Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/02/2026, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02491/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06855/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6855 del 2022, proposto da Delano S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempor e, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Coccoli, Marco Di Lullo, Lorenzo Aureli e Francesco Coronidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Caldarozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
nei confronti
C.A.N.A.P. - Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza fra i Dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale – Municipio Roma X datata 8 aprile 2022, recante nn. Rep. CO/741/2022 e Prot. CO/40711/2022 con cui (e nella parte in cui) il Direttore dell'Ufficio Coordinamento Demanio Marittimo i) ha esteso la durata delle precedenti concessioni demaniali marittime (già dichiarate scadute al 31 dicembre 2020) fino a “ non oltre al 31 dicembre 2022 ” e ii) si è riservato, in attesa di attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza di difformità e/o abusi edilizi e occupazioni sine titulo sui lotti messi a gara, di aggiudicare o revocare i bandi in questione per la stagione balneare successiva;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
nonché per l'accertamento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere concludendo la procedura per l'affidamento di n. 37 concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative per la gestione degli stabilimenti balneari sul litorale del Municipio X indetta con Determinazione Dirigenziale n. CO/3040/2020 del 22 dicembre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 la dott.ssa ET GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente ha impugnato la Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale datata 8 aprile 2022 (nn. Rep. CO/741/2022 e Prot. CO/40711/2022), nella parte in cui ha esteso la durata delle precedenti concessioni demaniali marittime (già dichiarate scadute al 31 dicembre 2020) fino alla fine dell’anno 2022.
La stessa società ha proposto, altresì, un’azione di accertamento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere la procedura per l’affidamento di n. 37 concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative per la gestione degli stabilimenti balneari sul litorale del Municipio X di Roma, indetta con la determinazione dirigenziale n. CO/3040/2020 del 22 dicembre 2020.
Detta vicenda trova un precedente nella sentenza del 16 febbraio 2022 n. 1916, con la quale questo Tribunale ha annullato, per incompetenza, la Delibera della Giunta Municipale del 15 dicembre 2021 n. 24 che, a sua volta, aveva portato l’Amministrazione a revocare i bandi indetti per l’affidamento di n. 37 concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative rilasciate per la gestione degli stabilimenti balneari sul litorale del Municipio X, in scadenza al 31 dicembre 2020 e, contestualmente, a prorogare l’affidamento ai precedenti gestori, nelle more di approvazione del PUA ed in asserita applicazione delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021.
In conseguenza di tale sentenza, l'intimata amministrazione ha emanato il provvedimento odiernamente impugnato.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:
- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza, buona fede, efficacia, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della costituzione. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, segnatamente, per ingiustizia manifesta, illogicità e irrazionalità, confusione e perplessità, contraddittorietà e sviamento di potere ;
- Violazione dei principi eurounitari in materia di trasparenza e tutela della libera concorrenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49 TFUE. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/ce (cd. Bolkestein). Violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza, buona fede, efficacia, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, segnatamente, per ingiustizia manifesta, illogicità e irrazionalità, confusione e perplessità, contraddittorietà e sviamento di potere .
Si censura l’operato del Comune di Roma Capitale, che, pur in presenza della suddetta pronuncia e con il provvedimento ora impugnato, avrebbe adottato una sospensione a tempo indeterminato della procedura successivamente attivata.
Detta sospensione sarebbe stata argomentata con una motivazione insufficiente e riconducibile ad un’inesistente esigenza di effettuare verifiche in ordine alla sussistenza di possibili abusi edilizi e/o occupazioni sine titulo nei lotti interessati, che ha finito per prorogare - pur a fronte di un generale divieto di proroga dei contratti pubblici - la concessione ai precedenti concessionari colpevoli delle predette irregolarità.
A parere della ricorrente, non solo non sussisterebbero i presupposti per applicare l’istituto della proroga tecnica di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016, ma la motivazione sarebbe comunque contraddittoria e insufficiente, in quanto l’Amministrazione non avrebbe individuato i termini entro i quali svolgere le relative verifiche.
Si è costituito il Comune di Roma Capitale che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Con memoria del 29 settembre 2025 la resistente amministrazione, dato atto di aver aggiudicato la concessione in parola alla ricorrente con provvedimento n. QC/1451/2025 del 21 maggio 2025, ha chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse o comunque la cessazione della materia del contendere.
In prossimità dell'udienza di discussione del ricorso, le parti hanno depositato memorie.
In particolare, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di accertamento dell'obbligo della resistente amministrazione di concludere la procedura selettiva bandita nel 2020, affermando tuttavia il proprio interesse di natura risarcitoria all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento in questa sede impugnato.
All’udienza straordinaria del 21 novembre 2025, svolta da remoto, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile e, comunque, infondato.
