Art. 1.
Gli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, stabiliti dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880 , ed integrati dalle leggi 7 gennaio 1974, n. 5, 16 febbraio 1974, n. 39, e 6 giugno 1975, n. 197 , sono modificati come segue:
personale degli uffici: in aumento 248;
personale dell'esercizio: in riduzione 557.
Gli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, stabiliti dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880 , ed integrati dalle leggi 7 gennaio 1974, n. 5, 16 febbraio 1974, n. 39, e 6 giugno 1975, n. 197 , sono modificati come segue:
personale degli uffici: in aumento 248;
personale dell'esercizio: in riduzione 557.