CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
SS IZ, AT
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 36/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - C.F. resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PR n. 01784202400002041 001 ALTRO
proposto da Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240004253107000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l.. impugnava l'atto di pignoramento di crediti verso terzi di cui in epigrafe chiedendone l'annullamento, preliminarmente, per omessa notifica ed allegazione dell'atto presupposto, con conseguente, eventuale, prescrizione del credito, nonché decadenza dal potere di riscossione dello stesso. Quanto all'atto impugnato, veniva lamentata la mancata indicazione del dettaglio dei crediti,
l'omissione di informazioni in ordine alla A.G. dinanzi alla quale impugnare l'atto, nonché l'emanazione dello stesso in assenza di contraddittorio preventivo. Veniva, inoltre, eccepita la mancanza di valida sottoscrizione dell'atto, in quanto proveniente da funzionario privo dei relativi poteri.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione di questa Corte, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, e deducendo il difetto di legittimazione passiva per gli atti non posti in essere da essa resistente, nonché l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, stante la legittimità dell'operato della stessa.
Con memorie depositate in data 30/1/2026 la ricorrente eccepiva, a seguito degli atti depositati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, la nullità della notifica della cartella di pagamento.
Non si costituiva la Resistente_1
.
All'esito dell'udienza del 12/2/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, affrontata, la questione del difetto di giurisdizione eccepito dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Al riguardo, giova richiamare Cass. Civ., Sez. Unite, Ordinanza 15/3/2022, n. 8465, secondo cui
“…In tema di ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo. Spetta, di contro, alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso consegue ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se consegue in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti, nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi
- nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.”
Nel caso di specie, la ricorrente si duole proprio della mancata notifica della cartella di pagamento, e successivamente, della invalidità della stessa;
pertanto, la cognizione del presente giudizio appartiene alla giurisdizione di questa Corte.
In ordine al suindicato motivo di ricorso, ne va rilevata l'infondatezza. L'agenzia delle Entrate Riscossione ha provato l'avvenuta notifica della cartella di pagamento, a mezzo pec, in data 5/3/2024; quanto alle contestazioni relative a detta notifica, oggetto delle memorie depositate in data 30/1/2026, le stesse non appaiono condivisibili.
La ricorrente lamenta che la notifica proviene dall'indirizzo pec notifica.acc.campania@pec. agenziaentrateriscossione.gov.it, non risultante nei pubblichi elenchi previsti dalla legge.
EN , sul punto, Cass.Civ., Sez. V, ordinanza 13/6/2024, n.16494, precisa che
“Laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica;
viene infatti in rilievo il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente ed occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro.”
Nel caso di specie la ricorrente non ha specificamente indicato quali sarebbero stati i pregiudizi subiti a causa della provenienza della notifica dall'indirizzo sopra indicato, limitandosi a contestazioni generiche: pertanto la stessa, secondo quanto prospettato dalla Suprema Corte, è valida.
Né appaiono comprensibili le doglianze circa la denunciata “mancanza di attestazione di conformità”, essendo stata la notifica eseguita in formato.eml.
In merito all'atto di pignoramento, inoltre, va ritenuta infondata la contestazione relativa alla mancata indicazione dettagliata dei crediti, invece presente. Quanto all'omessa indicazione dell'A.G. competente per il ricorso, premesso che non tutte le irregolarità di un atto ne determinano la nullità, le informazioni in questione non appaiono essenziali, essendo agevolmente accessibili all'utente di media diligenza. Nemmeno fondata appare la contestazione relativa al difetto di contraddittorio, non presuponendo il pignoramento la previa interlocuzione con il contribuente, già a conoscenza degli atti presupposti.
Quanto alle questioni relative alla sottoscrizione dell'atto, va osservato che il passaggio da Associazione_1 all'Agenzia delle Entrate Riscossione è stato disciplinato dalla legge (d.l. n.123/2016, convertito in l.
n.225/2016).
Il ricorso, pertanto, va respinto, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si liquidano in dispositivo. Nulla per le spese, nei confronti della Resistente_1
, non costituitasi.
P.Q.M.
La Corte
A) Rigetta il ricorso.
B) Condanna la ricorrente al rimborso delle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che liquida in € 3.500,00, oltre accessori (R.F. 15%).
C) Nulla per le spese, nei confronti della Resistente_1
.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
SS IZ, AT
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 36/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - C.F. resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PR n. 01784202400002041 001 ALTRO
proposto da Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240004253107000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l.. impugnava l'atto di pignoramento di crediti verso terzi di cui in epigrafe chiedendone l'annullamento, preliminarmente, per omessa notifica ed allegazione dell'atto presupposto, con conseguente, eventuale, prescrizione del credito, nonché decadenza dal potere di riscossione dello stesso. Quanto all'atto impugnato, veniva lamentata la mancata indicazione del dettaglio dei crediti,
l'omissione di informazioni in ordine alla A.G. dinanzi alla quale impugnare l'atto, nonché l'emanazione dello stesso in assenza di contraddittorio preventivo. Veniva, inoltre, eccepita la mancanza di valida sottoscrizione dell'atto, in quanto proveniente da funzionario privo dei relativi poteri.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione di questa Corte, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, e deducendo il difetto di legittimazione passiva per gli atti non posti in essere da essa resistente, nonché l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, stante la legittimità dell'operato della stessa.
Con memorie depositate in data 30/1/2026 la ricorrente eccepiva, a seguito degli atti depositati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, la nullità della notifica della cartella di pagamento.
Non si costituiva la Resistente_1
.
All'esito dell'udienza del 12/2/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, affrontata, la questione del difetto di giurisdizione eccepito dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Al riguardo, giova richiamare Cass. Civ., Sez. Unite, Ordinanza 15/3/2022, n. 8465, secondo cui
“…In tema di ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo. Spetta, di contro, alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso consegue ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se consegue in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti, nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi
- nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.”
Nel caso di specie, la ricorrente si duole proprio della mancata notifica della cartella di pagamento, e successivamente, della invalidità della stessa;
pertanto, la cognizione del presente giudizio appartiene alla giurisdizione di questa Corte.
In ordine al suindicato motivo di ricorso, ne va rilevata l'infondatezza. L'agenzia delle Entrate Riscossione ha provato l'avvenuta notifica della cartella di pagamento, a mezzo pec, in data 5/3/2024; quanto alle contestazioni relative a detta notifica, oggetto delle memorie depositate in data 30/1/2026, le stesse non appaiono condivisibili.
La ricorrente lamenta che la notifica proviene dall'indirizzo pec notifica.acc.campania@pec. agenziaentrateriscossione.gov.it, non risultante nei pubblichi elenchi previsti dalla legge.
EN , sul punto, Cass.Civ., Sez. V, ordinanza 13/6/2024, n.16494, precisa che
“Laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica;
viene infatti in rilievo il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente ed occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro.”
Nel caso di specie la ricorrente non ha specificamente indicato quali sarebbero stati i pregiudizi subiti a causa della provenienza della notifica dall'indirizzo sopra indicato, limitandosi a contestazioni generiche: pertanto la stessa, secondo quanto prospettato dalla Suprema Corte, è valida.
Né appaiono comprensibili le doglianze circa la denunciata “mancanza di attestazione di conformità”, essendo stata la notifica eseguita in formato.eml.
In merito all'atto di pignoramento, inoltre, va ritenuta infondata la contestazione relativa alla mancata indicazione dettagliata dei crediti, invece presente. Quanto all'omessa indicazione dell'A.G. competente per il ricorso, premesso che non tutte le irregolarità di un atto ne determinano la nullità, le informazioni in questione non appaiono essenziali, essendo agevolmente accessibili all'utente di media diligenza. Nemmeno fondata appare la contestazione relativa al difetto di contraddittorio, non presuponendo il pignoramento la previa interlocuzione con il contribuente, già a conoscenza degli atti presupposti.
Quanto alle questioni relative alla sottoscrizione dell'atto, va osservato che il passaggio da Associazione_1 all'Agenzia delle Entrate Riscossione è stato disciplinato dalla legge (d.l. n.123/2016, convertito in l.
n.225/2016).
Il ricorso, pertanto, va respinto, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si liquidano in dispositivo. Nulla per le spese, nei confronti della Resistente_1
, non costituitasi.
P.Q.M.
La Corte
A) Rigetta il ricorso.
B) Condanna la ricorrente al rimborso delle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che liquida in € 3.500,00, oltre accessori (R.F. 15%).
C) Nulla per le spese, nei confronti della Resistente_1
.