Come convenuto da entrambe le parti in causa, deve essere dichiarata l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, della domanda di annullamento articolata con il ricorso così come della domanda di accertamento dell’obbligo di Roma Capitale di portare a conclusione la procedura selettiva bandita nel 2020.
Nelle more dello svolgimento del presente giudizio il Comune ha portato a compimento la procedura selettiva avviata nel corso dell’anno 2020 ed ha assegnato alla ricorrente la concessione demaniale marittima relativa al lotto n. 18.
È evidente come detta circostanza sia pienamente satisfattiva per gli interessi della ricorrente che ha ottenuto il bene della vita oggetto della domanda di cui all’atto introduttivo del ricorso.
È, in ogni caso, necessario procedere ad uno scrutinio della domanda di annullamento della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale 8 aprile 2022, state la richiesta della ricorrente, che ha dichiarato di avere un interesse di natura risarcitoria alla decisione sull'illegittimità degli atti in questa sede impugnati.
Al riguardo, il Collegio non può che richiamare i noti principi di diritto espressi dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 8/2022 per cui “ per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm. ”.
Ciò premesso, la proposta domanda di annullamento sia comunque infondata nel merito.
Con il provvedimento 8 aprile 2022 (recante nn. Rep. CO/741/2022 e Prot. CO/40711/2022) il Comune di Roma, non solo non ha sospeso sine die la procedura sopra citata (come sostiene la ricorrente), ma si è limitato a disporre un differimento dell’affidamento delle concessioni, in presenza di una pluralità di presupposti, correttamente riportati nella motivazione dello stesso provvedimento.
L’Amministrazione ha, in primo luogo, evidenziato la necessità di operare un controllo da parte degli Uffici competenti, teso a verificare la presenza di eventuali irregolarità edilizie, abusi, e difformità, circostanze queste ultime che avrebbero potuto incidere sulla idoneità e sulla correttezza degli affidamenti, in quanto privi dei necessari requisiti d’efficacia.
Si è, inoltre, evidenziato che al momento dell’apertura delle buste presentate dagli interessati, avvenuta dopo il termine della stagione balneare 2021, risultava l’assenza di proposte per 13 stabilimenti balneari su 37.
Il complesso di dette circostanza non poteva che portare l’Amministrazione a prorogare i termini delle concessioni in essere, nelle more della conclusione delle gare riferite a tutti i lotti, nell’evidente intento di accertare lo status quo ed evitare così una qualunque disparità di trattamento conseguente allo svolgimento di ulteriori procedure, eventualmente da bandire in un momento successivo e che avrebbero potuto essere basate su differenti presupposti, emersi nello svolgimento di una successiva istruttoria.
A tal fine l’Amministrazione si è determinata per prorogare i termini delle concessioni in essere per “ garantire continuità, per il periodo intercorrente tra il primo gennaio 2022 e la conclusione dell’iter istruttorio per la corretta conclusione dell’affidamento in evidenza pubblica, nella gestione delle strutture e dei servizi offerti sull’arenile, nonché, garantire la corretta manutenzione dei manufatti presenti sul litorale capitolino che già risultano tra le pertinenze acquisite dallo Stato ai sensi dell’art. 49 C.d.N ”.
Sempre dal provvedimento impugnato è possibile desumere che la proroga costituiva un effetto automatico in considerazione di quanto disposto dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 9 novembre 2021, n. 17 e n. 18, che, come è noto, hanno disposto “ l’improcrastinabile scadenza delle concessioni demaniali relative alla materia alla data del 31 dicembre 2023, oltre la quale non potranno essere ulteriormente rinnovate in assenza di una gara ad evidenza pubblica; per cui le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative esistenti, continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E. ”.
Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover disattendere le aspettative di parte ricorrente, evidenziando che le censure articolate con i due motivi di ricorso non sono mosse verso ciascuno dei singoli profili – autonomi e indipendenti l’uno dall’altro - dell’impianto motivazionale del provvedimento che ha disposto la sospensione delle concessioni in essere sino al 31 dicembre 2022, visto che, com’è noto, rispetto ai provvedimenti plurimotivati è sufficiente che una sola delle giustificazioni resista alle doglianze di parte ricorrente per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. V, 3 marzo 2022 n. 1529; Cons. Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2022, n. 1200; Cons. Stato, Sez. V, 8 febbraio 2022, n. 899; Cons. Stato, Sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 436; Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 200).
In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile quanto alla domanda di annullamento e di accertamento dell'obbligo di provvedere della resistente amministrazione e, in ogni caso, infondato quanto alla domanda, seppure a meri fini risarcitori, di accertamento di illegittimità degli atti impugnati.
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione della specificità della fattispecie esaminata, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e, in ogni caso, infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HI IN, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
ET GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET GI | HI IN |
IL SEGRETARIO