TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/02/2026, n. 2491
TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990 e principi di correttezza, buona fede, efficacia, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; eccesso di potere

    Il Collegio ritiene la domanda infondata nel merito, poiché il provvedimento non ha sospeso la procedura sine die, ma ha disposto un differimento dell'affidamento per verificare la presenza di irregolarità edilizie e abusi, e per gestire l'assenza di proposte per alcuni lotti. La proroga delle concessioni in essere è stata disposta per garantire la continuità della gestione e la manutenzione delle strutture, in attesa della conclusione delle gare e in conformità con le pronunce dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari in materia di trasparenza e tutela della libera concorrenza, violazione dell’art. 49 TFUE e dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (cd. Bolkestein); eccesso di potere

    Il Collegio ritiene la domanda infondata nel merito, poiché il provvedimento non ha sospeso la procedura sine die, ma ha disposto un differimento dell'affidamento per verificare la presenza di irregolarità edilizie e abusi, e per gestire l'assenza di proposte per alcuni lotti. La proroga delle concessioni in essere è stata disposta per garantire la continuità della gestione e la manutenzione delle strutture, in attesa della conclusione delle gare e in conformità con le pronunce dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

  • Improcedibile
    Obbligo di provvedere

    La domanda è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto il Comune ha portato a compimento la procedura selettiva avviata nel corso dell’anno 2020 ed ha assegnato alla ricorrente la concessione demaniale marittima relativa al lotto n. 18.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Ter, pubblicata il 9 febbraio 2026. La società ricorrente ha contestato una determinazione dirigenziale di Roma Capitale che prorogava concessioni demaniali marittime già scadute, chiedendo l'annullamento del provvedimento e l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere una procedura di affidamento di concessioni per stabilimenti balneari. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano la presunta violazione dei principi di trasparenza e concorrenza, nonché l'eccesso di potere per ingiustizia manifesta e contraddittorietà.

Il giudice ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'Amministrazione aveva già assegnato la concessione alla ricorrente. Tuttavia, ha anche esaminato il merito, ritenendo infondata la domanda di annullamento, poiché la proroga era giustificata dalla necessità di verifiche su possibili irregolarità e dalla mancanza di proposte per alcuni stabilimenti. Il Collegio ha sottolineato che, in presenza di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente che una sola motivazione resista alle censure per confermare la legittimità dell'atto. Infine, ha compensato le spese di lite, riconoscendo la specificità della fattispecie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/02/2026, n. 2491
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2491
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo