenuto del contratto di prestito personale, ma solo all'importo di euro
3.776,40 stante che, come ammesso anche da parte opposta, la suddetta somma è stata concessa per estinguere una precedente esposizione debitoria e non è stata messa nella disponibilità del contraente bensì è confluita altrove.
In merito all'applicazione di tassi illegali eccepita dagli opponenti preme rappresentare che i medesimi non hanno fornito a questo Decidente alcun principio di prova ed in questi termini esperire una Ctu contabile sarebbe meramente esplorativo
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo le contestazioni generiche dell'opponente difronte all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opposta sono insufficienti a fondare l'opposizione spiegata.
pagina 4 di 6 E' onere delle parti allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice il quale deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Dalla lettura dell'art. 115 c.p.c., in particolare letto in combinato disposto con gli artt.
163 e 167 c.p.c., si desume l'onere di allegazione specifica in capo alle parti che consiste nella precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate.
Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ha, in virtù dell'applicazione dei principi generali, l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea e non può limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito.
Nel caso di specie parte opponente, come già detto, non ha assolto al proprio onere probatorio e per tali ragioni si rigetta la richiesta di ammissione di Ctu
Per tutto quanto sopra l'opposizione viene parzialmente accolta e, revocato il provvedimento monitorio, si condanna parte opponente alla restituzione della somma residua di €. 10.871,87
Le spese del presente giudizio, stante il parziale accoglimento dell'opposizione, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, in accoglimento della spiegata opposizione,
pagina 5 di 6 revoca il Decreto Ingiuntivo n. 189/20 emesso il 19.05.2020 dal Tribunale di
Caltagirone, per le ragioni di cui in premessa
Condanna parte opponente alla restituzione in favore dell in Controparte_1
persona del suo legale rapp.te p.t., della somma di €. 10.871,87 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo
Spese e compensi tra le parti compensate.
Caltagirone, 19/03/2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Flora Domicoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 864/2020 promossa da:
, nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO GIOVANNI ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Sebastiano Foti, 27 95041 Caltagirone ITALIA, giusta procura in atti
E
, nato il [...], a [...], c.f. Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO GIOVANNI ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Via Sebastiano Foti, 27 95041 Caltagirone ITALIA, giusta procura in atti
OPPONENTI
CONTRO
pagina 1 di 6 con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, Controparte_1
63 (C.F. - P.IVA ), in persona del suo Procuratore, Dr.ssa P.IVA_1 P.IVA_2
, giusta procura del 06/07/2018, a ministero del Dr. , Controparte_2 Persona_1
Notaio in Mestre (Rep. n. 39722 – Racc. n. 14051: DOC. 1), rappresentata e difesa,
dall'Avv. Marco Pesenti, con domicilio eletto presso l'Avv. Graziella Randazzo con studio in Caltagirone via San Pietro n. 149
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24/07/2020 i Sig.ri e Parte_3 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 189/2020 (R.G. n.
[...]
474/2020) del 19.05.2020, pubblicato il 25/05/2020, ritualmente notificato, con il quale questo Tribunale ha ingiunto a parte opponente di pagare in solido, alla parte ricorrente,
per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto la somma di € 14.648,27, oltre agli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, e Spese Generali, I.V.A. e Cassa come per legge. Chiedevano la revoca dell'ingiunzione opposta e di accertare e dichiarare che nulla dovevano in ordine alla somma riportata nel decreto opposto.
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio parte opposta la quale chiedeva la concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto ex art. 648 c.p.c.
eccependo che l'opposizione non era fondata su prova scritta né era di pronta soluzione;
pagina 2 di 6 nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni indicate. In via subordinata, nell'ipotesi di revoca, del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva comunque la condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 14.648,27, oltre Controparte_1
interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma accertata nel corso del presente giudizio. In mero subordine nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare l'eventuale nullità solo parziale del contratto azionato in via monitoria, limitatamente alla somma di Euro 3.776,40, con conferma del residuo importo nei confronti degli opponenti in solido tra di loro.
Nel corso del giudizio, con provvedimento del 1.03.2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. dopodichè la causa veniva rinviata per più udienze per trattative di bonario componimento. Infine, all'udienza del 23.09.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti emerge che e hanno sottoscritto Parte_3 Parte_2
un contratto di finanziamento per prestito personale, giusto allegato al fascicolo monitorio.
E' circostanza documentalmente provata che gli opponenti hanno ricevuto le somme di cui al contratto di prestito personale, come da attestazione di avvenuta erogazione in atti,
pagina 3 di 6 peraltro mai smentita da parte opponente, e che il suddetto contratto veniva richiesto dagli odierni opponenti in parte per estinguere delle precedenti esposizioni e per la restante parte per l'ottenimento di liquidità. Emerge dal contratto versato in atti che veniva erogato l'importo di Euro 3.776,40 per estinguere un precedente debito verso la società Consum.it spa e che il restante importo finanziato veniva erogato in forma liquida
Si rinviene la comunicazione del datata 27/11/2013 con la quale chiese di Parte_1
versare l'importo di Euro 3.776,40 alla suddetta società ed il bonifico del 27.11.2013
con il quale la società cedente Monte dei Paschi di Siena corrispondeva alla Consum.it
Spa tale importo come richiesto dal Pt_1
Per le ragioni sopra spiegate, la nullità eccepita da parte opponente non potrà estendersi all'intero contenuto del contratto di prestito personale, ma solo all'importo di euro
3.776,40 stante che, come ammesso anche da parte opposta, la suddetta somma è stata concessa per estinguere una precedente esposizione debitoria e non è stata messa nella disponibilità del contraente bensì è confluita altrove.
In merito all'applicazione di tassi illegali eccepita dagli opponenti preme rappresentare che i medesimi non hanno fornito a questo Decidente alcun principio di prova ed in questi termini esperire una Ctu contabile sarebbe meramente esplorativo
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo le contestazioni generiche dell'opponente difronte all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opposta sono insufficienti a fondare l'opposizione spiegata.
pagina 4 di 6 E' onere delle parti allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice il quale deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Dalla lettura dell'art. 115 c.p.c., in particolare letto in combinato disposto con gli artt.
163 e 167 c.p.c., si desume l'onere di allegazione specifica in capo alle parti che consiste nella precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate.
Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ha, in virtù dell'applicazione dei principi generali, l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea e non può limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito.
Nel caso di specie parte opponente, come già detto, non ha assolto al proprio onere probatorio e per tali ragioni si rigetta la richiesta di ammissione di Ctu
Per tutto quanto sopra l'opposizione viene parzialmente accolta e, revocato il provvedimento monitorio, si condanna parte opponente alla restituzione della somma residua di €. 10.871,87
Le spese del presente giudizio, stante il parziale accoglimento dell'opposizione, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, in accoglimento della spiegata opposizione,
pagina 5 di 6 revoca il Decreto Ingiuntivo n. 189/20 emesso il 19.05.2020 dal Tribunale di
Caltagirone, per le ragioni di cui in premessa
Condanna parte opponente alla restituzione in favore dell in Controparte_1
persona del suo legale rapp.te p.t., della somma di €. 10.871,87 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo
Spese e compensi tra le parti compensate.
Caltagirone, 19/03/2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
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